Pablo Di Lorenzo

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SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 2 parte

Post n°225 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Ritenuto in fatto

 

    1. - Il Giudice di  pace  di  Agrigento,  con  ordinanza  del  23

settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n.

400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  24  e  111

della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  del

«combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura  penale  e

dell'art.  35  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.   274

(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma

dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),  nella  parte

in  cui  non  prevedono  «che,  in  caso  di  modifica  del  capo  di

imputazione  nel  corso  del  dibattimento,  anche  quando  la  nuova

contestazione concerna un fatto che  gia'  risultava  dagli  atti  di

indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale  ovvero  quando

l'imputato  abbia   tempestivamente   e   ritualmente   proposto   la

definizione anticipata del procedimento  in  ordine  alle  originarie

imputazioni, l'imputato possa usufruire di  quello  che  puo'  essere

considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto  l'art.  35

del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione  al

rito alternativo oltre l'udienza di comparizione».

    Il rimettente era investito del  processo  nei  confronti  di  un

imputato accusato del reato di cui agli artt. 81,  secondo  comma,  e

582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesioni

giudicate  guaribili  in  cinque  giorni.  Il  giudice  a  quo  aveva

rigettato la richiesta di definizione anticipata del  procedimento  a

norma dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 avanzata dall'imputato,

ritenendo la somma corrisposta alla  persona  offesa  «non  adeguata,

allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per i

motivi indicati nell'ordinanza letta  nell'udienza  del  24  dicembre

2009, alla quale il rimettente si era riportato.

    Dopo l'apertura del  dibattimento,  l'ammissione  delle  prove  e

l'esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva  proceduto,  ai

sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., alla modifica  dell'imputazione,

contestando all'imputato  lesioni  giudicate  guaribili  in  quindici

giorni.   La    difesa    dell'imputato    aveva    pero'    eccepito

l'inammissibilita' della  modifica  dell'imputazione,  in  quanto  la

certificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere stata

rilasciata dal medico curante e non dal personale  sanitario  di  una

struttura pubblica, era gia' allegata  all'atto  di  querela  ed  era

quindi ben nota al pubblico ministero, laddove l'art. 516 cod.  proc.

pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi  nel  corso  dell'istruzione

dibattimentale. Il giudice a quo si era riservato di  decidere  sulla

questione e, a quanto risulta dall'ordinanza di  rimessione,  in  una

successiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo  ammissibile  la

contestazione, con ordinanza cui (...) si riporta[va] integralmente».

    La difesa dell'imputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 e

n. 530 del 1995 di  questa  Corte,  chiedeva  di  essere  rimessa  in

termini allo scopo di effettuare l'offerta  risarcitoria  finalizzata

all'estinzione del reato a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274  del

2000. Il giudice, presone atto e considerato che l'art. 35 del d.lgs.

n. 274 del 2000 esclude che ai  fini  dell'estinzione  del  reato  la

condotta riparatoria possa avvenire dopo l'udienza  di  comparizione,

ha  sollevato  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sopra

indicata.

    Il rimettente osserva che l'imputato ha chiesto di essere rimesso

in termini per effettuare l'offerta risarcitoria e che, qualora venga

dichiarata l'illegittimita' delle norme censurate, consentendo  cosi'

«l'ammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno  a

mezzo risarcimento, anche  oltre  l'udienza  di  comparizione»,  egli

conseguirebbe la dichiarazione di estinzione del reato, un esito piu'

conforme alla ratio del procedimento  dinanzi  al  giudice  di  pace,

caratterizzato dalla celerita'  del  rito  e,  ove  possibile,  dalla

conciliazione tra le parti.

   

 
 
 
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PABLO ARTURO DI LORENZO

- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
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Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

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