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La legislazione Antimafia Parte 2

Post n°27 pubblicato il 28 Aprile 2022 da serena0_01bis

La legge Rognoni-La Torre - la legge 646/82

Pio La Torre in realtà che ben conosceva il fenomeno mafioso.

Partiamo dalla legge  Rognoni-La Torre.

La legge Rognoni-la Torre, la legge 646 del 1982 porta il nome dei due onorevoli che l'hanno presentato: l'onorevole Rognoni e l'onorevole La Torre ma in realtà dietro dietro questa legge ci sono i due volti: uno è  il volto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’altro è il voto di Pio La Torre.


 Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato il prefetto che è stato inviato 1982 a Palermo con l'obiettivo di studiare il fenomeno è di proporre delle soluzioni al governo. A 100 giorni dall'inizio del suo incarico è stato barbaramente assassinato proprio dalla consorteria mafiosa.

L’onorevole,invece, Pio La Torre  ha  una storia che bisogna  apprezzare perché lui è uno di quei sindacalisti che nel periodo del dopoguerra andava nelle campagne siciliane a leggere ai lavoratori siciliani che erano sfruttati lo Statuto dei lavoratori, i diritti del lavoratore.

Quindi,ha fatto parte di quel movimento sindacalista che ha lottato per i diritti dei Lavoratori ma in quel contesto sociale ove la maia era predominante lavorare per i diritti dei Lavoratori significava lavorare contro la mafia perché chiaramente era un contesto pienamente interessato dal fenomeno mafioso.


Quando l'onorevole Pio La Torre è stato eletto in Parlamento, prima ha fatto parte del consiglio siciliano  e poi è andato al Parlamento italiano, ha proposto agli altri parlamentari di introdurre nel nostro ordinamento il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso perché non c'era.


Prima del 1982 la parola mafia non compariva nel codice penale, non c'era.

Sappiamo che in Italia, così come nel resto dei paesi civilizzati vale il principio di legalità.

 Il principio di legalità è il principio che prevede che è reato solo quello che la legge dichiara come reato. Questo è un principio valido anche per la CEDU e per le Convenzioni 

 Internazionali. il principio sul quale si basano tutte le democrazie.


Dire che non c’è la mafia, non c’è il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso significa dire che quello  non è un reato.

E’  un’affermazione di principio, è una presa di posizione.

Così come al contrario dire che nel nostro codice penale c'è una regola  che incrimina e punisce l'associazione a delinquere di stampo mafioso significa dire che la mafia esiste e che l'ordinamento si pone a contrasto della stessa.


 Questo è quello che ha fatto Pio La Torre e questo gesto rivoluzionario per l'epoca ha fatto sì che lui diventasse bersaglio della mafia che ha compreso come questo inserimento di una norma avrebbe determinato di lì a poco processi per quel reato, condanne per quel reato.



Il motivo è proprio questo. Quello che esisteva prima del 1982 era il reato di associazione a delinquere, l’art. 416 c.p.  che puniva quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.


Quindi puniva il fatto di associarsi cioè di creare una struttura stabile idonea alla commissione di un numero indeterminato di delitti.

 L’obiezione potrebbe essere che potrebbe anche starci, ma allora poteva essere tranquillamente ricondotta qui l'associazione a delinquere di stampo mafioso.


 In realtà nelle relazioni preparatorie di Pio La Torre è emerso come il reato di associazione a delinquere non era affatto sufficiente e non era affatto bastevole.

 Cioè, non consentiva la condanna perl’ associazione a delinquere di stampo mafioso perché perché l’associazione a delinquere di stampo mafioso è un’associazione che si crea non solo allo scopo di commettere delitti ma allo scopo di assoggettare un contesto civile.

Anche attraverso condotte che  non sono ascrivibili necessariamente ed esclusivamente all’ingiuria, percosse, lesioni,danneggiamento, omicidio ma che sono condotte astratamente lecite che pero’ se commesse da loro acquiscono un’alea di illeceità.


Per esempio: Siamo un gruppo di imprenditori  che dobbiamo partecipare ad una gara di appalto.Tutti noi siamo possibili imprenditori che vogliono partecipare a questa gara d'appalto. Ognuno di noi prepara una sua  busta con un'offerta all'interno con la quale ritiene di poter realizzare il lavoro per il quale viene concesso un finanziamento pubblico.  Tutti noi siamo pronti a partecipare. Nel momento in cui arriva un imprenditore connesso ad una cosca criminale e si presenta insieme a noi il giorno della presentazione delle liste a presentare la sua busta tutti noi ce ne andiamo, senza presentare la busta.

 Noi ce ne siamo andati perché siamo stati minacciati? No.  Ce ne siamo andati perché siamo stati percossi o lesi? No. 

Ce ne siamo andati perché abbiamo saputo quel soggetto, era un soggetto facente parte di quell’ organizzazione criminale è che se noi avessimo partecipato e per caso vinto saremmo stati vittima di qualcosa che lui non ha avuto bisogno di minacciarci.  Perché il solo fatto di conoscere la storia criminale di quella associazione, di quel contesto ci ha reso intimiditi e omertosi.

Si tratta solo di un esempio ma in realtà era quello che sistematicamente accadeva prima del 1982. Laddove l'associazione a delinquere di stampo mafioso per la sua struttura e per il fatto che fosse pienamente conosciuta e permeando l’intero territorio non aveva bisogno di commettere reati o delitti per avere una supremazia, per determinare una condizione di assoggettamento e di omertà.

Questo ha detto Pio La Torre ai suoi colleghi parlamentari che più o meno avevano tentato di obiettare con le parole del vostro collega: ma c'è già, c'è l'associazione a delinquere oppure ci sono i singoli delitti.


 Ecco,  Pio La Torre ha spiegato nella sua relazione, nella sua proposta del 31 marzo 1980 ha scritto:

l'articolo 416 non riesce a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale” E dunque, serviva un reato specifico che andasse a normare questa modalità di azione che prescinde dai reati ma che comunque crea una sopraffazione. Questa forma è stata introdotta con il 416- bis quindi ,dopo il 416 è stato introdotto l'articolo 416- bis che prevede che:

“ chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da 10 a 15 anni”.


Focalizziamoci su passaggio per passaggio. Qui viene punito chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, quindi, il  partecipe, il partecipante, diciamo l'associato viene punito perciò solo con la pena da 10 a 15 anni.


 La domanda è: ma se lui non ha commesso nessun reato viene pulito? Lla risposta è: sì; perché la costruzione di questa fattispecie fa sì che si venga puniti per il solo fatto di partecipare.

 Cioè, per il solo fatto di mettersi a disposizione permanente di un vincolo associativo e  cioè in un'associazione di tipo mafioso.


Però ancora non c'è stato detto In che consiste questa associazione e dobbiamo aspettare un altro comma. Perché al secondo comma ci dice: “coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da 12 a 18 anni”.


Cioè, il capo mandamento, l'organizzatore, il fondatore, il capocosca, il capoclan, a prescindere da come lo si chiami, cioè, colui il quale esercita una attività di promozione e direzione dell’organizzazione viene punito “perciò solo”, cioè per il solo fatto di  svolgere questo ruolo con la pena da 12 a 18 anni.


Anche se non c'è stato rubato uno spillo, anche se tu non hai rubato uno spillo personalmente. Ma per il fatto di aver creato un'associazione che è idonea ad alterare l’ordine pubblico e, quindi, l'ordine democratico e la sicurezza dei cittadini, vieni punito per cio’ solo.


Il Metodo mafioso


 Ma ancora non si è stato detto che cos'è  questa associazione di tipo mafioso.

Questo ci viene detto al comma 3 che è un esempio di articolo penale su base sociologica.

Che quindi va ad abbracciare completamente lo spirito del nostro corso perché il nostro è un corso di sociologia del diritto e questo è un articolo sociologico-giuridico  in cui si descrive una fattispecie penale utilizzando le categorie sociali quindi, andando ad unire tutto quello che voi avete studiato fino adesso.


 Ovviamente lo fa in giuridichese cioè in questa  lingua del diritto che non è proprio narrativa e poesia però dentro c’è  questa fusione vediamo in che termini.

Il comma 3, quindi alla famosa domanda: che cos'è un'associazione a delinquere di stampo mafioso, la risposta è questa:

 è il comma 3 “l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno fatte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”.

Cioè l'Associazione è di tipo mafioso dei partecipanti, gli associati possono avvalersi della forza di intimidazione che promana direttamente dall'esistenza dell'associazione. E quella forza di intimidazione crea il rapporto di causa-effetto intimidazione e dunque assoggettamento e omertà.


Cioè, l’associazione è di tipo mafioso quando i suoi partecipanti si avvalgono della forza che provata dal vincolo associativo cioè, dall'esistenza dell'associazione e questa forza è una forza di intimidazione che crea in un rapporto di causa-effetto assoggettamento e omertà.


Quindi, l'assoggettamento e l'omertà non derivano dai singoli reati che vengono commessi, non derivano da minacce espresse ma derivano dalla conoscenza dell'esistenza dell'associazione,  come l'esempio che ho fatto prima con le buste.


 E questo è il cosiddetto Metodo Mafioso,  cioè, il metodo utilizzato dai membri dell'associazione che si avvalgono della forza di  intimidazione del vincolo e dell’ assoggettamento e l’omertà che ne deriva.


Le finalità


Forza d’intimidazione, quindi questo è il metodo e le finalità è l’altra caratteristica di questa associazione  che abbiamo detto che non ha solo la finalità di commettere delitti ma ha altre finalità che sono quelle collegate al controllo di un territorio.


E l'articolo 416- bis cerca di sintetizzare in che cosa consiste il controllo del territorio con una serie di esempi specifici:

 Quindi, “per commettere delitti che è una delle possibilità ma non l'unica oppure per acquisire in modo diretto indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti o servizi pubblici”.


Cioè, di tutto quello che ruota attorno ai fondi pubblici “oppure per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri oppure per impedire o ostacolare il libero esercizio di voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali”.


Quindi, l’alterazione del  libero sistema di voto.


 Quindi, noi qui vediamo in realtà uno specchio molto chiaro in sintesi: commettere delitti acquistare profitti o vantaggi ingiusti, alterare il sistema economico, alterare il sistema politico.

Ma non serve avere tutte queste cose insieme. E’ come se fra una e l’altra ci fosse un “oppure”. Quindi, non tutte, è sufficiente che ci sia una associazione a delinquere che sia finalizzata almeno ad una di queste situazioni. La verità è che le associazioni a delinquere di stampo mafioso, in realtà, mirano a realizzare tutti questi scopi.


La storia, la verifica della realtà ci racconta che le associazioni a delinquere di stampo mafioso fanno tutte queste cose. Pero’  si possono anche trovare una associazione a delinquere di stampo mafioso che è finalizzata, utilizzando il metodo mafioso ad alterare il sistema degli appalti, quindi ne basterebbe una, pero’ in realtà la storia ci racconta che ci sono tutte queste ipotesi.

 

 

 

 
 
 
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