Pablo Di LorenzoPraticante giornalista pubblicista, laureando in giurisprudenza CONTATTI: 333 4971040,contatto e-mail : padilor@libero.it |
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Post n°225 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice di pace di Agrigento, con ordinanza del 23 settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n. 400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che puo' essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione al rito alternativo oltre l'udienza di comparizione». Il rimettente era investito del processo nei confronti di un imputato accusato del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Il giudice a quo aveva rigettato la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 avanzata dall'imputato, ritenendo la somma corrisposta alla persona offesa «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per i motivi indicati nell'ordinanza letta nell'udienza del 24 dicembre 2009, alla quale il rimettente si era riportato. Dopo l'apertura del dibattimento, l'ammissione delle prove e l'esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva proceduto, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., alla modifica dell'imputazione, contestando all'imputato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. La difesa dell'imputato aveva pero' eccepito l'inammissibilita' della modifica dell'imputazione, in quanto la certificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere stata rilasciata dal medico curante e non dal personale sanitario di una struttura pubblica, era gia' allegata all'atto di querela ed era quindi ben nota al pubblico ministero, laddove l'art. 516 cod. proc. pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale. Il giudice a quo si era riservato di decidere sulla questione e, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, in una successiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo ammissibile la contestazione, con ordinanza cui (...) si riporta[va] integralmente». La difesa dell'imputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 di questa Corte, chiedeva di essere rimessa in termini allo scopo di effettuare l'offerta risarcitoria finalizzata all'estinzione del reato a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000. Il giudice, presone atto e considerato che l'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 esclude che ai fini dell'estinzione del reato la condotta riparatoria possa avvenire dopo l'udienza di comparizione, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale sopra indicata. Il rimettente osserva che l'imputato ha chiesto di essere rimesso in termini per effettuare l'offerta risarcitoria e che, qualora venga dichiarata l'illegittimita' delle norme censurate, consentendo cosi' «l'ammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno a mezzo risarcimento, anche oltre l'udienza di comparizione», egli conseguirebbe la dichiarazione di estinzione del reato, un esito piu' conforme alla ratio del procedimento dinanzi al giudice di pace, caratterizzato dalla celerita' del rito e, ove possibile, dalla conciliazione tra le parti.
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Post n°224 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento - Facolta' per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto gia' risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, nonche' asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 516; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in combinato disposto con l'art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento penale a carico di N. S. con ordinanza del 23 settembre 2010, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2011. Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
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Post n°221 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». Art. 5
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Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». Art. 1 |
Post n°219 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
Regolare il divieto di commercializzazione delle buste di plastica e promuovere le politiche del riuso. E’ quanto prevede lo schema di disegno di legge in materia di divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011. Il provvedimento, composto da un unico articolo, lascia invariato al 1° gennaio 2011 il divieto di commercializzazione dei “sacchi per l’asporto delle merci” non biodegradabili disposto dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 1130 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 23, comma 21 – novies della legge 3 agosto 2009, n. 102). La norma citata prevede che “ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, sarebbe stato avviato […] un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che […] non risultino biodegradabili”. Ciò “al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci”. In assenza della sperimentazione prevista e dei provvedimenti necessari al raggiungimento graduale dei divieto, l’attuale disegno di legge si ripropone di precisare la portata del divieto e di sanzionarne la violazione, la quale si sostanzia nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro con la possibilità di aumentarle fino al quadruplo e contestualmente di promuovere le politiche del riuso e di informare il pubblico sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti relativo ai sacchi per l’asporto delle merci. I sacchi per l’asporto delle merci commercializzabili devono risultare conformi ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Diversamente sono esclusi dal divieto i sacchi per l’asporto delle merci, di spessore superiore a 400 micron dotati di manici accessori e di dispositivi di chiusura nonché di caratteristiche tecniche e costruttive che favoriscono il loro riutilizzo duraturo e li dotino di un autonomo valore economico.
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La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni - CIVIT- ha svolto un monitoraggio relativo ai Programmi triennali, adottati per la prima volta da Ministeri ed enti pubblici nazionali con l’obiettivo di valutare lo stato di attuazione della riforma, individuare i punti di forza e le criticità dei Programmi e realizzare un’azione di accompagnamento, anche definendo con ogni singola amministrazione una strategia di miglioramento. Il D. Lgs. n. 150/2009 attribuisce alla Commissione il compito di fornire «supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance» (art. 13, comma 6, lett. a), nonché quello di verificare «la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla performance delle amministrazioni centrali» e di analizzare «a campione (…) quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi» (art. 13, comma 6, lett. c). In particolare, l’esercizio della funzione di monitoraggio sulla corretta applicazione degli strumenti individuati dal decreto legislativo e dai relativi indirizzi formulati dalla Commissione nel primo anno di attività consente di:
A tal fine, la Commissione ha approvato e pubblicato sul sito istituzionale – a seguito di un test sui documenti trasmessi da alcune amministrazioni campione e della condivisione dei criteri con gli Organismi indipendenti di valutazione – i prospetti generali di analisi dei Piani della performance, dei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, nonché dei siti istituzionali, in forma di griglie di valutazione. La griglia relativa ai Piani della performance è strutturata su 3 dimensioni: L’ANALISI DEI PIANI DELLA PERFORMANCE DEI MINISTERI La Commissione ha deliberato di iniziare l’attività di monitoraggio sui Piani della performance 2011-2013 dei Ministeri e di pubblicarne i risultati, mentre è ancora in corso l’analisi dei documenti trasmessi dalle altre amministrazioni (il totale dei Piani pervenuti, ad oggi, in Commissione è di 62). Ciascun Piano della performance è stato esaminato utilizzando la griglia di valutazione precedentemente descritta. In mancanza di informazioni sufficienti in merito alla “qualità del processo”, desumibili dai documenti inviati dalle amministrazioni, la compilazione dei campi della griglia riferiti alla relativa dimensione è stata rinviata ad un momento successivo, con il necessario coinvolgimento degli OIV cui sarà inviato un questionario. Considerata la complessità del lavoro ed i possibili spazi di soggettività delle valutazioni, si è ritenuto opportuno procedere, per ogni Piano, a due valutazioni operate da collaboratori della Commissione, in maniera indipendente l’uno dall’altro, seguite da una terza valutazione di secondo livello (anche nell’eventualità in cui le prime due valutazioni risultassero pressoché coincidenti) eseguita da un terzo analista, sotto la supervisione del Commissario relatore. La previsione di tre livelli di analisi svolti da analisti diversi ha pertanto consentito di limitare l’evidenziato rischio di soggettività insito in ogni sistema di valutazione.
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Auto blu: le regole disposte dal nuovo DPCM Da sempre le auto blu sono percepite come un privilegio o, peggio, uno spreco. Il DPCM, firmato il 3 agosto dal Presidente del Consiglio, ha l'obiettivo di regolamentare finalmente l'assegnazione di queste autovetture, restringendone l'uso e colpendo gli abusi. Con il DPCM si punta alla razionalizzazione e alla trasparenza nell'utilizzo delle vetture di Stato. Da questo provvedimento ci si attende oltre al contenimento dei costi anche un miglioramento complessivo del servizio, attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione. Si tratta di una norma – ha spiegato il ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione Brunetta - che riduce del 70% gli attuali beneficiari delle auto blu, conseguendo in tal modo un cospicuo contenimento dei costi e, attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione che il decreto promuove, si tende anche al miglioramento complessivo del servizio. Il decreto segue una approfondita indagine – effettuata attraverso due diversi monitoraggi (il primo effettuato nel 2010, il secondo a marzo di quest’anno)– che ha permesso di quantificare con precisione il parco auto in dotazione delle pubbliche amministrazioni: circa 72.000 auto così suddivise: 2.000 auto destinate agli eletti (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali); Sono escluse da questa rilevazione sia le circa 50.000 autovetture usate per scopi di sicurezza e difesa personale e nazionale, sia le 16.000 autovetture usate per la polizia municipale e provinciale. Cosa dispone il decreto firmato il 3 agosto 2011
D'ora in poi, nei Ministeri avranno diritto alle auto "blu blu" solamente i ministri, i viceministri e i sottosegretari. Le auto "blu" saranno invece assegnate solo ai i titolari di uffici di gabinetto, di dipartimento e del segretariato generale. Non ne avranno quindi più diritto i direttori generali, i capi degli uffici legislativi e i capi delle segreterie e degli uffici stampa. Inoltre, nel caso di Enti pubblici non economici avranno diritto all'auto solo i presidenti, mentre saranno esclusi da questo benefit i direttori generali, i componenti dei Consigli di amministrazione e i revisori. Viene inoltre resa obbligatoria per legge la comunicazione da parte delle amministrazioni centrali e locali su proprietà, noleggio o uso a qualunque titolo delle vetture. Si stima che nel triennio 2012/2014 si potrà ottenere un risparmio complessivo di circa 900 milioni di euro (240 nella PA centrale e 660 nelle PA locali). |
Post n°216 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
Fissati i termini per un rapido adeguamento alla normativa UE. È questa la principale novità contenuta nel disegno di legge Comunitaria - approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011, dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni - che anticipa di due mesi il termine per l'esercizio delle deleghe legislative per l'attuazione delle direttive, non più coincidente come in passato, con la scadenza del termine fissato dalle singole direttive per il loro recepimento. Tale innovazione è giustificata dall’esigenza di conseguire un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede europea, con l'obiettivo di evitare l'avvio di procedure d'infrazione. Sono 23 le direttive da recepire inserite nel disegno di legge. Tra i settori principalmente interessati: le prestazioni energetiche nell'edilizia, l’IVA, la tratta di esseri umani, il congedo parentale, norme di sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, protezione degli animali utilizzati a fini scientifici . In particolare, ecco i punti salienti del Disegno di legge: Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento (vedi allegati A e B), i decreti legislativi per dare attuazione alle direttive medesime. Essi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari Esteri, della Giustizia, dell'Economia e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. Gli schemi dei decreti legislativi con attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli con attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Gli schemi dei decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di una relazione tecnica e su di essi è richiesto il parere anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, se non intenda conformarsi alle condizioni formulate rispettando l'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro venti giorni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive dei decreti legislativi emanati. I decreti legislativi adottati, se riguardano materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge del 2005, n.11. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato una relazione che dà conto dei motivi che giustificano il ritardo da parte dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Lo stesso Ministro ogni sei mesi informa la Camera dei deputati e il Senato sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, ritrasmette con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato: decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. I decreti legislativi sono informati a taluni criteri direttivi generali, fra cui: - le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione dei servizi; - al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni ai decreti stessi. Le sanzioni sono determinate nella loro entità tenendo conto, soprattutto, del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare alla persona o all'ente nel cui interesse il colpevole agisce. Inoltre: Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa. Per finire, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, testi unici o codici di settore, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
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Post n°215 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
Codice antimafia e semplificazione documentazione E' stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 il decreto legislativo contenente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Il decreto attua le deleghe previste dagli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n .136, Piano straordinario contro le mafie. La prima delega (articolo 1) prevede l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. A questa delega è data attuazione con le disposizioni dei libri I, II e IV del decreto legislativo. La seconda delega (articolo 2) prevede l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri. Ad essa è data attuazione con le disposizioni del libro III. L'unificazione dell'intera normativa antimafia è finalizzata a rendere coerente un sistema di norme formatosi negli anni attraverso una stratificazione di interventi legislativi diversi. Il testo del decreto legislativo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornandola secondo le prescrizioni della legge delega, in particolare prevedendo: - la facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica; - la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; è altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini particolarmente complesse; - l’introduzione della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove); in tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene; - la disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica); - la disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela della buona fede; - la disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, per risolvere le numerose questioni interpretative causate dalla mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme sul procedimento di prevenzione; - la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato; l’amministratore assume la qualità di sostituto d’imposta, paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all’esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario; - in materia di certificazione antimafia, il codice semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo. Inoltre, tenuto conto che i pareri resi dagli organi parlamentari (Comitato per la legislazione e Commissioni giustizia della Camera e del Senato) hanno evidenziato la volontà di “innovare l’ordinamento in maniera maggiormente significativa”, il Consiglio dei ministri ha deciso di avviare una nuova iniziativa legislativa che copra l’intero spettro della disciplina sostanziale e processuale in materia di criminalità organizzata: dalle intercettazioni “giudiziarie”, alla disciplina sui collaboratori e testimoni di giustizia, dal regime carcerario previsto dall’art. 41-bis, ai colloqui investigativi speciali e alle attività di cooperazione giudiziaria con altri Stati nel settore della confisca .Per questo motivo, anche in considerazione dei limiti materiali della legge delega e la prossima scadenza del termine per il suo esercizio (settembre 2011), il Consiglio ha deciso di stralciare le norme contenute nel libro I del nuovo Codice e di approntare un nuovo disegno di legge. Ciò al fine di evitare i rischi che una codificazione soltanto parziale – limitata cioè a talune norme – potesse determinare un’ulteriore “stratificazione” normativa in contrasto con gli obiettivi generali del Governo e con quelli della legge delega. |
Il Comitato per la programmazione economica (CIPE) si è riunito a Palazzo Chigi il 3 agosto scorso. Approvate opere infrastrutturali per complessivi 9 miliardi di euro circa, di cui oltre 7 miliardi a valere sui fondi Fas che finanziano il Piano per il Sud, le restanti risorse sono in buona parte fondi privati, è il caso della Tem (1,6 miliardi), e fondi Pon o previsti dalla legge Obiettivo. L'annuncio è stato dato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Altero Matteoli, al termine della riunione del Comitato. Le risorse sbloccate dal Cipe per l'attuazione del Piano per il sud ammontano a 7,471 miliardi di euro, le opere inserite nella delibera sono 134 e permettono di attivare un volume di investimenti di circa 30 miliardi di euro. Tra gli altri interventi approvati dal Cipe: il progetto definitivo della Tangenziale est esterna di Milano (TEEM), il progetto definitivo del 1° lotto funzionale del collegamento ferroviario tra la direttrice Orte – Falconara e la linea adriatica (Nodo di Falconara); il progetto definitivo dell’adeguamento della S.S. 534 a raccordo autostradale di collegamento tra l’autostrada A3 (svincolo Firmo) e la S.S. 106 Jonica (svincolo Sibari); il progetto preliminare del collegamento ferroviario internazionale Torino – Lione, sezione internazionale, tratta in territorio italiano. Il Comitato ha inoltre approvato la ripartizione, per le annualità 2008 e 2009, dei contributi compensativi destinati ai Comuni e alle Province che ospitano centrali nucleari dismesse e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Per quanto riguarda la sanità, il Comitato ha approvato: Il Comitato ha preso atto delle seguenti relazioni: Il Comitato ha infine: |
Post n°213 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
Estasiato il pubblico dell’Altomonte Festival per la straordinaria esibizione della Compagnia Flamencovivo Allinfo Newspage Magazine intervista volentieri Lara Ribichini – Direttrice artistica , coreografa – insieme a Dario Carbonelli (Compagnia Flamencovivo). Cosa si profilerà stasera? (rivolta a Dario Carbonelli) Si profila uno spettacolo che fonda il genere musicale e di danza, tipico del flamenco. Nello spettacolo si hanno diversi quadri di genere del flamenco. Passiamo da un genere che è molto profondo, con “palos” molto sentiti che parlano di sofferenza , di morte, dolore… Un misto tra sofferenza e lo stile dolce ? (rivolta a Dario Carbonelli) Bravo, bravo. Abbiamo Allegria. Quando gli Spagnoli andavano in Sud America e colonizzavano l’America latina, ritornavano con la loro musicalità cambiata e alcuni generi sono stati proprio presi. Il flamenco si è sempre tramandato di generazione in generazione? (rivolta a Dario Carbonelli) E’ sempre stato così, il flamenco si è sempre tramandato. In particolar modo al livello musicale, molti musicisti flamenchi addirittura non erano capaci di leggere la musica, di scriverla ma andavano totalmente ad orecchio. Nel ballo maschile è molto dominante la tauromachia, i movimenti del torero hanno influenzato molto in una certa epoca il ballo maschile. In fondo c’ è sempre un velo di tristezza , di malinconia? (rivolta a Dario Carbonelli) Questo si, nel flamenco è molto presente questa cosa.. Quanto hanno inciso i Gitani nel Flamenco? (rivolta a Dario Carbonelli) I Gitani hanno inciso molto al livello di tramandare quest’ arte e di formarla nei primordi , cioè nella radice. In realtà poi, i non Gitani sono quelli che l’ hanno trasmessa al Mondo, perché per i Gitani sarebbe rimasta nel chiuso del cortile della famiglia. Oltre i Gitani hanno avuto un ruolo importante i Mori, gli Ebrei ? (rivolta a Dario Carbonelli) Nel flamenco confluisce la cultura Mozarabica, la cultura ebrea, indiana ( perché i Gitani venivano dall’ India); in più in Spagna si sono trovate le dominazioni arabe. Il flamenco è proprio prendere un po’ da tutti e poi far nascere qualcosa di originale. I Gitani hanno avuto questo all’ inizio, hanno preso dovunque andavano. Noi dal1998 ci siamo formati come gruppo però per un periodo di tre anni abbiamo vissuto a Siviglia, studiando con i più grandi maestri del genere. Che aria tira in Spagna ? (rivolta a Dario Carbonelli e Lara Ribichini) Adesso di crisi. Un po’ quella che tira in tutta Europa al livello economico” – commenta Dario -. Che cosa pensa del flamenco rimodulato ai nuovi generi musicali come il pop? (rivolta a Lara Ribichini) Allora parliamo di contaminazioni. Io sono per la contaminazione perché tutto si contamina. Il punto è che a volte la contaminazione viene usata per fare il male un po’ di tutto. Allora è molto difficile… Nel senso che contaminazioni, in quanto evoluzione fondendo più generi va bene. Bisogna essere consapevoli del proprio genere, non bisogna perdere l’ autenticità che caratterizza il flamenco. A volte gli stranieri hanno quest’ ansia di modificarlo per renderlo proprio perché lo sentono lontano e qui torniamo al discorso di non averlo fatto proprio non vivendo lì. Che differenza c’ è tra il tango ed il flamenco? (rivolta a Lara Ribichini) Parliamo del tango Argentino. Intanto le origini sono diverse. E’ il sentire quello che li accomuna , li trovo entrambi molto interiorizzati.. di Pablo Arturo Di Lorenzo |
Post n°212 pubblicato il 09 Agosto 2011 da torerodgl5
Allinfo Newspage Magazine, testata giornalistica diretta da Maria Cuono, incontra Enrico Provenzano – Direttore Artistico Festival Euromediterraneo Altomonte 2011. Come si prospetta il Festival di Altomonte? Questa è la settima edizione del Festival Euromediterraneo, ed è la ventiquattresima edizione del Festival di Altomonte. Da sette anni sono io il Direttore artistico e quest’anno diciamo che c’è stata un’ ulteriore presa di posizione in positivo, rispetto alla qualità. C’è stato un filo conduttore della qualità di questi sette anni, abbiamo fatto spettacoli che hanno avuto una grande risonanza in tutta Italia ed hanno portato fuori dalla nostra Regione un’ immagine positiva di Altomonte. Si è potuto realizzare tutto ciò senza gravare più di tanto sui costi perché il Festival, come tutti sanno, è molto costoso per le Amministrazioni. Quest’ anno è successa anche una cosa molto carina, siamo arrivati al punto che gli “ sponsor” ci contattano per sponsorizzarci. Sponsor pubblici o privati? Privati, questa è la cosa più difficile. Perché nel Meridione sponsor privati ce ne sono pochi, pochissimi. C’è l’azienda “ Barbieri” ed è stato lo sponsor più importante del Festival.. Ultimamente ho avuto la possibilità di poter intervistare il Direttore Artistico del Paestum Festival, il quale ha affermato che con 30.000,00 euro si possono programmare sei spettacoli senza avere l’appoggio di sponsor Dopo chiamerò il Direttore del Paestum Festival. Allora, per programmare un cartellone ci vogliono come minimo 500.000,00 euro. Ai costi del cartellone equivalgono altrettanti costi. C’è tutta una macchina che si mette in moto”. Come mai dal costo del biglietto di 12,00 euro dell’ esibizione della Compagnia: “Flamencovivo” si è passati all’ ingresso gratuito? Perché ogni anno c’è il Sindaco che vuole destinare uno spettacolo agli Altomontesi. Il Festival di Altomonte da uno studio della Regione Calabria, è uno dei più importanti attrattori del turismo calabrese. Anche dal punto di vista nazionale l’Altomonte Festival ha notevole importanza… E’ un orgoglio sentire questa cosa. Personalmente mi fa venire i brividi. Da Calabrese, lavorare qui per sette anni sicuramente è motivo di orgoglio per me, come lei ben sa da buon meridionale. Sicuramente da sette anni ho lavorato bene con l’ Amministrazione che mi è stata sempre vicino per le scelte importanti. E’ importante che i soldi che noi utilizziamo non devono essere sottratti per fare: strade, fognature, servizi elettrici. Di questi 500.000,00 euro il Comune di Altomonte prende intorno al 6-7 %. Stasera come si svolgerà la serata? Ci sarà l’esibizione della Compagnia Flamencovivo in “Vente commigo”. Le compagnie del Flamenco in Italia sono abbastanza poche. Ho fatto un giro per l’Italia e verso Novembre dell’ anno scorso ho chiuso il cartellone del Festival. Quando si chiude un contratto a Novembre… è tutto diverso da qualsiasi altra data. Lei in precedenza ha citato il Maestro Albertazzi… ci può raccontare il suo incontro? Albertazzi per noi è una persona di casa. Albertazzi innaugurò questo anfiteatro di Altomonte venticinque anni fa, è venuto qui tantissime volte. Pensi che alla terza edizione, ad un certo punto durante la sua esibizione si è fermato e rivolgendosi al pubblico ha detto: “Io non ce la faccio più con questo Direttore, mi vuole tutti gli anni qua!” Lei già sta facendo il cartellone per il prossimo anno? Ho già due date chiuse. Volevo due cose molto belle, tutte e due della sua Regione. |
Post n°211 pubblicato il 07 Giugno 2011 da torerodgl5
Gianni Di Giovanni, direttore della Comunicazione Esterna di Eni S.p.a. presenta il suo libro a Napoli venerdì 10 giugno alle ore 18,00, Libreria Feltrinelli Via San Tommaso D'Aquino. Modera Marco Esposito, giornalista de "Il Mattino". "Niente di più facile, Niente di più difficile" è una guida chiara e completa per padroneggiare con sicurezza e in modo integrato gli strumenti della comunicazione, sia quelli tradizionali che i nuovi legati a internet. |
Post n°210 pubblicato il 05 Giugno 2011 da torerodgl5
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Post n°209 pubblicato il 05 Giugno 2011 da torerodgl5
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Post n°208 pubblicato il 05 Giugno 2011 da torerodgl5
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Post n°203 pubblicato il 05 Giugno 2011 da torerodgl5
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Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.
- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.
- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.
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