Pablo Di Lorenzo

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SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 2 parte

Post n°225 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Ritenuto in fatto

 

    1. - Il Giudice di  pace  di  Agrigento,  con  ordinanza  del  23

settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n.

400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  24  e  111

della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  del

«combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura  penale  e

dell'art.  35  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.   274

(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma

dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),  nella  parte

in  cui  non  prevedono  «che,  in  caso  di  modifica  del  capo  di

imputazione  nel  corso  del  dibattimento,  anche  quando  la  nuova

contestazione concerna un fatto che  gia'  risultava  dagli  atti  di

indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale  ovvero  quando

l'imputato  abbia   tempestivamente   e   ritualmente   proposto   la

definizione anticipata del procedimento  in  ordine  alle  originarie

imputazioni, l'imputato possa usufruire di  quello  che  puo'  essere

considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto  l'art.  35

del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione  al

rito alternativo oltre l'udienza di comparizione».

    Il rimettente era investito del  processo  nei  confronti  di  un

imputato accusato del reato di cui agli artt. 81,  secondo  comma,  e

582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesioni

giudicate  guaribili  in  cinque  giorni.  Il  giudice  a  quo  aveva

rigettato la richiesta di definizione anticipata del  procedimento  a

norma dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 avanzata dall'imputato,

ritenendo la somma corrisposta alla  persona  offesa  «non  adeguata,

allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per i

motivi indicati nell'ordinanza letta  nell'udienza  del  24  dicembre

2009, alla quale il rimettente si era riportato.

    Dopo l'apertura del  dibattimento,  l'ammissione  delle  prove  e

l'esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva  proceduto,  ai

sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., alla modifica  dell'imputazione,

contestando all'imputato  lesioni  giudicate  guaribili  in  quindici

giorni.   La    difesa    dell'imputato    aveva    pero'    eccepito

l'inammissibilita' della  modifica  dell'imputazione,  in  quanto  la

certificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere stata

rilasciata dal medico curante e non dal personale  sanitario  di  una

struttura pubblica, era gia' allegata  all'atto  di  querela  ed  era

quindi ben nota al pubblico ministero, laddove l'art. 516 cod.  proc.

pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi  nel  corso  dell'istruzione

dibattimentale. Il giudice a quo si era riservato di  decidere  sulla

questione e, a quanto risulta dall'ordinanza di  rimessione,  in  una

successiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo  ammissibile  la

contestazione, con ordinanza cui (...) si riporta[va] integralmente».

    La difesa dell'imputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 e

n. 530 del 1995 di  questa  Corte,  chiedeva  di  essere  rimessa  in

termini allo scopo di effettuare l'offerta  risarcitoria  finalizzata

all'estinzione del reato a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274  del

2000. Il giudice, presone atto e considerato che l'art. 35 del d.lgs.

n. 274 del 2000 esclude che ai  fini  dell'estinzione  del  reato  la

condotta riparatoria possa avvenire dopo l'udienza  di  comparizione,

ha  sollevato  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sopra

indicata.

    Il rimettente osserva che l'imputato ha chiesto di essere rimesso

in termini per effettuare l'offerta risarcitoria e che, qualora venga

dichiarata l'illegittimita' delle norme censurate, consentendo  cosi'

«l'ammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno  a

mezzo risarcimento, anche  oltre  l'udienza  di  comparizione»,  egli

conseguirebbe la dichiarazione di estinzione del reato, un esito piu'

conforme alla ratio del procedimento  dinanzi  al  giudice  di  pace,

caratterizzato dalla celerita'  del  rito  e,  ove  possibile,  dalla

conciliazione tra le parti.

   

 
 
 

SENTENZA 04 luglio 2011, n.206

Post n°224 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5

SENTENZA 04 luglio 2011, n.206

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

 

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace -  Modifica

  del capo di imputazione nel corso del dibattimento -  Facolta'  per

  l'imputato  di  chiedere  l'estinzione  del  reato  conseguente   a

  condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione  concerna

  un  fatto  gia'  risultante  dagli  atti  di  indagine  al  momento

  dell'esercizio dell'azione penale ovvero  quando  l'imputato  abbia

  tempestivamente e ritualmente proposto  la  definizione  anticipata

  del procedimento in ordine alle originarie  imputazioni  -  Mancata

  previsione - Denunciata violazione dei principi di  ragionevolezza,

  di uguaglianza e del giusto processo, nonche' asserita lesione  del

  diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie  concreta

  -  Formulazione  indeterminata   e   oscura   della   questione   -

  Inammissibilita'.

- Cod. proc. pen., art. 516; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.




 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi

  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,

  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo

  GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente




 

                              Sentenza

 

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del  decreto

legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza

penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della  legge  24

novembre 1999, n. 468), in combinato  disposto  con  l'art.  516  del

codice di procedura penale, promosso dal Giudice di pace di Agrigento

nel procedimento penale a carico  di  N.  S.  con  ordinanza  del  23

settembre 2010, iscritta al n. 400  del  registro  ordinanze  2010  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1,    serie

speciale, dell'anno 2011.

    Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio  2011  il  Giudice

relatore Giorgio Lattanzi.

 

 
 
 

Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 2 parte

Post n°221 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

Art. 5


        Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
                   del personale non dirigenziale

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Con  successivo  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro centoventi  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,   i
contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale
sono  ripartiti  nell'ambito  delle  strutture  in  cui  si  articola
l'Amministrazione, nonche', limitatamente alle aree  funzionali,  nei
profili  professionali.  Detto   provvedimento   e'   tempestivamente
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.».
  2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2009, n. 17, e' sostituita dalla  tabella  A  allegata  al
presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 giugno 2011

                             NAPOLITANO


                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri

                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Bossi, Ministro per le riforme per il
                                federalismo

Visto,il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 147



                                                             Allegato

                                                            Tabella A
                                  (prevista dall'articolo 5, comma 2)

                                                           «Tabella A
                                 (prevista dall'articolo 11, comma 1)
     

   

Personale dirigenziale:

Dirigente di prima fascia              34 *

Dirigente di seconda fascia,
amministrativi                        303 **

Dirigenti di seconda fascia, tecnici  301

                            TOTALE    638

   

  * Compreso un posto dirigenziale di  livello  generale  presso  gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  ** Compresi 12 posti dirigenziali di livello  non  generale  presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:
  Area III n. 3245
  Area II n. 4096
  Area I n. 483
  Totale aree n. 7824
Totale complessivo 8462».

 

 

 
 
 

Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1 parte

Post n°220 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

Art. 1


                    Dipartimento per l'istruzione

  1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale  non  generale
di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti  con  il
decreto ministeriale di  cui  all'articolo  10,  e  n.  40  posizioni
dirigenziali  non  generali  di  funzione   tecnico-ispettiva»   sono
sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali
di funzione tecnico-ispettiva»;
  b) al comma 7,  primo  periodo,  le  parole:  «e  in  n.  3  uffici
dirigenziali non generali  di  studio,  ricerca  e  consulenza»  sono
soppresse;
  c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici  dirigenziali
non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale  di  studio,
ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n.  8  uffici
dirigenziali non generali».



                               Art. 2


    Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
                musicale e coreutica e per la ricerca

  1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
  b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  9  uffici  dirigenziali  non
generali»;
  c) al comma 4, la lettera m)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «m)
utilizzo  e  cura  della  banca  dati  sull'offerta  formativa  delle
universita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni
di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure  di
acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della  programmazione
e del finanziamento del sistema universitario;»;
  d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non  generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  6  uffici  dirigenziali  non
generali».



                               Art. 3


          Dipartimento per la programmazione e la gestione
           delle risorse umane, finanziarie e strumentali

  1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale di
studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
  b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non  generali
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
  c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. La Direzione generale per la  politica  finanziaria  e  per  il
bilancio, che si articola in  7  uffici  dirigenziali  non  generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti:
  a)  attivita'  di  supporto   alla   definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per
il documento di decisione di finanza pubblica;
  b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici   scolastici
regionali;
  c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e  assestamento,  della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la  legge  di
stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli
organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro  e  in
coordinamento con i dipartimenti;
  d) definizione, sviluppo e gestione del  modello  di  controllo  di
gestione  per  garantire  la   coerenza   dell'utilizzo   dei   fondi
finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative
ai settori di competenza del Ministero;
  e) raccordo con i sistemi di controllo  di  gestione  adottati  dai
soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;
  f)  predisposizione  delle  relazioni  tecniche  sui  provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
  g) predisposizione dei  programmi  di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste;
  h) predisposizione degli atti  connessi  con  l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo;
  i) cura  della  redazione  delle  proposte  del  Ministero  per  il
documento di decisione di finanza pubblica;
  l)  coordinamento  dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento;
  m)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,   dei   flussi
finanziari e dell'andamento della spesa;
  n)  assegnazione  alle  istituzioni   scolastiche   delle   risorse
finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio  affidati  alla  sua
gestione;
  o)  elaborazione  delle  istruzioni  generali   per   la   gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
  p)    attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle     materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici;
  q) supporto all'istruttoria  nella  predisposizione  degli  atti  e
nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,
nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi  ai
settori di competenza del Ministero;
  r)  funzione  di  autorita'  di  audit,   secondo   i   regolamenti
internazionali IIA 2010, sui fondi  internazionali  finalizzati  allo
sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative  ai  settori  di
competenza del Ministero;
  s) coordinamento, organizzazione e  formazione  della  funzione  di
revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la
Direzione generale per le risorse umane  del  Ministero,  acquisti  e
affari generali.»;
  d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  8  uffici  dirigenziali  non
generali»;
  e) al comma 6 la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione  dell'amministrazione  e  coordinamento   strategico
dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e  fonia,
nonche' indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza  informatica,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»;
  f) al comma 6, dopo la  lettera  n)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti:
  «n-bis) progettazione e  sviluppo  della  banca  dati  sull'offerta
formativa  delle  universita'  in  collaborazione  con  la  direzione
generale per l'universita', lo studente  e  il  diritto  allo  studio
universitario, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica;
  n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni  delle  scuole  di
ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione,
gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
    g) al comma 8, le  parole:  «e  in  1  ufficio  dirigenziale  non
generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse.



                               Art. 4


                     Uffici scolastici regionali

  1. L'articolo 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo di
regione  ha  sede   l'Ufficio   scolastico   regionale   di   livello
dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate
nei commi 2 e  3.  Il  numero  complessivo  degli  uffici  scolastici
regionali e' di 18.
  2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico  regionale
adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli  atti  di  incarico  e
stipula i contratti individuali di  lavoro.  Provvede  alla  gestione
amministrativa e contabile delle attivita' strumentali,  contrattuali
e  convenzionali  di   carattere   generale,   comuni   agli   uffici
dell'amministrazione  regionale.  Nella  prospettiva  della  graduale
attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione ed al fine di assicurare  la  continuita'  istituzionale
del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti  fondamentali  dei
cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale  sul  territorio
supportando la flessibilita' organizzativa, didattica  e  di  ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con  quella  dei
comuni,  delle  province  e  della   regione   nell'esercizio   delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppo
della relativa  offerta  sul  territorio  in  collaborazione  con  la
regione e gli enti locali;  cura  i  rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il
grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici.
  3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale
per la politica finanziaria e per il bilancio;  alla  gestione  delle
graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai
fini  dell'assegnazione  delle  risorse  umane  ai  singoli  istituti
scolastici autonomi; al supporto  e  alla  consulenza  agli  istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto  e  allo
sviluppo  delle  reti  di  scuole;  al   monitoraggio   dell'edilizia
scolastica  e  della  sicurezza  degli   edifici;   allo   stato   di
integrazione degli alunni  immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le  direzioni  generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamente
abili,  alla  promozione  ed  incentivazione   della   partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU  e  con
le organizzazioni sindacali territoriali.
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  capo  del
Dipartimento per l'istruzione.
  6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
  7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
  a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola  in
n.  4  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.   6   posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive;
  c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.
10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.
14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si  articola
in n. 15 uffici dirigenziali  non  generali  e  in  n.  19  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive;
  f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  si
articola in n. 8 uffici  dirigenziali  non  generali,  di  cui  n.  1
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti  l'istruzione  in
lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38,  e
in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento  delle
funzioni tecnico-ispettive;
  g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14
uffici dirigenziali non generali e in n.  24  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in  n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si  articola  in
n.  17  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  27  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive;
  l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola  in  n.
11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.
8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in  n.
16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in  n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola  in  n.
13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
  8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio
scolastico  regionale,   previa   informativa   alle   organizzazioni
sindacali  di  categoria,  il  Ministro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla  contrattazione,
adotta, il decreto ministeriale di natura non  regolamentare  per  la
definizione organizzativa e  dei  compiti  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  non   generale   istituiti   presso   ciascun   ufficio
regionale.». 



                              

 
 
 

Sacchetti di plastica: il disegno di legge che regola il divieto

Post n°219 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Regolare il divieto di commercializzazione delle buste di plastica e promuovere le politiche del riuso. E’ quanto prevede lo schema di disegno di legge in materia di divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011.

Il provvedimento, composto da un unico articolo, lascia invariato al 1° gennaio 2011 il divieto di commercializzazione dei “sacchi per l’asporto delle merci” non biodegradabili disposto dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 1130 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 23, comma 21 – novies della legge 3 agosto 2009, n. 102).

La norma citata prevede che “ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, sarebbe stato avviato […] un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che […] non risultino biodegradabili”. Ciò “al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci”.

In assenza della sperimentazione prevista e dei provvedimenti necessari al raggiungimento graduale dei divieto, l’attuale disegno di legge si ripropone di precisare la portata del divieto e di sanzionarne la violazione, la quale si sostanzia nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro con la possibilità di aumentarle fino al quadruplo e contestualmente di promuovere le politiche del riuso e di informare il pubblico sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti relativo ai sacchi per l’asporto delle merci.

I sacchi per l’asporto delle merci commercializzabili devono risultare conformi ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Diversamente sono esclusi dal divieto i sacchi per l’asporto delle merci, di spessore superiore a 400 micron dotati di manici accessori e di dispositivi di chiusura nonché di caratteristiche tecniche e costruttive che favoriscono il loro riutilizzo duraturo e li dotino di un autonomo valore economico.

 

 
 
 

Trasparenza e integrità dei Ministeri, primo monitoraggio sui programmi

Post n°218 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
 

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni - CIVIT- ha svolto un monitoraggio relativo ai Programmi triennali, adottati per la prima volta da Ministeri ed enti pubblici nazionali con l’obiettivo di valutare lo stato di attuazione della riforma, individuare i punti di forza e le criticità dei Programmi e realizzare un’azione di accompagnamento, anche definendo con ogni singola amministrazione  una strategia di miglioramento.

Il D. Lgs. n. 150/2009 attribuisce alla Commissione il compito di fornire «supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance» (art. 13, comma 6, lett. a), nonché quello di verificare «la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla performance delle amministrazioni centrali» e di analizzare «a campione (…) quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi» (art. 13, comma 6, lett. c).

In particolare, l’esercizio della funzione di monitoraggio sulla corretta applicazione degli strumenti individuati dal decreto legislativo e dai relativi indirizzi formulati dalla Commissione nel primo anno di attività consente di:

  •  valutare lo stato di attuazione della riforma;
  •  realizzare un’azione di accompagnamento mirato ed efficace per le amministrazioni;
  •  fornire ulteriori indirizzi, che tengano conto delle buone prassi e delle criticità riscontrate.

A tal fine, la Commissione ha approvato e pubblicato sul sito istituzionale – a seguito di un test sui documenti trasmessi da alcune amministrazioni campione e della condivisione dei criteri con gli Organismi indipendenti di valutazione – i prospetti generali di analisi dei Piani della performance, dei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, nonché dei siti istituzionali, in forma di griglie di valutazione.

La griglia relativa ai Piani della performance è strutturata su 3 dimensioni:
1. conformità (compliance) al D. Lgs. n. 150/2009, agli indirizzi della Commissione e al Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione;
2. qualità del Piano, con particolare riferimento ad obiettivi, indicatori e target;
3. qualità del processo di adozione del documento.

 

L’ANALISI DEI PIANI DELLA PERFORMANCE DEI MINISTERI

La Commissione ha deliberato di iniziare l’attività di monitoraggio sui Piani della performance 2011-2013 dei Ministeri e di pubblicarne i risultati, mentre è ancora in corso l’analisi dei documenti trasmessi dalle altre amministrazioni (il totale dei Piani pervenuti, ad oggi, in Commissione è di 62).

Ciascun Piano della performance è stato esaminato utilizzando la griglia di valutazione precedentemente descritta. In mancanza di informazioni sufficienti in merito alla “qualità del processo”, desumibili dai documenti inviati dalle amministrazioni, la compilazione dei campi della griglia riferiti alla relativa dimensione è stata rinviata ad un momento successivo, con il necessario coinvolgimento degli OIV cui sarà inviato un questionario.

Considerata la complessità del lavoro ed i possibili spazi di soggettività delle valutazioni, si è ritenuto opportuno procedere, per ogni Piano, a due valutazioni operate da collaboratori della Commissione, in maniera indipendente l’uno dall’altro, seguite da una terza valutazione di secondo livello (anche nell’eventualità in cui le prime due valutazioni risultassero pressoché coincidenti) eseguita da un terzo analista, sotto la supervisione del Commissario relatore.

La previsione di tre livelli di analisi svolti da analisti diversi ha pertanto consentito di limitare l’evidenziato rischio di soggettività insito in ogni sistema di valutazione.

 

 

 
 
 

Auto blu nelle pubbliche amministrazioni: nuove disposizioni dopo il monitoraggio

Post n°217 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Auto blu: le regole disposte dal nuovo DPCM

Da sempre le auto blu sono percepite come un privilegio o, peggio, uno spreco. Il DPCM, firmato il 3 agosto dal Presidente del Consiglio, ha l'obiettivo di regolamentare finalmente l'assegnazione di queste autovetture, restringendone l'uso e colpendo gli abusi.

Con il DPCM si punta alla razionalizzazione e alla trasparenza nell'utilizzo delle vetture di Stato. Da questo provvedimento ci si attende oltre al contenimento dei costi anche un miglioramento complessivo del servizio, attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.

Si tratta di una norma – ha spiegato il ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione Brunetta - che riduce del 70% gli attuali beneficiari delle auto blu, conseguendo in tal modo un cospicuo contenimento dei costi e, attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione che il decreto promuove, si tende anche al miglioramento complessivo del servizio.

Il decreto segue una approfondita indagine – effettuata attraverso due diversi monitoraggi (il primo effettuato nel 2010, il secondo a marzo di quest’anno)– che ha permesso di quantificare con precisione il parco auto in dotazione delle pubbliche amministrazioni: circa 72.000 auto così suddivise:

2.000 auto destinate agli eletti (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali);
10.000 auto di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali;
60.000 auto senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative.

Sono escluse da questa rilevazione sia le circa 50.000 autovetture usate per scopi di sicurezza e difesa personale e nazionale, sia le 16.000 autovetture usate per la polizia municipale e provinciale.

Cosa dispone il decreto firmato il 3 agosto 2011

  • per le auto "blu blu" limita a poche autorità l'uso di auto di rappresentanza, eliminando deroghe e fissando sanzioni per le amministrazioni centrali che non le rispettino;

  • per le auto "blu" riduce da subito di oltre il 50% il numero di assegnatari che hanno diritto a un'auto di servizio nelle pubbliche amministrazioni centrali;

  • per tutte le auto indica modalità di utilizzo che permettono una consistente riduzione dei costi e crea le condizioni affinché anche le pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della loro autonomia, riducano il parco auto e in generale i costi.

D'ora in poi, nei Ministeri avranno diritto alle auto "blu blu" solamente i ministri, i viceministri e i sottosegretari. Le auto "blu" saranno invece assegnate solo ai i titolari di uffici di gabinetto, di dipartimento e del segretariato generale. Non ne avranno quindi più diritto i direttori generali, i capi degli uffici legislativi e i capi delle segreterie e degli uffici stampa. Inoltre, nel caso di Enti pubblici non economici avranno diritto all'auto solo i presidenti, mentre saranno esclusi da questo benefit i direttori generali, i componenti dei Consigli di amministrazione e i revisori. Viene inoltre resa obbligatoria per legge la comunicazione da parte delle amministrazioni centrali e locali su proprietà, noleggio o uso a qualunque titolo delle vetture.

Si stima che nel triennio 2012/2014 si potrà ottenere un risparmio complessivo di circa 900 milioni di euro (240 nella PA centrale e 660 nelle PA locali).

 
 
 

Legge comunitaria 2011, fissati i termini per un rapido adeguamento alla normativa UE

Post n°216 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Fissati i termini per un rapido adeguamento alla normativa UE. È questa la principale novità contenuta nel disegno di legge Comunitaria - approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011, dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni - che anticipa di due mesi il termine per l'esercizio delle deleghe legislative per l'attuazione delle direttive,  non più coincidente come in passato,  con la scadenza del termine fissato dalle singole direttive per il loro recepimento.

Tale innovazione è giustificata dall’esigenza di conseguire un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede europea, con l'obiettivo di evitare l'avvio di procedure d'infrazione. Sono 23 le direttive da recepire inserite nel disegno di legge.

Tra i settori principalmente interessati: le prestazioni energetiche nell'edilizia, l’IVA, la tratta di esseri umani, il congedo parentale, norme di sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, protezione degli animali utilizzati a fini scientifici .

In particolare, ecco i punti salienti del Disegno di legge:

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento (vedi allegati A e B), i decreti legislativi per dare attuazione alle direttive medesime. Essi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari Esteri, della Giustizia, dell'Economia e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Gli schemi dei decreti legislativi con attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli con attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Gli schemi dei decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di una  relazione tecnica e su di essi è richiesto il parere anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, se non intenda conformarsi alle condizioni formulate rispettando l'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro venti giorni.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive dei decreti legislativi emanati.

I decreti legislativi adottati, se riguardano materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge del 2005, n.11.

Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato una relazione che dà conto dei motivi che giustificano il ritardo da parte dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Lo stesso Ministro ogni sei mesi informa la Camera dei deputati e il Senato sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, ritrasmette con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato: decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

I decreti legislativi sono informati a taluni criteri direttivi generali, fra cui: - le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione dei servizi; - al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni ai decreti stessi.

Le sanzioni sono determinate nella loro entità tenendo conto, soprattutto, del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare alla persona o all'ente nel cui interesse il colpevole agisce.

Inoltre:
- All'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; - nella predisposizione dei decreti legislativi è obbligatorio tener conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; - quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, i decreti legislativi devono individuare le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.

Per finire, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, testi unici o codici di settore, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.  
 

 

 
 
 

Giustizia, il Codice delle leggi antimafia

Post n°215 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Codice antimafia e semplificazione documentazione

E' stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 il decreto legislativo contenente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Il decreto attua le deleghe previste dagli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n .136, Piano straordinario contro le mafie. La prima delega (articolo 1) prevede l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. A questa delega è data attuazione con le disposizioni dei libri I, II e IV del decreto legislativo. La seconda delega (articolo 2) prevede l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri. Ad essa è data attuazione con le disposizioni del libro III.

L'unificazione dell'intera normativa antimafia è finalizzata a rendere coerente un sistema di norme formatosi negli anni attraverso una stratificazione di interventi legislativi diversi.

Il testo del decreto legislativo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornandola secondo le prescrizioni della legge delega, in particolare prevedendo:

- la facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica;

- la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; è altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini particolarmente complesse;

- l’introduzione della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove); in tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene;

- la disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica);

- la disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela della buona fede;

- la disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, per risolvere le numerose questioni interpretative causate dalla mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme sul procedimento di prevenzione;

- la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato; l’amministratore assume la qualità di sostituto d’imposta, paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all’esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario;

- in materia di certificazione antimafia, il codice semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo.

Inoltre, tenuto conto che i pareri resi dagli organi parlamentari (Comitato per la legislazione e Commissioni giustizia della Camera e del Senato) hanno evidenziato la volontà di “innovare l’ordinamento in maniera maggiormente significativa”, il Consiglio dei ministri ha deciso di avviare una nuova iniziativa legislativa che copra l’intero spettro della disciplina sostanziale e processuale in materia di criminalità organizzata: dalle intercettazioni “giudiziarie”, alla disciplina sui collaboratori e testimoni di giustizia, dal regime carcerario previsto dall’art. 41-bis, ai colloqui investigativi speciali e alle attività di cooperazione giudiziaria con altri Stati nel settore della confisca .Per questo motivo, anche in considerazione dei limiti materiali della legge delega e la prossima scadenza del termine per il suo esercizio (settembre 2011), il Consiglio ha deciso di stralciare le norme contenute nel libro I del nuovo Codice e di approntare un nuovo disegno di legge. Ciò al fine di evitare i rischi che una codificazione soltanto parziale – limitata cioè a talune norme – potesse determinare un’ulteriore “stratificazione” normativa in contrasto con gli obiettivi generali del Governo e con quelli della legge delega.

 
 
 

Fondi Fas e infrastrutture strategiche: via libera dal Cipe

Post n°214 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Il Comitato per la programmazione economica (CIPE) si è riunito a Palazzo Chigi il 3 agosto scorso. Approvate opere infrastrutturali per complessivi  9 miliardi di euro circa, di cui oltre 7 miliardi a valere sui fondi Fas che finanziano il Piano per il Sud, le restanti risorse sono in buona parte fondi privati, è il caso della Tem (1,6 miliardi), e fondi Pon o previsti dalla legge Obiettivo. L'annuncio è stato dato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Altero Matteoli, al termine della riunione del Comitato.

Le risorse sbloccate dal Cipe per l'attuazione del Piano per il sud ammontano a 7,471 miliardi di euro, le opere inserite nella delibera sono 134 e permettono di attivare un volume di investimenti di circa 30 miliardi di euro.

Tra gli altri interventi approvati dal Cipe: il progetto definitivo della Tangenziale est esterna di Milano (TEEM), il progetto definitivo del 1° lotto funzionale del collegamento ferroviario tra la direttrice Orte – Falconara e la linea adriatica (Nodo di Falconara); il progetto definitivo dell’adeguamento della S.S. 534 a raccordo autostradale di collegamento tra l’autostrada A3 (svincolo Firmo) e la S.S. 106 Jonica (svincolo Sibari); il progetto preliminare del collegamento ferroviario internazionale Torino – Lione, sezione internazionale, tratta in territorio italiano.

Il Comitato ha inoltre approvato la ripartizione, per le annualità 2008 e 2009, dei contributi compensativi destinati ai Comuni e alle Province che ospitano centrali nucleari dismesse e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Per quanto riguarda la sanità, il Comitato ha approvato:
▪ il riparto a favore delle Regioni delle risorse accantonate sul Fondo Sanitario Nazionale per le annualità 2002-2008 destinate ai soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari;
▪ il riparto tra le Regioni della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2010;
▪ la modifica alla delibera n. 92/2009 recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo, prevedendo l’estensione delle agevolazioni creditizie alle imprese che operano nei settori sanitario e della formazione.

Il Comitato ha preso atto delle seguenti relazioni:
▪ relazione dell’Unità tecnica di finanza di progetto (UTFP) sull’attività svolta nel 2010;
▪ relazione, al 31 dicembre 2010, sullo stato di attuazione dei programmi stralcio di rimodulazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
▪ relazione sul progetto “Mattone internazionale”, finalizzato al coordinamento delle attività internazionali tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, per la crescita della presenza italiana all’interno delle Istituzioni europee ed internazionali.

Il Comitato ha infine:
▪ preso atto della richiesta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di esaminare nel corso della prossima seduta del Comitato la proposta – presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di assegnazione della seconda tranche di finanziamento degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

 
 
 

Compagnia Flamencovivo

Estasiato il pubblico dell’Altomonte Festival per la straordinaria esibizione della Compagnia Flamencovivo

Allinfo Newspage Magazine intervista volentieri Lara Ribichini – Direttrice artistica , coreografa – insieme a Dario Carbonelli (Compagnia Flamencovivo).

Cosa si profilerà stasera?  (rivolta a Dario Carbonelli)

Si profila uno spettacolo che fonda il genere musicale e di danza, tipico del flamenco. Nello spettacolo si hanno diversi quadri di genere del flamenco. Passiamo da un genere che è molto profondo, con “palos” molto sentiti che parlano di sofferenza , di morte, dolore…

Un misto tra sofferenza e lo stile dolce ? (rivolta a Dario Carbonelli)

Bravo, bravo. Abbiamo Allegria. Quando gli Spagnoli andavano in Sud America e colonizzavano l’America latina, ritornavano con la loro musicalità cambiata e alcuni generi sono stati proprio presi.

Il flamenco si è sempre tramandato di generazione in generazione? (rivolta a Dario Carbonelli)

E’ sempre stato così, il flamenco si è sempre tramandato. In particolar modo al livello musicale, molti musicisti flamenchi addirittura non erano capaci di leggere la musica, di scriverla ma andavano totalmente ad orecchio. Nel ballo maschile è molto dominante la tauromachia, i movimenti del torero hanno influenzato molto in una certa epoca il ballo maschile.

In fondo c’ è sempre un velo di tristezza , di malinconia? (rivolta a Dario Carbonelli)

Questo si, nel flamenco è molto presente questa cosa..
Si parla sempre di flamenco, tutti pensano che nasce come ballo… (rivolta a Lara Ribichini)
Nasce con il cante in realtà, originariamente. Poi dopo si è unita con la musica , chitarra e ballo. Il ballo nasce come terzo elemento. Come arte scenica è recente, sono le origini che sono antiche. Il flamenco  come ballo nasce con il  - Caffè cantante –nei primi del ‘900.

Quanto hanno inciso i Gitani nel Flamenco? (rivolta a Dario Carbonelli)

I Gitani hanno inciso molto al livello di tramandare quest’ arte e di formarla nei primordi , cioè nella radice. In realtà poi, i non Gitani sono quelli che l’ hanno trasmessa al Mondo, perché per i Gitani sarebbe rimasta nel chiuso del cortile della famiglia.

Oltre i Gitani hanno avuto un ruolo importante i Mori, gli Ebrei ? (rivolta a Dario Carbonelli)

Nel flamenco confluisce la cultura Mozarabica, la cultura ebrea, indiana ( perché i Gitani venivano dall’ India); in più in Spagna si sono trovate le dominazioni arabe. Il flamenco è proprio prendere un po’ da tutti e poi far nascere qualcosa di originale. I Gitani hanno avuto questo all’ inizio, hanno preso dovunque andavano. Noi dal1998 ci siamo formati come gruppo però per un periodo di tre anni abbiamo vissuto a Siviglia, studiando con i più grandi maestri del genere.

Che aria tira in Spagna ? (rivolta a Dario Carbonelli e Lara Ribichini)

Adesso di crisi. Un po’ quella che tira in tutta Europa al livello economico” – commenta Dario -.
Lì sono più avanti, c’è più mercato per il lavoro. L’ Italia in realtà, pur essendo un paese molto simile è forse uno degli ultimi Paesi che ha avuto il Flamenco. Nel senso che è arrivato molto tardi al livello di conoscenza al popolo. Io, trovo imprescindibile il fatto di formarsi in Spagna, lì è iniziato tutto” – commenta Lara Ribichini.

Che cosa pensa del flamenco rimodulato ai nuovi generi musicali come il pop? (rivolta a Lara Ribichini)              

Allora parliamo di contaminazioni. Io sono per la contaminazione perché tutto si contamina. Il punto è che a volte la contaminazione viene usata per fare il male un po’ di tutto. Allora è molto difficile… Nel senso che contaminazioni, in quanto evoluzione fondendo più generi va bene. Bisogna essere consapevoli del proprio genere, non bisogna perdere l’ autenticità che caratterizza il flamenco. A volte gli stranieri hanno quest’ ansia di modificarlo per renderlo proprio perché lo sentono lontano e qui torniamo al discorso di non averlo fatto proprio non vivendo lì.

Che differenza c’ è tra il tango ed il flamenco? (rivolta a Lara Ribichini)

Parliamo del tango Argentino. Intanto le origini sono diverse. E’ il sentire quello che li accomuna , li trovo entrambi molto interiorizzati..

di Pablo Arturo Di Lorenzo 
Responsabile Area Sud/Campania
di Newspage Magazine

 
 
 

Enrico Provenzano – Direttore Artistico Festival Euromediterraneo Altomonte 2011.

Post n°212 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Allinfo Newspage Magazine, testata giornalistica diretta da Maria Cuono, incontra Enrico Provenzano – Direttore Artistico Festival Euromediterraneo Altomonte 2011.

Come si prospetta il Festival di Altomonte?

Questa è la settima edizione del Festival Euromediterraneo, ed è la ventiquattresima edizione del Festival di Altomonte. Da sette anni sono io il Direttore artistico e quest’anno diciamo che  c’è stata un’ ulteriore presa di posizione in positivo, rispetto alla qualità.

C’è stato un filo conduttore della qualità di questi sette anni, abbiamo fatto spettacoli che hanno avuto una grande risonanza in tutta Italia ed hanno portato fuori dalla nostra Regione un’ immagine positiva di Altomonte. Si è potuto realizzare tutto ciò senza gravare più di tanto sui costi perché il Festival, come tutti sanno, è molto costoso per le Amministrazioni. Quest’ anno è successa anche una cosa molto carina, siamo arrivati al punto che gli “ sponsor” ci contattano per sponsorizzarci.

Sponsor pubblici o privati?

Privati, questa è la cosa più difficile. Perché nel Meridione sponsor privati ce ne sono pochi, pochissimi. C’è l’azienda “ Barbieri” ed è stato lo sponsor più importante del Festival..

Ultimamente ho avuto la possibilità di poter intervistare il Direttore Artistico del Paestum Festival, il quale ha affermato che con 30.000,00 euro si possono programmare sei spettacoli senza avere l’appoggio di sponsor

Dopo chiamerò il Direttore del Paestum Festival. Allora, per programmare un cartellone ci vogliono come minimo 500.000,00 euro. Ai costi del cartellone equivalgono altrettanti costi. C’è tutta una macchina che si mette in moto”.

Come mai dal costo del biglietto di 12,00 euro dell’ esibizione della Compagnia: “Flamencovivo” si è passati all’ ingresso gratuito?

Perché ogni anno c’è il Sindaco che vuole destinare uno spettacolo agli Altomontesi. Il Festival di Altomonte da uno studio della Regione Calabria, è uno dei più importanti attrattori del turismo calabrese.

Anche dal punto di vista nazionale l’Altomonte Festival ha notevole importanza…

E’ un orgoglio sentire questa cosa. Personalmente mi fa venire i brividi. Da Calabrese, lavorare qui per sette anni sicuramente è motivo di orgoglio per me, come lei ben sa da buon meridionale. Sicuramente da sette anni ho lavorato bene con l’ Amministrazione che mi è stata sempre vicino per le scelte importanti. E’ importante che i soldi che noi utilizziamo non devono essere sottratti per fare: strade, fognature, servizi elettrici. Di questi 500.000,00 euro il Comune di Altomonte prende intorno al 6-7 %.

Stasera come si svolgerà la serata?

Ci sarà l’esibizione della Compagnia Flamencovivo in “Vente commigo”. Le compagnie del Flamenco in Italia sono abbastanza poche. Ho fatto un giro per l’Italia e verso Novembre dell’ anno scorso ho chiuso il cartellone del Festival. Quando si chiude un contratto a Novembre… è tutto diverso da qualsiasi altra data.

Lei in precedenza ha citato il Maestro Albertazzi… ci può raccontare il suo incontro?

Albertazzi per noi è una persona di casa. Albertazzi innaugurò questo anfiteatro di Altomonte venticinque anni fa, è venuto qui tantissime volte. Pensi che alla terza edizione, ad un certo punto durante la sua esibizione si è fermato e rivolgendosi al pubblico ha detto: “Io non ce la faccio più con questo Direttore, mi vuole tutti gli anni qua!”

Lei già sta facendo il cartellone per il prossimo anno?

Ho già due date chiuse. Volevo due cose molto belle, tutte e due della sua Regione.
La redazione di Allinfo vorrebbe sapere i nomi…
Non prima di firmare i contratti.

di Pablo Arturo Di Lorenzo - Responsabile Area Sud/Campania

 
 
 
 

"Niente di più facile ,Niente di più difficile".

Post n°211 pubblicato il 07 Giugno 2011 da torerodgl5
 

Gianni Di Giovanni, direttore della Comunicazione Esterna di Eni S.p.a. presenta il suo libro a Napoli venerdì 10 giugno alle ore 18,00, Libreria Feltrinelli Via San Tommaso D'Aquino. Modera Marco Esposito, giornalista de "Il Mattino". "Niente di più facile, Niente di più difficile" è una guida chiara e completa per padroneggiare con sicurezza e in modo integrato gli strumenti della comunicazione, sia quelli tradizionali che i nuovi legati a internet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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PABLO ARTURO DI LORENZO

- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
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Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

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