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Il sistema proporzionale consente la ripartizione dei seggi in proporzione
del numero dei voti ottenuti da ciascun partito, in questo modo si può
garantire la rappresentanza anche ad una minoranza. Tuttavia al fine di
ridurre il numero dei partiti rappresentati si può stabilire un meccanismo
elettorale in base al quale non partecipa alla distribuzione dei seggi chi non
ottiene almeno una certa percentuale prestabilita, c.d. soglia di
sbarramento.
Alcuni sistemi elettorali c.d misti, cercano di conciliare meccanismi
maggioritari con quelli proporzionali nel tentativo di perseguire allo stesso
tempo una maggiore capacità rappresentative e governabilità.
LE ELEZIONI PARLAMENTARI
Le elezioni parlamentari si basano su un sistema misto, in modo che tre
quarti dei parlamentari siano eletti con il sistema maggioritario e per un
quarto con quello proporzionale.
Art 57 Cost.
In base alla Costituzione il Senato è eletto a base regionale. I senatori da
eleggere sono 315 ripartiti tra le diverse regioni proporzionalmente alla
popolazione. Ciascuna Regione viene divisa in un numero di collegipari al 75% dei senatori da eleggere al suo interno con il
uninominali
sistema maggioritario, presso ogni Regione vi è poi un collegionell’ambito del quale viene attribuito con il sistema
circoscrizionale
proporzionale il restante 25% dei seggi.
Per il Senato si vota con una scheda sola, in cui accanto al nome del
candidato è indicato anche quello del gruppo a cui appartiene.
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A differenza del Senato, i 630 seggi della Camera sono attribuiti alle 26che sono a loro volta ripartite in tanti collegi quanti sono i
circoscrizioni
deputati da eleggere con il sistema maggiore e con quello proporzionale.
In questo caso l’elettore dispone di due schede, con la prima vota il
candidato collegato ad una o a più liste da eleggere con il sistema
maggioritario nel collegio uninominale, con la seconda vota la lista per
l’attribuzione dei seggi col sistema proporzionale, in questo caso vengono
escluse tutte le liste di candidati che non ottengono almeno il 4% dei voti
sul piano nazionale c.d soglia di sbarramento, successivamente per
ciascuna lista si opera una detrazione rispetto ai voti conseguiti con la
seconda scheda, c.d meccanismo dello scorporo in modo da stabilire i voti
utilizzabili, dopodiché i seggi sono assegnati applicando il metodo del
quoziente naturale
validi per il numero dei seggi da assegnare.
Dei seggi assegnati con formula proporzionale 6 del Senato e 12 della
Camera sono destinate alla circoscrizione estero.
LE ELEZIONI REGIONALI
In base all’art 122 Cost. la competenza in materia di sistema elettorale
spetta alla legge regionale sia pure nei limiti dei principi generali stabiliti
dalla legge dello Stato.
La vigente legislazione elettorale regionale, si basa sull’elezione diretta del
presidente della Regione. Le caratteristiche essenziali sono:
, ovvero è il risultato della divisione dei totale dei voti