Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
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Messaggi di Aprile 2021
Post n°3051 pubblicato il 30 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3050 pubblicato il 29 Aprile 2021 da antonioi0
Il processo per l’accertamento della responsabilità amministrativa. Cenni Il Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, che risale al 1933, contiene alcune norme scarne e datate e, per il resto, rinvia alle norme del codice di procedura civile (art. 26). Le caratteristiche del processo per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed alcuni istituti introdotti di recente sembrano, però, richiamare ed echeggiare il processo penale; la stessa concezione sanzionatoria della responsabilità amministrativa che si va affermando va in questa direzione. Le numerose contraddizioni non potranno che essere risolte con un apposito intervento legislativo, atteso da molti anni. Una prima questione che merita attenzione è data dall’applicabilità o meno delle disposizioni contenute nell’art. 111 della Costituzione in tema di “giusto processo”. A questo proposito, attesa la sostanziale assimilazione delle regole del processo di responsabilità amministrativa a quelle del processo civile, sono applicabili nel giudizio che si svolge dinanzi alla Corte dei conti i soli commi primo e secondo del novellato art. 111 (Corte dei conti, II, 7 giugno 2004, n. 186/A; id, III, 3 giugno 2003, n. 244/A). Esaminando le singole questioni e particolarità, un primo aspetto di particolare importanza è dato dal fatto, già richiamato in precedenza, che l’azione è promossa in via esclusiva dal Procuratore generale (ora, a seguito della riforma operata nel 1994, dal procuratore regionale), con la conseguenza che l’Amministrazione danneggiata non è ritenuta legittimata ad agire ma può solo (anzi, deve) denunciare al Procuratore regionale i fatti che hanno arrecato nocumento al patrimonio dell’ente. La posizione del pubblico ministero contabile rispetto all’amministrazione danneggiata e la totale assenza di quest’ultima dal processo è ben evidenziata dalla giurisprudenza contabile, secondo la quale “nel giudizio contabile il pubblico ministero rappresenta “ex lege” l’ente pubblico danneggiato ad ogni effetto”. Il pubblico ministero è considerato quale parte pubblica che agisce nell’interesse della legge a difesa dell’ordinamento al fine di salvaguardare gli interessi dell’erario nella sua globalità, dimodochè non potrebbero immaginarsi contrasti fra le sue decisioni e gli
interessi degli enti pubblici danneggiati. |
Post n°3049 pubblicato il 29 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3048 pubblicato il 28 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3047 pubblicato il 27 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3046 pubblicato il 26 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3045 pubblicato il 25 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3044 pubblicato il 24 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3042 pubblicato il 23 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3041 pubblicato il 22 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3039 pubblicato il 21 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3038 pubblicato il 20 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3037 pubblicato il 19 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3035 pubblicato il 18 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3034 pubblicato il 17 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3033 pubblicato il 16 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3032 pubblicato il 15 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3031 pubblicato il 14 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3030 pubblicato il 13 Aprile 2021 da antonioi0
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Post n°3029 pubblicato il 12 Aprile 2021 da antonioi0
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Inviato da: cassetta2
il 01/09/2022 alle 18:29
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