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Diritto Penale- delitto tentato che il concorso di persone

Post n°24 pubblicato il 20 Aprile 2022 da serena0_01bis
 


Sia il delitto tentato che il concorso di persone nel reato sono tutti istituti, tutti argomenti sono generalmente dai manuali ricondotti ad un grande capitolo, ad una grande sezione che è intitolata:

le forme di manifestazione del reato. Perché è dedicata alle forme di manifestazione del reato e perché le forme di manifestazione del reato.

E’ dedicata alle forme di manifestazione del reato perché di fatto sono particolari forme, delle modalità in cui il reato si può manifestare.

E sono forme di manifestazione diverse rispetto a quella comune del reato consumato, quindi realizzato in tutti suoi elementi costitutivi o del reato monosoggettivo, cioè realizzato da una singola persona o nelle circostanze aggravate nel reato base non aggravato che appunto in presenza di circostanze aggravate puo’ invece assumere una forma aggravata, una forma diversa.

Perché forme di manifestazioni del reato? Perché noi il reato lo possiamo anche avere che si manifesta o come tentativo, o come delitto tentato, reato tentato o nella sua forma concorsuale, quando più soggetti realizzano il medesimo reato, o nella sua forma aggravata quando appunto, viene realizzato in presenza di alcune situazioni che sono considerate da aggravata attenuata quando si presentano, viene realizzato in alcune situazioni che o aggravano secondo il legislatore, o possono aggravare o possono attenuare la pena prevista dalla fattispecie incriminatrice e dalla fattispecie base.

Tra queste forme di manifestazione del reato tratteremo il delitto tentato e il concorso di persone nel reato.

Quindi, sono delle forme ulteriori, rispetto a quella standard, quella base che abbiamo visto trattando degli elementi costitutivi del reato, della struttura del reato. Sono altre forme in cui il reato può manifestarsi. C’è, tentativo/il delitto tentato, c'è il concorso di persone nel reato anche in un altro modo, un'altra forma di manifestazione del retto. Sono per esempio le circostanze.

Cioè, quelle che abbiamo visto vanno ad alcune situazioni che vanno ad aumentare o diminuire la pena. Anche in quel caso lì, il reato si può manifestare in una forma parzialmente diversa da quella comune, da quella base ordinaria e sarebbe, si parla in quel caso di reato circostanziato ed è un reato che si manifesta con anche l'aggiunta di ulteriori situazioni che lo vanno in qualche modo a qualificare come più grave o meno grave. Quindi, sono forme ulteriori in cui il reato si può manifestare e che, naturalmente, comportano delle differenze sul piano della disciplina. Il tentativo o delitto tentato articolo 56 del Codice Penale

Quindi, il primo istituto di cui noi oggi parliamo è il tentativo o delitto tentato che è disciplinato all'articolo 56 del Codice Penale. In linea molto basica, di prima approssimazione: Quand'è che si ha delitto tentato. Quand'è che si ha il tentativo di un reato. Il tentativo è quella situazione in cui il soggetto realizza una parte della fattispecie incriminatrice ma non puo’, non riesce a portarla completamente a consumazione. Si ha tentativo quando un soggetto, un soggetto attivo, l'autore mette in essere alcuni fatti, alcuni atti per realizzare un delitto, quindi, un fatto che corrisponda alla fattispecie penale incriminatrice ma non lo porta a termine. Quindi, diciamo, il reato non arriva quel momento fondamentale perché si possa ritenere, appunto, realizzata la fattispecie penale incriminatrice che è il momento della consumazione.

Quindi, c’è qualcosa, qualcosa viene realizzato ma non si arriva alla consumazione del reato. In alcuni ordinamenti del passato, per esempio, il tentativo, cioè, l’aver posto in essere solo una parte di tutta la fattispecie penale incriminatrice ma non aver completato nei suoi elementi il fatto tipico non era affatto punito e in alcuni casi, invece, in alcuni ordinamenti, era addirittura stato punito allo stesso modo del reato consumato. Il nostro ordinamento che è un ordinamento, diciamo, che tiene conto sia gli aspetti di carattere oggettivo, quindi, che ci sia un comportamento materiale esteriore che sia in qualche modo offensivo per il bene giuridico, sia però tiene conto anche dell’aspetto legato alla colpevolezza, quindi, la presenza della volontà di realizzare un fatto criminoso. I due aspetti nel nostro ordinamento sono entrambi rilevanti. Non basta solo la volontà di realizzare un fatto se non si realizza almeno un comportamento, un fatto che sia offensivo sotto qualche forma o anche solo la messa in pericolo di un bene tutelato, il nostro ordinamento, quindi, punisce il tentativo, ma lo punisce non allo stesso modo del reato consumato ma con una pena diminuita. Questo in linea di massima, il nostro ordinamento è uno di quegli ordinamenti che sceglie di punire il tentativo, di punirlo in modo ridotto rispetto alla al fatto consumato.

Questo perché, naturalmente, c’è una minor carica di disvalore, c’è dal punto di vista oggettivo un’offesa che è una offesa meno meno intensa, meno pregnante rispetto al reato consumato. il nostro codice, il codice Rocco sceglie, perché il problema fondamentale che si pone e che si sia sempre posto con riferimento al delitto tentato Qual è. E’ capire qual è il limite sotto il quale un comportamento, il compimento di determinati atti non sono punibili, non possono essere puniti per i principi di garanzia, per il principio di offensività e, invece, quindi, qual è la linea di discrimine, oltre la quale si può cominciare a punire dei fatti che non corrispondono perfettamente a una fattispecie penale incriminatrice perché non sono portati a termine ma comunque sono meritevoli di sanzione penale.

Qual è la linea? Qual è la linea di discrimine? Fino a dove si può considerare che una determinata attività posta in essere da un determinato soggetto, che magari vuole realizzare un reato, ma non riesce a realizzarlo? Non deve essere neanche rilevante ai fini penali e qual è il momento, invece, a partire dal quale si può considerare quel comportamento come rilevante. E che per il diritto penale, quindi, può considerarsi, comunque, un fatto punibile.

Questo è il problema. Il problema da sempre, quindi, è stato quello per l'ordinamento, per i codici penali individuare dei criteri per una suddivisione più possibile univoca in modo che il giudice possa arrivare, interpreti, naturalmente, anche il giudice possa con dei criteri più possibile univoci, valutare i fatti e stabilire se il fatto realizzato non merita una sanzione penale, perché per esempio è ancora troppo lontano dal bene giuridico dalla capacità offensiva del bene giuridico, è ancora troppo poco per poter essere considerato punibile alla stregua del diritto penale e qual è il momento dal punto a partire dal quale, invece, si può parlare di rilevanza penale, di punibilità seppure in maniera ridotta rispetto, ovviamente, al reato consumato.

Quindi, il punto è qual è la linea di discrimine, quali sono i criteri che possiamo utilizzare per distinguere tra non punibilità e punibilità e tentativo punibile. Mentre per esempio il codice precedente, il codice Zanardelli utilizzava un criterio che era un criterio abbastanza tradizionale, cioè, distingueva tra atti preparatori e atti esecutivi e diceva: Gli atti preparatori al reato non sono ancora integranti del tentativo, quindi non sono punibili. Gli atti, invece, esecutivi cominciano diciamo a dare esecuzione al reato e quindi sono già punibili, anche se in maniera, ovviamente, ridotta rispetto ad un reato consumato, realizzato in tutti i suoi elementi.

Quindi, il codice Zanardelli si basava su questa distinzione: tra atti preparatori e atti esecutivi. Il problema, ovviamente, qual era. stabilire anche dei criteri per capire quando effettivamente gli atti finivano di essere meramente atti preparatori e cominciavano a essere atti esecutivi.

Quindi, questo era un problema e lì c'erano varie teorie: non c'erano criteri univoci, quindi era un criterio che, si, voleva essere univoco ma in definitiva poi portava a delle incertezze sia da un punto di vista applicativo.

Quindi, questa era la precedente strategia di intervento del codice del 1889, del codice Zanardelli. Il codice Rocco, invece, sceglie una strategia differente. Utilizza un criterio che è un criterio, invece, differente. Il criterio differente è quello che viene chiaramente esplicitato dall'articolo 57 del Codice Penale in cui si stabilisce che: chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto tentato se l'azione non si compie e l'evento non si verifica

(segue)

 
 
 
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