
Scheda sugli insegnanti di Religione Cattolica
Sono state avviate le procedure per líassunzione, dal 1 settembre 2007, di altri 3.077 insegnanti di Religione, dopo líassunzione di 15.000 docenti della stessa materia (facoltativa) avviata con la Legge 186 del 2003.
Per 70.000 docenti delle materie obbligatorie e solo 10.000 ATA ñ di fronte a oltre 200.000 contratti a tempo determinato su posti vacanti di organico di diritto e di fatto - Ë stata inoltrata dal M.P.I. la richiesta di autorizzazione al Ministero dellíEconomia.
Da segnalare che, se líautorit‡ ecclesiastica dovesse togliere il nulla osta allíinsegnamento a qualche docente di Religione Cattolica, lo Stato, per la suddetta legge, dovrebbe mantenerli nei propri ruoli per líinsegnamento di altre discipline, avendone i titoli, o comunque dovr‡ mantenerli in servizio in qualche altro profilo. INSOMMA SONO GLI UNICI LAVORATORI ILLICENZIABILI NEL PUBBLICO IMPIEGO.
Ma quello che, in questa sede, vogliamo mettere in evidenza Ë che gli insegnanti di Religione, anche da precari ñ la legge prevede infatti che nei ruoli dello Stato venga mantenuto il 70% dellíorganico necessario ñ hanno diritti e tutele che agli altri docenti precari di materie obbligatorie, per non parlare dei lavoratori precari ATA, non hanno.
Dopo due anni da incaricati annuali i docenti di Religione godono della parit‡ normativa con i docenti a tempo indeterminato per quanto riguarda permessi, malattia e quantíaltro. Dopo quattro anni di incarico annuale possono godere della progressione di carriera addirittura con scatti di anzianit‡ biennali.
I precari, sia docenti che ATA invece, anche con dieci o quindici anni di servizio, non possono godere di alcuna progressione di carriera, mantenendo sempre lo stipendio a livello iniziale; per non parlare degli altri diritti per quanto riguarda permessi e malattia: un supplente annuale o fino al temine dellíattivit‡ didattica, in caso di malattia, mantiene lo stipendio solo per un mese intero, al 50% al secondo mese, mentre nei mesi successivi rimane senza assegni.
Con líimmissione in ruolo poi, il lavoratore gode della ricostruzione di carriera, con il pagamento degli arretrati, ma in questa ricostruzione la penalizzazione Ë pesante, soprattutto per chi ha subito molti anni di precariato: il servizio pre - ruolo infatti viene riconosciuto per intero per i primi quattro anni, solo per i due terzi per gli anni di pre - ruolo rimanenti.
Tale disparit‡ di trattamento risulta particolarmente odiosa ora che i docenti di religione sono immessi nei ruoli dello Stato.
Se infatti la progressione di carriera e gli altri diritti avevano un senso per dei lavoratori che non sarebbero mai entrati nei ruoli dello Stato, ora che i docenti di Religione vengono stabilizzati, lo status dei docenti precari delle materie obbligatorie si pone in insanabile contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico che impongono alla Pubblica Amministrazione un comportamento connotato alla imparzialit‡ (art. 97 della Costituzione), nonchÈ con norme fondamentali come il principio di uguaglianza di cui allíart. 3 della Costituzione e con il D.Leg.vo 9 luglio 2003 n. 216 che, dando attuazione alla Direttiva 200/78/CE della Comunit‡ Europea, ha sancito la parit‡ di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
Eí PER QUSTO CHE I COBAS DELLA SCUOLA RIVENDICANO, A LIVELLO CONTRATTUALE, LA PARITAí DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO TRA LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, COME GIAí AVVIENE PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA.
Eí PER QUESTO CHE I COBAS DELLA SCUOLA STANNO VALUTANDO LA POSSIBILITAí DI RICORRERE ANCHE ALLA MAGISTRATURA, PER ESTENDERE LO STATUS GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE A TUTTI GLI ALTRI DOCENTI E ATA.
A cura dei COBAS comitati di base della scuola
Inviato da: stuntman2
il 04/03/2008 alle 09:33
Inviato da: hunkapi_genova
il 07/02/2008 alle 22:33
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il 20/01/2008 alle 02:03
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il 31/12/2007 alle 15:43
Inviato da: hunkapi_genova
il 27/12/2007 alle 14:07