ASCOLTA TUA MADRELE LACRIME DI UNA MADRE NON ASCOLTATA |
VERGINE MADRE
«Vergine madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu se' colei che l'umana natura nobilitasti sì, che 'l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo ne l'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se' a noi meridïana face di caritate, e giuso, intra i mortali, se' di speranza fontana vivace. Donna, se' tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia ed a te non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate».
TELEFONO VERDE "SOS VITA" 800813000
CHE COSA E' IL TELEFONO "SOS VITA"?
È un telefono “salva-vite”, che aspetta soltanto la tua chiamata. E' un telefono verde, come la speranza la telefonata non ti costa nulla,
Vuole salvare le mamme in difficoltà e, con loro, salvare la vita dei figli che ancora esse portano in grembo.
E quasi sempre ci riesce, perché con lui lavorano 250 Centri di aiuto alla vita.
Il Movimento per la vita lo ha pensato per te
Puoi parlare con questo telefono da qualsiasi luogo d’Italia: componi sempre lo stesso numero: 800813000.
Risponde un piccolo gruppo di persone di provata maturità e capacità, fortemente motivate e dotate di una consolidata esperienza di lavoro nei Centri di aiuto alla vita (Cav) e di una approfondita conoscenza delle strutture di sostegno a livello nazionale. La risposta, infatti, non è soltanto telefonica.
Questo telefono non ti dà soltanto ascolto, incoraggiamento, amicizia, ma attiva immediatamente un concreto sostegno di pronto intervento attraverso una rete di 250 Centri di aiuto alla vita e di oltre 260 Movimenti per la vita sparsi in tutta Italia.
preghiera per la vita nascente che si sta diffondendo in Italia dal 7 ottobre 2005 in
occasione della festa e sotto la protezione della Beata Vergine Maria, Regina del Santo Rosario.
Nella preghiera vengono ricordati ed affidati a Dio:
i milioni di bambini uccisi nel mondo con l’aborto,
le donne che hanno abortito e quelle che sono ancora in tempo per cambiare idea,
i padri che hanno favorito o subito un aborto volontario o che attualmente si trovano accanto ad
una donna che sta pensando di abortire,
i medici che praticano aborti ed il personale sanitario coinvolto, i farmacisti che vendono i
prodotti abortivi e tutti coloro che provocano la diffusione nella società della mentalità abortista,
tutte le persone che, a qualsiasi livello, si spendono per la difesa della vita fin dal concepimento.
Le preghiere da recitarsi, secondo queste intenzioni, sono:
Salve Regina,
Preghiera finale della Lettera Enciclica Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II
Angelo di Dio,
Eterno riposo.
“Con iniziative straordinarie e nella preghiera abituale,
da ogni comunità cristiana, da ogni gruppo o associazione,
da ogni famiglia e dal cuore di ogni credente,
si elevi una supplica appassionata a Dio,
Creatore e amante della vita.”
(Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, n. 100)
Ulteriori informazioni su: www.dueminutiperlavita.info
PREGHIERA A MARIA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II
O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi,
affidiamo a Te la causa della vita:
guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere,
di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà.
Fà che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo,
la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza
e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire,
insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell'amore
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.
Giovanni Paolo II
AREA PERSONALE
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"ESISTE UNA SOLA FAMIGLIA", ADESSO E' ROZZA ANCHE LA CONSULTA?
Post n°6067 pubblicato il 22 Settembre 2011 da diglilaverita
Oramai siamo tutti al corrente del polverone sollevato dalle recenti dichiarazioni di D’Alema sul matrimonio omosessuale, oltre che dalle sue successive immediate scuse per la presunta "rozzezza" della sua interpretazione dell’art. 29 della Costituzione. Sorvoliamo un attimo sul comportamento ambivalente dell’uomo politico e sulla impressionante "capacità di fuoco" delle lobby omosessuali (…e poi ci vengono a criticare per l’Inquisizione di qualche secolo orsono!), concentriamoci piuttosto sulla presunta "rozzezza" dell’interpretazione secondo cui l’art. 29 della Costituzione impedirebbe il matrimonio tra omosessuali. Dobbiamo passare davvero per rozzi se facciamo una simile affermazione? Che ne dite se lasciamo la parola a chi, per competenza professionale e funzione istituzionale, davvero rozzo non può essere definito nelle materie giuridiche: la Corte Costituzionale. Farà piacere sapere che il 15 aprile 2010 è stato pubblicato il testo integrale della sentenza n. 138 della Corte Costituzionale, con la quale sono stati "respinti" i ricorsi proposti da due coppie di omosessuali. Come funzionano le decisioni della Corte Costituzionale. Prima di tutto occorre spiegare brevemente come funziona un giudizio di legittimità costituzionale. In questo caso, dunque, il giudice rimette la "questione di legittimità costituzionale" davanti alla Corte Costituzionale, la quale deciderà in tre modi: a) inammissibilità se la questione non può essere esaminata per motivi di procedura o semplicemente perché la Corte non si può pronunciare per come richiesto dal giudice rimettente; b) manifesta infondatezza, se la questione non merita neppure di essere approfondita in quanto la norma denunciata dal giudice rimettente è con tutta evidenza rispettosa della Costituzione; c) fondatezza o infondatezza, se la questione è tale da dover essere esaminata e, quindi, accolta o meno alla luce delle argomentazioni fornite dalla Corte. Nel caso di fondatezza, la norma viene "espulsa" dall’ordinamento; nel caso di infondatezza, rimane intatta così come era. Sorvoliamo su alcune ipotesi, diciamo così, "intermedie": non ci interessano ora. Il caso Che è successo allora nel caso deciso dalla Corte? Una coppia di omosessuali ha chiesto al funzionario comunale di procedere con le pubblicazioni di matrimonio a loro favore, ma questi si è rifiutato poiché la richiesta della coppia si poneva in contrasto con la legge italiana, secondo la quale il matrimonio è solo tra uomo e donna. La coppia allora ha fatto ricorso al Tribunale di Venezia, opponendosi al rifiuto di pubblicazione in quanto ritenuto in contrasto con la Costituzione. Il Tribunale di Venezia, dimostrando di condividere le perplessità della coppia ricorrente, ha "rimesso" alla Corte Costituzionale la questione di legittimità di tutta una serie di articoli del Codice Civile "nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso". Identico fatto è accaduto anche ad un’altra coppia omosessuale, questa volta rivoltasi al Tribunale di Trento (che ha dato loro torto) e poi alla Corte di Appello di Trento. Quest’ultima ha anche essa rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli articoli del Codice Civile già "denunciati" dal Tribunale di Venezia, con argomentazioni del tutto analoghe. Le argomentazioni a favore del matrimonio omosessuale. Il ragionamento fatto dalle coppie omosessuali e poi ripreso dai Giudici rimettenti si basa fondamentalmente su quattro punti. Primo: l’art. 2 della Costituzione. Questo articolo riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo singolarmente e nelle "formazioni sociali ove si svolge la sua personalità": prima tra tutte la famiglia. Dunque, il diritto di formare una famiglia e, quindi, di sposarsi, "configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale", ossia da numerose convenzioni internazionali, in primis CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e Trattato di Nizza. L’unico diritto fondamentale che potrebbe, in astratto, entrare in conflitto con il matrimonio tra omosessuali sarebbe solo quello dei figli di "crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto corrispondente anche ad un interesse sociale": ma questo è un diritto distinto dal matrimonio omosessuale e il problema può essere superato semplicemente impedendo l’adozione dei minori da parte di sposi omosessuali, come altri Ordinamenti hanno fatto. Secondo: l’art. 3 della Costituzione. Lo conosciamo tutti: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Se, dunque, il matrimonio è un diritto fondamentale e momento essenziale di espressione della dignità umana, esso deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso (uomo-donna) o dalle condizioni personali (come l’orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di prevedere il matrimonio anche per le coppie omosessuali. Terzo: l’art. 29 della Costituzione. L’art. 29 afferma, sì, che la Repubblica riconosce i diritti della "famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", ma, da un lato, il riferimento alla "natura" riguarda solo la preesistenza e l’autonomia della famiglia rispetto allo Stato (per intenderci, la famiglia esiste a prescindere dallo Stato e questo non può non riconoscerla), dall’altro non si parla esplicitamente di distinzione tra sessi. Il matrimonio, in sostanza, "sarebbe, senza dubbio, l’unione di due esistenze": gli omosessuali hanno il diritto di vivere pienamente la loro condizione anche scegliendo il proprio partner della vita e ottenendo il giusto riconoscimento giuridico come accade per i loro "fratelli" eterosessuali. Quarto: l’art. 117, primo comma, della Costituzione. Questo è un aspetto non nuovo, ma di certo non comune e non noto nel dibattito quotidiano su questo problema. Tale norma costituzionale impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. A questo riguardo rilevano le tante dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo, ma soprattutto la CEDU (già vista sopra) e la Carta di Nizza che – così ritengono i "ricorrenti" – prevedono una serie di riconoscimenti in favore del matrimonio tra omosessuali. La prima contempla il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), diritto al matrimonio (art. 12), divieto di discriminazione (art. 14), la seconda ribadisce simili principi. In particolare, c’è stata una sentenza della Corte di Strasburgo (l’avete già sentita vero … i crocifissi nelle scuole vi dicono niente?) che ha dichiarato contrario alla CEDU il divieto di matrimonio, presente in una norma del Regno Unito, tra un transessuale ed una persona del suo stesso sesso originario. Senza considerare, poi, le numerosissime dichiarazioni e raccomandazioni delle Istituzioni Europee che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio tra omosessuali. Alcuni Stati come Olanda, Belgio e Spagna, peraltro, hanno proprio preceduto in tal senso. Queste le argomentazioni, in estrema sintesi, fatte valere davanti alla Corte Costituzionale. Dunque, come ha deciso quest’ultima? Nel seguente modo. 1. Ha dichiarato inammissibile la questione con riferimento all’art. 2 della Costituzione, "perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata". Dietro l’arido linguaggio tecnico si nasconde un concetto molto semplice: se davvero l’art. 2 Cost. riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo nelle "formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", questo significa che la coppia omosessuale, quale formazione sociale, può ben essere tutelata senza bisogno di ricorrere all’istituto del matrimonio. È sin troppo ovvio, infatti, che deve essere escluso che l’aspirazione al riconoscimento della condizione di "coppia" "possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio": pensiamo ai Di.Co. o alle altre denominazioni comunque usate per indicare i progetti di legge a tutela della coppia omosessuale. Con riguardo a tale parametro – si badi bene, con riguardo solo allo specifico parametro dell’art. 2 Cost. – la Corte ha riconosciuto che "spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette". Quest’ultima operazione è, nel nostro sistema costituzionale, impossibile: lo si vedrà bene più avanti. La Corte ha così risposto: come risulta dai lavori preparatori, "la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché [attenzione eh!] la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta". L’art. 29 della Costituzione, in buona sostanza, è stato formulato con preciso riferimento al matrimonio così come era previsto dalla legislazione allora vigente, cioè come unione tra uomo e donna. L’opzione matrimonio tra omosessuali, che pure era presente nella società, venne chiaramente esclusa. Così come il secondo comma, che fa riferimento alla "uguaglianza morale e giuridica dei coniugi", risulta chiaramente essere stato pensato con riferimento alla sola condizione della donna. Nessuna violazione del principio di uguaglianza, quindi, "in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio": diritti uguali a condizioni uguali, diritti diseguali a condizioni diseguali, questo è il vero principio di eguaglianza (la Corte da sempre lo chiama "principio di ragionevolezza"). Insomma – qui il cuore della pronuncia – "in questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio". Nessuna rilevanza hanno, poi, i riferimenti alla legge che consente il matrimonio ai transessuali: anzi, tale riferimento costituisce un ulteriore argomento a favore del carattere eterosessuale del matrimonio. È ovvio: se è consentito il matrimonio solo a quegli omosessuali che hanno cambiato sesso biologico, ciò costituisce prova incontestabile che è proprio l’elemento biologico ad essere predominante nell’istituto del matrimonio. 3. Invece inammissibile è stata ritenuta la questione in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione. Da un lato, la sentenza della Corte di Strasburgo cui hanno fatto riferimento i giudici rimettenti non è rilevante, poiché contemplava un caso (divieto di matrimonio tra un transessuale, prima donna e poi uomo, con un altro uomo) che già la legge italiana disciplina in senso positivo e, comunque, non riguarda il problema del matrimonio tra persone dello stesso sesso biologico. Quanto alle disposizioni delle Convenzioni internazionali citate dai giudici rimettenti, queste disposizioni esprimono principi del tutto generali e "non vietano e non impongono mai la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso". Due considerazioni conclusive. Primo. L’aver dichiarato "infondate" le questioni riferibili all’art. 3 e 29 della Costituzione, affermando esplicitamente che il matrimonio previsto dalla nostra costituzione è solo quello tra uomo e donna, e che le pur doverose interpretazioni adeguatrici della norma alle modificazioni sociali non possono spingersi sino a stravolgere il "nucleo" delle norme, significa che in Italia è precluso al Parlamento emanare una legge che preveda la possibilità di matrimonio alle coppie omosessuali. Però – e qui uno spiraglio di luce – la stessa Corte Costituzionale ha sempre affermato che i principi della CEDU (e quindi anche le sentenze della Corte Europea sui diritti dell’uomo) non possono mai porsi in contrasto con altri principi costituzionali: in questo caso, con il concetto della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" necessariamente tra un uomo e una donna. Dunque, possiamo ben affermare – senza paura di smentite – che per la nostra Costituzione la famiglia è solo quella naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Lo ha ribadito più volte la Corte Costituzionale (ricordate, è la sentenza n. 138 del 2010) Caro D’Alema, puoi tranquillamente smentire la smentita: la figura del "rozzo" lasciamola fare agli altri! - di Marco Ciamei - labussolaquotidiana.it |
INFO

LE LACRIME DI MARIA

MESSAGGIO PER L’ITALIA
E per chi si è immolato Padre Pio come vittima di espiazione? Per i peccatori, certamente. Ma c'è di più. In alcune sue epistole si legge che egli ha espressamente richiesto al proprio direttore spirituale l'autorizzazione ad espiare i peccati per la nostra povera nazione. Un caso anche questo? O tutto un disegno divino di provvidenza e amore? Un disegno che da Padre Pio agli eventi di Siracusa e Civitavecchia fino a Marja Pavlovic racchiude un messaggio preciso per noi italiani? Quale? L'Italia è a rischio? Quale rischio? Il rischio di aver smarrito, come nazione, la fede cristiana non è forse immensamente più grave di qualsiasi cosa? Aggrappiamoci alla preghiera, è l'unica arma che abbiamo per salvarci dal naufragio morale in cui è caduto il nostro Paese... da La Verità vi Farà Liberi
SAN GIUSEPPE PROTETTORE
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione
ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua
santissima Sposa.
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre
di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne
preghiamo, con occhio benigno la cara eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù
Cristo: allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che
ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere
delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla
morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa
di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora ciascuno di
noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l’eterna
beatitudine in cielo.
Amen
San Giuseppe proteggi questo blog da ogni male errore e inganno.
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