Istituzioni di DIRITTO PUBBLICO Dispense a cura di
Francesco Di Palma1
LO STATO
Lo Stato si presenta come una società stanziata stabilmente sopra un
determinato territorio ed organizzata con un proprio ordinamento, attorno
ad un autorità sovrana.
Si può parlare quindi di stato quando una popolazione sottomettendosi a
Le principali caratteristiche dello stato sono:
un potere politico da vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi
interessi generali.
Ø
di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata
collettività
La politicità, cioè tra le finalità dell’ordinamento statale c’è la curaØ
potere costituito al proprio interno e indipendenza rispetto a al
potere degli altri stati.
La supremazia si manifesta per garantire l’ordine necessario per la pacifica
convivenza sociale.
Per aversi uno stato è necessario che siano presenti almeno 3 elementi:
1. un popolo anche se plurietnico
2. un territorio non necessariamente contiguo
3. un governo sovrano
Non costituisce uno Stato, invece un popolo privo di territorio o un popolo
che pur stanziato su un determinato territorio è privo di un governo in
grado di controllarlo.
E’ il popolo la fonte di legittimazione di ogni potere statale, mentre è il
corpo elettorale il titolare dei poteri sovrani.
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Il popolo è formato da tutti i soggetti ai quali l’ordinamento riconosce lo
status di cittadini.
Il concetto di popolo va tenuto distino da quello di popolazione, in quanto
quest’ultimo comprende tutti coloro che risiedono sul territorio
comprendendo non solo i cittadini ma anche gli stranieri e gli apolidi.
Dal concetto di popolo va tenuto distinto quello di nazione che comprende
l’insieme dei soggetti aventi comunanza di razza, cultura, lingua e
religione.
A seconda di come vengono organizzati i rapporti fra cittadini e potere
politico, ovvero tra governanti e governati possiamo individuare le diverse
forme di stato che si sono evolute nel tempo.
Dopo la dissoluzione dell’ordinamento feudale alla fine del medioevo si
afferma lo STATO ASSOLUTO il quale si caratterizza per:
La sovranità, vale a dire la sua supremazia rispetto ad ogni altro·
legittimazione del sovrano direttamente da Dio·
accentramento di tutto il potere pubblico in mano al sovrano·
rigida divisione in classi sociali e riconoscimento dell’aristocrazia.·
Dal superamento dello Stato Assoluto nasce lo STATO LIBERALE frutto
della lotta vittoriosa della borghesia. In questo caso il potere politico era
interamente detenuto dalla classe borghese, escludendo dal sistema
elettorale le classi meno abbienti. Si parla cosi di stato monoclasse.
Ben preso la mancanza di partecipazione politica di vasti ceti sociale, le
disuguaglianze economiche generate dallo sviluppo industriale nonché il
processo di maturazione sociale e politica dei cittadini, resero evidente che
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lo Stato non poteva limitarsi a garantire la libertà dei singoli, ma doveva
assicurare la partecipazione effettiva di tutti alle scelte politiche.
Cosi dallo Stato liberale si sviluppo lo STATOche si comincia a delineare agli inizi del 900.
LIBERALDEMOCRATICO
Esso è caratterizzato non solo dall’estensione del diritto di voto ai ceti
esclusi cd suffragio universale ma anche della formazione di partiti politici
di massa che si fanno portatori degli interessi della popolazione. Si parla
cosi di uno stato pluriclasse.
L’entrata delle grandi masse nella vita politica ha indotto lo Stato a
estendere sempre di più i propri interventi in tutti i settori della vita sociale
ed economica, in questo senso nasce lo STATO SOCIALE.
All’antitesi dello stato liberale si sviluppò lo STATO SOCIALISTA, il cui
obiettivo era quello di realizzare una comunità basata non più sulla
diversificazioni delle classi, ma sul livellamento economico sociale di tutti i
cittadini. Esso ha come presupposto quindi l’abolizione della proprietà
privata e il collettivizzazione dei mezzi di produzione che appartengono
allo Stato.
Ciò comporta una struttura organizzativa dello Stato fortemente
gerarchizzata dove l’organo di livello superiore prevaleva su quello
inferiore.
Diverso è invece il caso dello STATO AUTORITARIO contraddistinto
dalla presenza di un partito egemone e di un capo carismatico che si fanno
interpreti della volontà della nazione. Portando cosi alla negazione del
principio di democrazia e alla soppressione del pluralismo.
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Le forme di stato possono distinguersi anche in base alla loro struttura,
individuando cosi lo Stato Unitario e quello Federale.
Nello STATO UNITARIO vi è un unico ordinamento statale che esercita la
sovranità su tutto il popolo e su tutto il territorio. Al suo interno possono
sussistere altri enti a carattere territoriale che traggono la loro
legittimazione dal riconoscimento dello Stato.
STATO FEDERALE
conservando la propria identità, danno vita ad un altro ordinamento sovrano
al quale attribuiscono alcuni poteri in materia di politica internazionale,
difesa del territorio, ordine pubblico, sviluppo economico.
L’ordinamento dello Stato federale e quelli degli Stati membri sono in una
posizione paritaria.
Fenomeno diverso è quello delle unioni di Stati, dove più Stati si
aggregano per perseguire determinare finalità, conservando rispettivamente
la propria sovranità e senza dar vita ad un nuovo Stato sovraordinata.
In fine un ulteriore elemento di distinzione tra le forme di stato è
rappresentato dall’atteggiamento assunto nei confronti della religione.
Lo STATO CONFESSIONALE è quello che riconosce come propria una
determinata religione favorendone la diffusione. In questo modo la
religione di stato viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle
altre.
Lo STATO LAICO considera invece le diverse religioni come fatti privati
da affidare esclusivamente alla coscienza dei credenti. Esso non applica nel
proprio ordinamento i precetti di alcuna religione riconoscendo a ciascuna
la libertà di professare e manifestare la propria fede.
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LE FONTI DEL DIRITTO
Il diritto si manifesta sotto due differenti profili:
sorge per effetto della unione di più Stati che purpresenta una struttura organizzativa a carattere burocratico.Ø
astratto la condotta degli individui
Diritto oggettivo Ø
soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi.
Sono fonti di produzione del diritto quegli atti (comportamenti umani
volontari e consapevoli) o fatti (eventi naturali o comportamenti umani non
volontari) abilitati dall’ordinamento a creare le norme giuridiche.
Si definiscono norme giuridiche le regole su cui si basa l’organizzazione di
una società, possono considerarsi giuridiche sono quelle positive, ovvero
quelle emanate nella forma e nei modi previsti dall’ordinamento.
Le fonti sulla produzione sono norme che disciplinano i modi di
produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti abilitati a stabilire
norme giuridiche, i procedimenti di formazione e i modi mediante i quali le
norme prodotte devono essere portate a conoscenza dei destinatari. A
questo proposito di parla delle fonti di cognizione, ossia gli atti che non
hanno natura normativa ma svolgono unicamente la funzione di portare a
conoscenza dei destinatari il diritto oggettivo.
Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità
di produrre norme in via autonoma senza che vi provvedono apposite
istituzioni, si parla di fonti fatto.
Quando invece la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di
una precisa volontà si parla di fonti atto.
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Nel nostro sistema costituzionale, la Costituzione oltre ad essere una fonte
di diritto è l’atto supremo in quanto è posta dal potere costituente, ciò
significa che tutti gli atti fonte sono subordinati ad essa, in quanto posti in
essere da poteri costituiti, ossia previsti e disciplinati dalla Costituzione
stessa.
La Costituzione non stabilisce direttamente tutti i processi di produzione
del diritto, ma si limita a determinare solo quelli più importanti che
permettono di adottare gli atti fonte primari.
A riguardo il sistema delle fonti del diritto è un sistema chiuso, ciò vuol
dire:
1. che non sono configurabili atti fonte primari al di fuori di quelli
espressamente previsti dalla Costituzione
2. che ciascun atto normativo non può disporre di forza normativa
La Costituzione quale fonte sulla produzione individua quindi gli atti
abilitati a produrre diritto oggettivo attribuendogli una determinata forza o
efficacia formale. Ciò conferisce all’atto:
maggiore di quella che la Costituzione ad esso affida.
Diritto soggettivo Ø
equiparati o subordinati
la capacità di innovare, abrogando o modificando atti fonteØ
atti fonte che non siano dotati della stessa forza
Il concetto di forza di legge presuppone che il sistema delle fonti sia
ordinato gerarchicamente, in modo che l’atto gerarchicamente superiore
prevalga su quello inferiore.
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Nel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche prodotte
dalle fonti del diritto sono:
la capacità di resistere all’abrogazione o alla modifica da parte diØ
criterio cronologicoØ
criterio gerarchicoØ
criterio della competenzaØ
espressaØ
per incompatibilitàØ
per nuova disciplina dell’intera materiaØ
elementi e direttamente applicabili in ciascun stato membro. I
regolamenti comunitari hanno un efficacia rinforzata rispetto a tutte
le fonti primarie in quanto prevalgono sulla legislazione statale e
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non possono essere modificate da leggi ordinarie o da atti con forza
di legge.
RegolamentiØ
raggiungimento di un risultato entro un certo termine. Esse devono
essere recepite nell’ordinamento interno con legge dello stato o della
regione a seconda della rispettiva competenza.
Il contrasto tra diritto comunitario e diritto interno viene risolto sulla base
del principio di necessaria applicazione del regolamento comunitario. In
questo caso la norma prodotta da atti fonti interni si considera
semplicemente non applicabile, sospendendo la sua efficacia finché in una
certa materia permane il regolamento comunitario.
LEGGE ORDINARIA DELLO STATO
La legge ordinaria è l’atto fonte abilitato a produrre norme primarie, ad
esse la Costituzione affida la disciplina di determinate materie sottraendole
da atti fonte ad essa subordinati, mediante le c.d riserve di legge.
Esse possono essere di diversi tipi:
DirettiveØ
una materia alla legge senza ulteriori specificazioni.
Riserve semplici Ø
necessarie per disciplinare la materia.
Riserve rinforzate Ø
alla sola legge
Riserve assolute Ø
della materia.
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ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE
La Cost. in deroga al principio di separazione dei poteri, attribuisce
direttamente poteri normativi di rango primario oltre che al parlamento
anche al governo, che può adottare decreti legislativi e decreti legge. La
potestà primaria del governo non è autonoma in quanto subordinata
all’intervento del Parlamento.
Riserve relative Ø
stesso valore delle leggi ordinarie. In questo caso è necessario una
previa autorizzazione del Parlamento attraverso la legge di
delegazione in cui si delega al Governo l’esercizio della funzione
legislativa fissando i limiti di tempo, l’oggetto e i criteri a cui il
Governo dovrà attenersi. Grazie ai decreti legislativi possono essere
emanati anche quelle leggi che a causa della loro complessità
richiederebbero tempi troppo lunghi per la loro approvazione in
Parlamento.
Il decreto legislativo è approvato dal Consiglio dei ministri ed
emanato dal Presidente dell Repubblica con proprio decreto.
Decreti legislativiØ
ricorrono determinati presupposti che il Governo adotti decreti legge,
ovvero provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge
ordinaria del Parlamento, deliberati dal consiglio dei ministri ed
emanati dal Presidente della Repubblica. Appena emanato dal
governo, il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge dipresentato al Parlamento il quale può convertire il
conversione
decreto in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il
Parlamento qualora non converta il decreto in legge può adottare una
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legge regolatrice dei rapporti e delle situazioni che si sono
determinate nel periodo di provvisoria vigenza del decreto
IL REFERENDUM ABROGRATIVO
L’art 75 Cost. disciplina il referendum popolare per l’abrogazione totale o
parziale, di leggi e di atti aventi forza di legge.
In ogni caso spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi sull’ammissibilità
del referendum.
Mentre spetta alla Corte di Cassazione controllare il numero e la regolarità
delle firme.
REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
L’art. 64 Cost. stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I regolamenti parlamentari sono atti fonte di rango primario, essi infatti
sono fonti del diritto non solo perché disciplinano l’organizzazione e le
funzioni spettanti alle Camere ma anche perché regolano i rapporti delle
Camere con altri organi costituzionali.
Anche la Corte Costituzionale può adottare un regolamento interno per
disciplinare l’esercizio delle sue funzioni.
La possibilità di adozione di regolamenti interni è stato previsto anche per
la presidenza della Repubblica, ma solo per quanto riguarda
l’organizzazione ed il funzionamento amministrativo dell’appartato
burocratico e non per l’esercizio delle funzioni presidenziali.
Decreti legge (art 77 Cost) la nostra Costituzione consente quando, atti con cui il Governo emette norme che hanno loquando spetta alla legge la disciplina essenzialequando l’intera disciplina della materia è riservataquanto la Cost. stabilisce anche le procedurequando la Cost. si limita a rinviare la disciplina di: Atti che vincolano uno o più stati membri in vista del: atti di portata generale, obbligatori in tutti i suoiAssimilata all’abrogazione è la deroga, ovvero l’abrogazione di parte della
materia disciplinata.
Quando il contrasto sorge tra norme poste da fonti non equiparate ma
aventi una posizione gerarchica differente, si adotta il criterio gerarchico,
con il quale si fa prevalere la norma posta dalla fonte superiore.
In questo caso la norma sott’ordinata si considera invalida, ossia viziata
per non aver rispettato l’ordine gerarchico delle fonti, la quale viene
eliminata dall’ordinamento mediante l’annullamento.
L’annullamento comporta non solo l’eliminazione della norma
dall’ordinamento ma anche la caducazione di ogni efficacia dell’atto non
solo ex nunc ma anche ex tunc (cd efficacia retroattiva)
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Mentre in funzione del criterio della competenza, le controversie tra le
norme si risolvono facendo prevalere quella posta dalla fonte competente a
disciplinare la fattispecie concreta. La norma non competente è una norma
invalida che deve essere eliminata dall’ordinamento mediante
l’annullamento.
Può capitare che al giudice vengano sottoposte fattispecie concrete non
previste ne disciplinate da alcuna norma. In questo caso si ricorre allo
strumento dell’analogia che consiste nell’applicare a un caso non previsto
una disciplina prevista per casi analoghi (analogia legis) mentre nel caso in
cui manchino norme che regolino casi simili, la lacuna può essere colmata
facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento (analogia iuris).
LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI
La caratteristica essenziale della nostra Costituzione è la sua rigidità,
ovvero non può essere modificata da una legge ordinaria ma soltanto da
una legge di revisione costituzionale approvata secondo una più complessa
procedura.
art 138-139 Cost
FONTI COMUNITARIE
Sono fonti comunitarie:
In caso di contrasto tra disposizioni stabilite da fonti aventi la medesima
competenza e il medesimo rango gerarchico ossia tra fonti equiparate, il
conflitto si risolve adottando il criterio cronologico che fa prevalere la
norma posta successivamente nel tempo. La conseguenza dell’applicazione
di tale criterio è l’abrogazione.
L’abrogazione è l’eliminazione di una norma dall’ordinamento, essa può
essere:
cioè il potere di agire che viene riconosciuto ad uncioè l’insieme delle regole che disciplinano in