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ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN - AVVOCATO

Post n°81 pubblicato il 11 Ottobre 2008 da raphaelmoschen
 

Istituzioni di DIRITTO PUBBLICO Dispense a cura di

Francesco Di Palma

1

LO STATO

Lo Stato si presenta come una società stanziata stabilmente sopra un

determinato territorio ed organizzata con un proprio ordinamento, attorno

ad un autorità sovrana.

Si può parlare quindi di stato quando una popolazione sottomettendosi a

Le principali caratteristiche dello stato sono:

un potere politico da vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi

interessi generali.

Ø

di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata

collettività

La politicità, cioè tra le finalità dell’ordinamento statale c’è la cura

Ø

potere costituito al proprio interno e indipendenza rispetto a al

potere degli altri stati.

La supremazia si manifesta per garantire l’ordine necessario per la pacifica

convivenza sociale.

Per aversi uno stato è necessario che siano presenti almeno 3 elementi:

1. un popolo anche se plurietnico

2. un territorio non necessariamente contiguo

3. un governo sovrano

Non costituisce uno Stato, invece un popolo privo di territorio o un popolo

che pur stanziato su un determinato territorio è privo di un governo in

grado di controllarlo.

E’ il popolo la fonte di legittimazione di ogni potere statale, mentre è il

corpo elettorale il titolare dei poteri sovrani.

2

Il popolo è formato da tutti i soggetti ai quali l’ordinamento riconosce lo

status di cittadini.

Il concetto di popolo va tenuto distino da quello di popolazione, in quanto

quest’ultimo comprende tutti coloro che risiedono sul territorio

comprendendo non solo i cittadini ma anche gli stranieri e gli apolidi.

Dal concetto di popolo va tenuto distinto quello di nazione che comprende

l’insieme dei soggetti aventi comunanza di razza, cultura, lingua e

religione.

A seconda di come vengono organizzati i rapporti fra cittadini e potere

politico, ovvero tra governanti e governati possiamo individuare le diverse

forme di stato che si sono evolute nel tempo.

Dopo la dissoluzione dell’ordinamento feudale alla fine del medioevo si

afferma lo STATO ASSOLUTO il quale si caratterizza per:

La sovranità, vale a dire la sua supremazia rispetto ad ogni altro

·

legittimazione del sovrano direttamente da Dio

·

accentramento di tutto il potere pubblico in mano al sovrano

·

rigida divisione in classi sociali e riconoscimento dell’aristocrazia.

·

Dal superamento dello Stato Assoluto nasce lo STATO LIBERALE frutto

della lotta vittoriosa della borghesia. In questo caso il potere politico era

interamente detenuto dalla classe borghese, escludendo dal sistema

elettorale le classi meno abbienti. Si parla cosi di stato monoclasse.

Ben preso la mancanza di partecipazione politica di vasti ceti sociale, le

disuguaglianze economiche generate dallo sviluppo industriale nonché il

processo di maturazione sociale e politica dei cittadini, resero evidente che

3

lo Stato non poteva limitarsi a garantire la libertà dei singoli, ma doveva

assicurare la partecipazione effettiva di tutti alle scelte politiche.

Cosi dallo Stato liberale si sviluppo lo STATOche si comincia a delineare agli inizi del 900.

LIBERALDEMOCRATICO

Esso è caratterizzato non solo dall’estensione del diritto di voto ai ceti

esclusi cd suffragio universale ma anche della formazione di partiti politici

di massa che si fanno portatori degli interessi della popolazione. Si parla

cosi di uno stato pluriclasse.

L’entrata delle grandi masse nella vita politica ha indotto lo Stato a

estendere sempre di più i propri interventi in tutti i settori della vita sociale

ed economica, in questo senso nasce lo STATO SOCIALE.

All’antitesi dello stato liberale si sviluppò lo STATO SOCIALISTA, il cui

obiettivo era quello di realizzare una comunità basata non più sulla

diversificazioni delle classi, ma sul livellamento economico sociale di tutti i

cittadini. Esso ha come presupposto quindi l’abolizione della proprietà

privata e il collettivizzazione dei mezzi di produzione che appartengono

allo Stato.

Ciò comporta una struttura organizzativa dello Stato fortemente

gerarchizzata dove l’organo di livello superiore prevaleva su quello

inferiore.

Diverso è invece il caso dello STATO AUTORITARIO contraddistinto

dalla presenza di un partito egemone e di un capo carismatico che si fanno

interpreti della volontà della nazione. Portando cosi alla negazione del

principio di democrazia e alla soppressione del pluralismo.

4

Le forme di stato possono distinguersi anche in base alla loro struttura,

individuando cosi lo Stato Unitario e quello Federale.

Nello STATO UNITARIO vi è un unico ordinamento statale che esercita la

sovranità su tutto il popolo e su tutto il territorio. Al suo interno possono

sussistere altri enti a carattere territoriale che traggono la loro

legittimazione dal riconoscimento dello Stato.

STATO FEDERALE

conservando la propria identità, danno vita ad un altro ordinamento sovrano

al quale attribuiscono alcuni poteri in materia di politica internazionale,

difesa del territorio, ordine pubblico, sviluppo economico.

L’ordinamento dello Stato federale e quelli degli Stati membri sono in una

posizione paritaria.

Fenomeno diverso è quello delle unioni di Stati, dove più Stati si

aggregano per perseguire determinare finalità, conservando rispettivamente

la propria sovranità e senza dar vita ad un nuovo Stato sovraordinata.

In fine un ulteriore elemento di distinzione tra le forme di stato è

rappresentato dall’atteggiamento assunto nei confronti della religione.

Lo STATO CONFESSIONALE è quello che riconosce come propria una

determinata religione favorendone la diffusione. In questo modo la

religione di stato viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle

altre.

Lo STATO LAICO considera invece le diverse religioni come fatti privati

da affidare esclusivamente alla coscienza dei credenti. Esso non applica nel

proprio ordinamento i precetti di alcuna religione riconoscendo a ciascuna

la libertà di professare e manifestare la propria fede.

5

LE FONTI DEL DIRITTO

Il diritto si manifesta sotto due differenti profili:

sorge per effetto della unione di più Stati che pur

presenta una struttura organizzativa a carattere burocratico.

Ø

astratto la condotta degli individui

Diritto oggettivo

Ø

soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi.

Sono fonti di produzione del diritto quegli atti (comportamenti umani

volontari e consapevoli) o fatti (eventi naturali o comportamenti umani non

volontari) abilitati dall’ordinamento a creare le norme giuridiche.

Si definiscono norme giuridiche le regole su cui si basa l’organizzazione di

una società, possono considerarsi giuridiche sono quelle positive, ovvero

quelle emanate nella forma e nei modi previsti dall’ordinamento.

Le fonti sulla produzione sono norme che disciplinano i modi di

produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti abilitati a stabilire

norme giuridiche, i procedimenti di formazione e i modi mediante i quali le

norme prodotte devono essere portate a conoscenza dei destinatari. A

questo proposito di parla delle fonti di cognizione, ossia gli atti che non

hanno natura normativa ma svolgono unicamente la funzione di portare a

conoscenza dei destinatari il diritto oggettivo.

Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità

di produrre norme in via autonoma senza che vi provvedono apposite

istituzioni, si parla di fonti fatto.

Quando invece la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di

una precisa volontà si parla di fonti atto.

6

Nel nostro sistema costituzionale, la Costituzione oltre ad essere una fonte

di diritto è l’atto supremo in quanto è posta dal potere costituente, ciò

significa che tutti gli atti fonte sono subordinati ad essa, in quanto posti in

essere da poteri costituiti, ossia previsti e disciplinati dalla Costituzione

stessa.

La Costituzione non stabilisce direttamente tutti i processi di produzione

del diritto, ma si limita a determinare solo quelli più importanti che

permettono di adottare gli atti fonte primari.

A riguardo il sistema delle fonti del diritto è un sistema chiuso, ciò vuol

dire:

1. che non sono configurabili atti fonte primari al di fuori di quelli

espressamente previsti dalla Costituzione

2. che ciascun atto normativo non può disporre di forza normativa

La Costituzione quale fonte sulla produzione individua quindi gli atti

abilitati a produrre diritto oggettivo attribuendogli una determinata forza o

efficacia formale. Ciò conferisce all’atto:

maggiore di quella che la Costituzione ad esso affida.

Diritto soggettivo

Ø

equiparati o subordinati

la capacità di innovare, abrogando o modificando atti fonte

Ø

atti fonte che non siano dotati della stessa forza

Il concetto di forza di legge presuppone che il sistema delle fonti sia

ordinato gerarchicamente, in modo che l’atto gerarchicamente superiore

prevalga su quello inferiore.

7

Nel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche prodotte

dalle fonti del diritto sono:

la capacità di resistere all’abrogazione o alla modifica da parte di

Ø

criterio cronologico

Ø

criterio gerarchico

Ø

criterio della competenza

Ø

espressa

Ø

per incompatibilità

Ø

per nuova disciplina dell’intera materia

Ø

elementi e direttamente applicabili in ciascun stato membro. I

regolamenti comunitari hanno un efficacia rinforzata rispetto a tutte

le fonti primarie in quanto prevalgono sulla legislazione statale e

9

non possono essere modificate da leggi ordinarie o da atti con forza

di legge.

Regolamenti

Ø

raggiungimento di un risultato entro un certo termine. Esse devono

essere recepite nell’ordinamento interno con legge dello stato o della

regione a seconda della rispettiva competenza.

Il contrasto tra diritto comunitario e diritto interno viene risolto sulla base

del principio di necessaria applicazione del regolamento comunitario. In

questo caso la norma prodotta da atti fonti interni si considera

semplicemente non applicabile, sospendendo la sua efficacia finché in una

certa materia permane il regolamento comunitario.

LEGGE ORDINARIA DELLO STATO

La legge ordinaria è l’atto fonte abilitato a produrre norme primarie, ad

esse la Costituzione affida la disciplina di determinate materie sottraendole

da atti fonte ad essa subordinati, mediante le c.d riserve di legge.

Esse possono essere di diversi tipi:

Direttive

Ø

una materia alla legge senza ulteriori specificazioni.

Riserve semplici

Ø

necessarie per disciplinare la materia.

Riserve rinforzate

Ø

alla sola legge

Riserve assolute

Ø

della materia.

10

ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE

La Cost. in deroga al principio di separazione dei poteri, attribuisce

direttamente poteri normativi di rango primario oltre che al parlamento

anche al governo, che può adottare decreti legislativi e decreti legge. La

potestà primaria del governo non è autonoma in quanto subordinata

all’intervento del Parlamento.

Riserve relative

Ø

stesso valore delle leggi ordinarie. In questo caso è necessario una

previa autorizzazione del Parlamento attraverso la legge di

delegazione in cui si delega al Governo l’esercizio della funzione

legislativa fissando i limiti di tempo, l’oggetto e i criteri a cui il

Governo dovrà attenersi. Grazie ai decreti legislativi possono essere

emanati anche quelle leggi che a causa della loro complessità

richiederebbero tempi troppo lunghi per la loro approvazione in

Parlamento.

Il decreto legislativo è approvato dal Consiglio dei ministri ed

emanato dal Presidente dell Repubblica con proprio decreto.

Decreti legislativi

Ø

ricorrono determinati presupposti che il Governo adotti decreti legge,

ovvero provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge

ordinaria del Parlamento, deliberati dal consiglio dei ministri ed

emanati dal Presidente della Repubblica. Appena emanato dal

governo, il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge dipresentato al Parlamento il quale può convertire il

conversione

decreto in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il

Parlamento qualora non converta il decreto in legge può adottare una

11

legge regolatrice dei rapporti e delle situazioni che si sono

determinate nel periodo di provvisoria vigenza del decreto

IL REFERENDUM ABROGRATIVO

L’art 75 Cost. disciplina il referendum popolare per l’abrogazione totale o

parziale, di leggi e di atti aventi forza di legge.

In ogni caso spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi sull’ammissibilità

del referendum.

Mentre spetta alla Corte di Cassazione controllare il numero e la regolarità

delle firme.

REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

L’art. 64 Cost. stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio

regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I regolamenti parlamentari sono atti fonte di rango primario, essi infatti

sono fonti del diritto non solo perché disciplinano l’organizzazione e le

funzioni spettanti alle Camere ma anche perché regolano i rapporti delle

Camere con altri organi costituzionali.

Anche la Corte Costituzionale può adottare un regolamento interno per

disciplinare l’esercizio delle sue funzioni.

La possibilità di adozione di regolamenti interni è stato previsto anche per

la presidenza della Repubblica, ma solo per quanto riguarda

l’organizzazione ed il funzionamento amministrativo dell’appartato

burocratico e non per l’esercizio delle funzioni presidenziali.

Decreti legge (art 77 Cost) la nostra Costituzione consente quando
, atti con cui il Governo emette norme che hanno lo
quando spetta alla legge la disciplina essenziale
quando l’intera disciplina della materia è riservata
quanto la Cost. stabilisce anche le procedure
quando la Cost. si limita a rinviare la disciplina di
: Atti che vincolano uno o più stati membri in vista del
: atti di portata generale, obbligatori in tutti i suoi

Assimilata all’abrogazione è la deroga, ovvero l’abrogazione di parte della

materia disciplinata.

Quando il contrasto sorge tra norme poste da fonti non equiparate ma

aventi una posizione gerarchica differente, si adotta il criterio gerarchico,

con il quale si fa prevalere la norma posta dalla fonte superiore.

In questo caso la norma sott’ordinata si considera invalida, ossia viziata

per non aver rispettato l’ordine gerarchico delle fonti, la quale viene

eliminata dall’ordinamento mediante l’annullamento.

L’annullamento comporta non solo l’eliminazione della norma

dall’ordinamento ma anche la caducazione di ogni efficacia dell’atto non

solo ex nunc ma anche ex tunc (cd efficacia retroattiva)

8

Mentre in funzione del criterio della competenza, le controversie tra le

norme si risolvono facendo prevalere quella posta dalla fonte competente a

disciplinare la fattispecie concreta. La norma non competente è una norma

invalida che deve essere eliminata dall’ordinamento mediante

l’annullamento.

Può capitare che al giudice vengano sottoposte fattispecie concrete non

previste ne disciplinate da alcuna norma. In questo caso si ricorre allo

strumento dell’analogia che consiste nell’applicare a un caso non previsto

una disciplina prevista per casi analoghi (analogia legis) mentre nel caso in

cui manchino norme che regolino casi simili, la lacuna può essere colmata

facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento (analogia iuris).

LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI

La caratteristica essenziale della nostra Costituzione è la sua rigidità,

ovvero non può essere modificata da una legge ordinaria ma soltanto da

una legge di revisione costituzionale approvata secondo una più complessa

procedura.

art 138-139 Cost

FONTI COMUNITARIE

Sono fonti comunitarie:

In caso di contrasto tra disposizioni stabilite da fonti aventi la medesima

competenza e il medesimo rango gerarchico ossia tra fonti equiparate, il

conflitto si risolve adottando il criterio cronologico che fa prevalere la

norma posta successivamente nel tempo. La conseguenza dell’applicazione

di tale criterio è l’abrogazione.

L’abrogazione è l’eliminazione di una norma dall’ordinamento, essa può

essere:

cioè il potere di agire che viene riconosciuto ad un
cioè l’insieme delle regole che disciplinano in

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