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Un blog creato da raphaelmoschen il 12/02/2008

Dr Rafael leon

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RIASUNTO DIRITTO PUBBLICO - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN - AVOCATO

Post n°82 pubblicato il 11 Ottobre 2008 da raphaelmoschen
 
Foto di raphaelmoschen

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FONTI SECONDARIE

Fonti di diritto secondario, ossia subordinare a quelle primarie, sono i

regolamenti

dal potere esecutivo, dagli organi centrali e periferici della pubblica

amministrazione, dalle regioni e dagli enti locali.

(Riferimento Pag. 104 –105 libro Barbera-Fusaro)

FONTI DEL DIRITTO REGIONALE

Nel nostro ordinamento il potere legislativo non spetta esclusivamente allo

Stato, ma anche alle regioni nel rispetto della costituzione dei vincoli

comunicati e dagli obblighi internazionali (art 117 Cost).

Sono fonti di diritto delle regioni:

a) Gli statuti delle regioni ordinarie art 123 Cost.

b) Le leggi regionali art 117 Cost.

c) I regolamenti regionali art 117 Cost.

d) Statuti delle regioni speciali che hanno regime delle leggi

FONTI DEGLI ENTI LOCALI

Sono fonti degli enti locali:

a) Gli statuti

b) I regolamenti

Gli statuti costituisco l’atto fondamentale dell’organizzazione dell’ente

locale. Gli statuti di comuni e province sono deliberati e revisionati dai

rispettivi consigli a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Se tale

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maggioranza non viene raggiunta il progetto di statuto è messo in votazione

nelle sedute successive entro trenta giorni dalla prima.

Gli statuti comunali sono fonti subordinate alla legge statale ma sono

sovraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali

Ogni ente locale territoriale per l’esercizio delle proprie funzioni dispone di

potestà regolamentare

FONTI FATTO

Le fonti fatto per eccellenza è la consuetudine la quale è costituita da due

elementi necessari:

in materia come l’urbanistica, l’igiene e la viabilità.

costituzionali art 116 Cost.

che include una categoria eterogenea di atti normativi emanati

Ø

Un comportamento ripetuto nel tempo

Ø

comportamento sia giuridicamente dovuto.

La convinzione da parte del corpo sociale che ripetere quel

Sono vietate e perciò invalide le consuetudini in contrasto con le

disposizioni normative.

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LE FORME DI STATO

Il modo in cui la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria sono esercitate

e ripartite tra gli organi costituzionali, determina la forma di governo,

secondo una prima generale distinzione, essa può essere pura o mista.

Nelle forme pure tutte e tre le funzioni sono accentrate in un solo organo.

E’ questa la forma di governo tipica dello Stato assoluto.

Mentre le forme miste si basano sulla ripartizione dei poteri tra i diversi

organi costituzionali.

Una prima distinzione tra forme di governo è quella tra monarchia e

repubblica

proprio, nella seconda è il presidente della repubblica che è eletto

direttamente o indirettamente dal popolo.

Elemento di distinzione è costituito dal fatto che il re regna per tutta la vita,

mentre la carica di presidente della repubblica è di natura temporanea.

Oggi l’istituto monarchico sopravvive in molti Stati in virtù di una

tradizione secolare, ma è ormai svuotato di potere effettivo, infatti al re

sono rimasti funzioni quasi esclusivamente rappresentative.

Il presidente della repubblica eletto direttamente dal popolo oppure dal

parlamento, è espressione invece dell’equilibrio politico del sistema, è

dotato di una propria rappresentatività che gli consente di disporre di ampi

poteri costituzionali.

MONARCHIA COSTITUZIONALE

La monarchia costituzionale ebbe inizio in Inghilterra la metà del 600, essa

si fonda sul dualismo sovrano-parlamento, senza che esista un organo

costituzionale intermedio costituito dal governo.

Il potere esecutivo è esclusivamente nelle mani del re e i suoi ministri

possono essere da lui nominati e revocati a sua discrezione.

Il potere legislativo invece è affidato al parlamento. Ma la caratteristica

fondamentale e che nella monarchia costituzionale non esiste alcun

rapporto di fiducia tra il parlamento e l’esecutivo.

GOVERNO PARLAMENTARE

Ebbe origine in Inghilterra nel 700 nella forma di monarchia parlamentare.

La caratteristica fondamentale è costituita dal rapporto di fiducia che lega il

governo al parlamento, in virtù del quale il primo è responsabile del proprio

operato nei confronti del secondo. In tal modo si cerca di assicurare la

corrispondenza fra l’azione del governo e la volontà del popolo della quale

il parlamento costituisce espressione.

Se viene revocata la fiducia, il governo è costretto a dimettersi per essere

sostituito da uno nuovo.

Il governo parlamentare non si risolve in un rapporto a due (governoparlamento),

ma richiede la partecipazione del capo dello Stato, sia esso

sovrano o il presidente della repubblica, che si pone come organo di

equilibrio indispensabile per la soluzione della crisi del sistema.

Quando infatti il governo perde la fiducia del parlamento ed è costretto a

dimettersi, il capo dello Stato affida ad una personalità politica l’incarico

di formare un nuovo governo che possa ottenere la fiducia del parlamento.

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Se anche questa volta il parlamento si dimostra incapace di esprimere la

maggioranza che appoggi il governo, spetta al capo dello Stato a procedere

allo scioglimento delle camere per indire nuove elezione delle assemblee.

Il capo dello Stato con funzioni limitate ed esecutivo che si poggia sul

rapporto di fiducia col legislativo, quest’ultimo può sfiduciare il governo e

il capo dello Stato può sciogliere l’assemblee.

FUNZIONE DEI PARTITI NEL GOVERNO PARLAMENTARE

I partiti politici incidono notevolmente sul concreto funzionamento del

governo parlamentare.

Nell’800 essi erano sforniti di un organizzazione stabile, si trattava

generalmente di associazioni caratterizzate da un determinato orientamento

ideologico, senza una rigida disciplina interna.

In seguito i partiti divennero organizzazioni fortemente burocratizzate

capillarmente diffuse sul territorio nazionale in grado di influenzare i

parlamentari eletti nelle proprie liste.

Diverse sono le strutture del sistema partitico.

Nel bipartismo rigido in cui due soli partiti ottengono il consenso degli

elettori e a seconda della maggioranza avuta si alternano periodicamente al

governo, il capo dello Stato attribuisce l’incarico di primo ministro al

leader del partito che ha riportato la maggioranza dei voti alle elezioni. La

presenza di un solo partito di governo garantisce stabilità all’esecutivo, ed i

poteri del primo ministro sono particolarmente accentuati fino al punto di

poter sciogliere il parlamento per indire nuove elezioni quando lo ritenga

opportuno. E’ il caso del governo britannico.

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Nel multipartismo temperato l’eccessiva frammentazione dei partiti

politici viene ostacolata da alcuni meccanismi elettorali. Il più efficace è

costituito dalla necessita di raggiungere una percentuale minima di voti per

poter ottenere una rappresentanza in parlamento. In questo modo il numero

dei partiti in parlamento si riduce a tre o quattro al massimo. In tal modo è

agevole costituire delle coalizioni di maggioranza formate spesso da due

soli partiti. La stabilità di governativa viene ulteriormente rafforzata

dall’obbligo di presentare mozioni di sfiducia costruttive, cioè occorre

indicare un programma ed una maggioranza di governo alternative. E’ il

caso del governo tedesco.

Nel multipartismo estremo caratteristica del governo italiano, la

proliferazione dei partiti politici non è favorita soltanto dalla scarsa

omogeneità sociale ma anche da un sistema elettorale proporzionale, grazie

al quale i seggi in Parlamento sono attribuiti a ciascun partito in

proporzione alla percentuale di voti riportata.

Ciò rende necessario costituire coalizione di governo formate spesso da

partiti tra loro eterogenei, generando frequenti contrasti interni che sfociano

poi in crisi di governo.

In Italia proprio per ridimensionare il multipartismo estremo, nel 93 si è

cercato di trasformare il sistema elettorale da proporzionale in

prevalentemente maggioritario.

IL GOVERNO PRESIDENZIALE

Esso si basa su due soli organi fondamentali, il parlamento ed il presidente

della repubblica. Quest’ultimo cumula in se la carica di capo dello Stato

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con quella di capo del Governo e provvede a nominare direttamente i

ministri.

Il presidente resta in carica per tutto il periodo del suo mandato e non è

revocabile o sostituibile se non per rare e gravissime ipotesi di messa in

stato di accusa.

Nei regimi di governo presidenziale sia il presidente che il parlamento sono

eletti direttamente dal popolo avendo cosi la medesima legittimazione

democratica. Ciò comporta frequenti contrasti fra parlamento e presidente

nella determinazione dell’indirizzo politico.

Negli Stati Uniti il presidente ha la facoltà di rinviare alle Camere le leggi

che non siano di suo gradimento, ma se queste sono riapprovate con la

maggioranza di due terzi, egli è tenuto in ogni caso alla loro

promulgazione.

Inoltre la Costituzione americana riconosce particolari poteri al presidente

che per fronteggiare l’emergenza, può imporsi al potere legislativo.

Capo dello stato elettivo è titolare del potere esecutivo e non può essere

sfiduciato dal potere legislativo.

Entrambe queste forme di governo sono caratterizzate dall’emergere di un

vertice monocratico

rappresentativo, il quale assume la direzione politica del governo

dettandone le scelte di fondo e scegliendo i ministri

(non collegiale) direttamente o indirettamente

IL GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE

In tale sistema, il capo dello Stato eletto direttamente dal popolo gode di

poteri che vanno oltre la funzione di mero garante della Costituzione e

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dell’equilibrio tra potere legislativo e quello esecutivo. Egli infatti preside

il Consiglio dei ministri ed è in una posizione sovraordinata rispetto al capo

del governo, ciò fa si che il presidente sia il capo dell’esecutivo. La

Costituzione francese prevede che in presenza di situazioni di estrema

gravità, il presidente della repubblica possa assumere poteri eccezionale

dando luogo ad una vera e propria dittatura presidenziale.

Il modello semipresidenziale è una forma di governo a direzione ripartita, nel quale convivono un presidente con rilevanti poteri

e duale

costituzionali e un capo del governo vertice dell’esecutivo.

IL GOVERNO DIRETTORIALE

Esso si basa su due soli organi costituzionali, il parlamento ed il governo

eletto dallo stesso parlamento. Il governo ha struttura collegiale e cumula in

se anche le funzioni del capo dello Stato. Infatti esso riunisce in un unico

organo la duplice funzione di capo dell’esecutivo e di capo dello Stato la

cui carica viene ricoperta a turno dai singoli componenti del governo.

La forma di governo direttoriale è attuata in Svizzera dove il potere

esecutivo è affidato al consiglio federale che eletto a sua volta

dall’assemblea federale.

Capo dello stato collegiale che è anche titolare del potere esecutivo, è

eletto dal legislativo ma resta in carica per l’intero mandato in quanto non

può essere sfiduciato.

Il modello direttoriale è invece una forma di governo a direzione, dove le scelte principali sono affidate tutte alle

collegiale o plurima

deliberazione dell’organo collegiale e non conosce gerarchizzazione.

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GOVERNO NEI REGIMI COMUNISTI

Esse sopravvivono ormai in pochissimi Stati tra cui in Cina e Cuba. Sotto il

profilo della organizzazione politica il sistema è ripartito in una struttura

piramidale in cui le decisioni degli organi superiori prevalgono su quelle

degli organi inferiori. Le forme di governo comuniste presuppongono la

supremazia della classe operai su tutte le altre, sono a carattere totalitario

per cui non esiste pluralismo di partiti e le libertà politiche sono pressoché

annullate.

Sovrapposta alle strutture costituzionali vi è poi quella del partito

comunista che di fatto costituisce il vero organo di potere.

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LA SOVRANITA’ POPOLARE

Come stabilisce l’art. 1 della Costituzione "la sovranità appartiene al. Ciò sta

popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"

ad indicare che l’ordinamento italiano si fonda sul principio che il popolo

costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito.

La volontà popolare viene formata ed espressa dal corpo elettorale che è

costituito dall’insieme di tutti i cittadini aventi il diritto di voto.

Art 48 Cost.

La capacità elettorale attiva appartiene a tutti i cittadini che abbiano

compiuto la maggiore età, essa si esprime con l’esercizio del diritto di voto

il quale è personale (infatti non è ammesso il voto per delega), uguale (non

sono ammessi voti che hanno valore superiore rispetto ad altri), libero

(l’assenza di qualsiasi forma di costrizione) e segreto.

I cittadini italiani residenti all’estero godono della titolarità del diritto di

voto, ma la distanza dall’Italia rende eccezionalmente oneroso l’esercizio

di esso tornando nei luoghi d’origine. D’altra parte, mentre la legislazione

per le elezioni europee prevede l’allestimento di sezioni elettorali nei paesi

della comunità europea, lo stesso non è possibile per le grandi comunità

italiane del Nord e Sud America. Da qui l’esigenza di rendere legittimo il

voto per corrispondenza il quale peraltro non può garantire la personalità

del suffragio.

I SISTEMI ELETTORALI

La principale funzione del corpo elettorale consiste quindi nello scegliere i

loro rappresentanti, sia in sede nazionale (Camera dei deputati e Senato),

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sia in sede regionale e locale (consigli regionali, provinciali e comunali) sia

a livello comunitario (rappresentanti italiani al Parlamento europeo).

Per lo svolgimento delle elezioni il corpo elettorale è organizzato in una

pluralità di collegi elettorali, costituiti dalle diverse circoscrizioni

territoriali.

Un sistema elettorale quindi consiste nel meccanismo per trasformare in

Per l’elezione di organi monocratici (cioè eleggere una sola persona) si può

stabilire che vince chi prende più voti o in alternativa si possono stabilire

delle condizioni affinché possa vincere non solo chi prende più voti di

qualsiasi altro candidato ma almeno una certa quota minima. Se questa

quota è fissata nella metà più uno di coloro che votano allora il sistema si

chiama maggioritario. Nel caso in cui nessuno dei candidati ce la faccia a

raggiungere la quota necessaria, si procede a un secondo turno, in cui la

partecipazione è limitata ai primi due candidati che abbiano ottenuti più

voti, c.d ballottaggio. Vince il candidato che ha ottenuto più voti.

Quando si tratta di eleggere un organo collegiale (cioè composti da una

pluralità di componenti), si cerca di assicurare una adeguata

rappresentatività del corpo elettorale.

Ciò può essere ottenuto sia con formule maggioritarie sia con quelle

proporzionali.

Il sistema maggioritario attribuisce i seggi ai candidati che abbiano

riportato la maggioranza all’interno dei singoli collegi elettorali. Tale

sistema presuppone la costituzione di collegi uninominali, in ciascuno dei

quali viene eletto un solo candidato.

seggi i voti che il corpo elettorale esprime.

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Nella prima il capo di Stato è il re, che regna per diritto

 
 
 
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