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CULTURA E GIUSTIZIA
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Messaggi del 20/05/2021
Post n°3072 pubblicato il 20 Maggio 2021 da antonioi0
Denuncia alla Procura contabile in seguito ad accertamenti compiuti in sede penale:gli articoli 129 bis disp. Att. Cpp. e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 contengono due distinte ipotesi nelle quali il pubblico ministero penale ed il giudice penale devono dar notizia al Procuratore presso la Corte dei conti, rispettivamente, del rinvio a giudizio e della condanna irrevocabile del soggetto che abbia commesso un reato contro la pubblica amministrazione. A seguito della denuncia il Pubblico ministero contabile dovrà attivarsi. La legge che ha disciplinato il risarcimento del danno conseguente all’irragionevole durata del processo (nota come legge Pinto) ha previsto l’obbligo della trasmissione del decreto che accerta l’irragionevole durata al procuratore presso la Corte dei conti (art. 5 legge 24 marzo 2001, n. 89), ponendo alcuni delicati problemi a causa della possibile interferenza con la normativa speciale prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 in tema di responsabilità civile dei magistrati. Alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 devono essere trasmessi i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali. Il pubblico ministero, ricevuta la segnalazione del danno, da parte dell’amministrazione interessata o da altra fonte, compie le indagini che ritiene necessarie ed al termine della fase istruttoria deve valutare se sussistono i presupposti per la proposizione dell’azione e quindi disporre la citazione del responsabile dinanzi alla Sezione giurisdizionale o, qualora non sussistano, procedere all’archiviazione. La decisone assunta dal pubblico ministero di procedere nei confronti del presunto responsabile o di archiviare la denuncia è insindacabile poiché non è previsto alcun controllo né da parte di un giudice, terzo ed imparziale, né da parte dell’amministrazione danneggiata o di altri corresponsabili del fatto od azione in contestazione. Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 3 bis del d.l. n. 543 del 1996 che ha modificato la legge n. 19 del 1994 è stato introdotto un primo, e per ora unico, limitato intervento esterno nel processo decisionale che conduce il procuratore regionale a decidere se dar corso all’azione o procedere all’archiviazione. La norma in questione, che ha riformulato il testo del precedente comma 1 dell’art. 5 del d.l. n. 453 del 1993 che aveva introdotto l’obbligo a carico del Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, di invitare il presunto responsabile a depositare le proprie difese, prevede, infatti, da un lato, che al termine dell’indagine, nel solo caso in cui il pubblico ministero intenda proporre l’azione, deve darne notizia al presunto responsabile il quale, esaminati gli atti, potrà chiedere di essere sentito al fine di fornire chiarimenti e potrà presentare memorie e documenti; solo all’esito di questo supplemento di attività il pubblico ministero potrà proporre l’azione o, se convinto dagli elementi ricevuti, disporre l’archiviazione. Qualora venga proposta l’azione la fondatezza della stessa verrà giudicata dalla Sezione giurisdizionale in composizione collegiale, mentre la decisione di archiviare il procedimento non è sottoposta ad alcun filtro o valutazione esterna. Al riguardo non appare superfluo precisare che la procedura disciplinata nella disposizione legislativa da ultimo citata introduce, per la prima volta, il termine 20 “archiviazione” nel processo di responsabilità amministrativa; in precedenza, era solo individuato e disciplinato il potere di azione e nulla era stabilito per i casi in cui il pubblico ministero ritenesse di astenersi dal procedere, anche se l’utilizzo di tale termine (“archiviazione”) era invalso nella pratica da molto tempo. 9) Casi e questioni Al fine di meglio comprendere, in concreto, quali siano alcuni illeciti perseguiti, dalla recente giurisprudenza si ricavano alcuni casi e situazioni sintomatiche. a) Pur essendo state soppresse dall’art. 274 del d. lgs. N. 267 del 2000 le precedenti disposizioni concernenti l’emissione obbligatoria di parere da parte del Segretario comunale, sulle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio comunale, permangono in capo allo stesso una serie di compiti e adempimenti che non determinano un’area di deresponsabilizzazione, ma lo impegnano ad un corretto svolgimento e ne determinano l’esposizione all’azione di responsabilità amministrativa in caso di violazione (Corte conti, II, 17 marzo 2004, n. 88). Infatti, l’affidamento, in base alla previsione di cui all’art. 97 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267, al segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con gli organi dell’ente locale assorbe lo specifico compito, prima espressamente previsto dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di esprimere previo parere di legittimità sulle deliberazione di giunta; l’evoluzione normativa in materia, lungi dall’evidenziare una sottrazione del segretario alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità, in ragione della rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume rilievo esimente l’art. commi 85 e 86 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha espressamente abrogato l’istituto del previo parere di legittimità (Corte conti, II, 23 giugno 2004, n. 197). b) Sussiste la responsabilità amministrativa dell’assessore provinciale con delega per la pubblica istruzione e del dirigente di settore per il danno conseguente al pagamento di servizi di vigilanza svolti da soggetto privato presso istituti scolastici, non realmente eseguiti (Corte conti, III, 20 febbraio 2004, n. 148). c) Sussiste la responsabilità amministrativa del coordinatore USL in ordine al parere positivo espresso circa il conferimento di incarico di consulenza a legale esterno in assenza dei relativi presupposti (Corte conti, III, 20 febbraio 2004, n. 149; id, 17 marzo 2004, n. 192). Ma, manca la responsabilità in ipotesi di conferimento di incarico esterno conferito per il soddisfacimento di un’esigenza straordinaria, a dipendenti di altro Comune (Corte conti, sez. Puglia, 4 marzo 2004, n. 193). d) Non sussiste colpa grave nel comportamento del Sindaco che abbia consentito l’esecuzione di lavori pubblici su un tratto di stradadi dubbia pertinenza demaniale a seguito di favorevoli pareri e relazioni dell’ufficio tecnico (Corte conti, app. Sicilia, 21 febbraio 2004, n. 23). e) Sussiste la responsabilità del Sindaco per il tardivo pagamento di somme oggetto di obbligazioni pecuniarie legittimamente assunte (Corte conti, sez. Calabria, 23 febbraio 2004, n. 130). f) In ipotesi di inadempienze contrattuali la responsabilità incombe sul funzionario competente per la verifica dell’attuazione del contratto e non sugli organi politici (Corte conti, sez. Puglia, 22 gennaio 2004, n. 22). A questo proposito occorre segnalare che a seguito dell’entrata in vigore della legge comunitaria per il 2004 (la legge n. 62 del 2005) è divenuto vincolante il divieto di prorogare la durata dei contratti scaduti. E’ evidente che in questo caso se il divieto non verrà osservato 21 potrà porsi un problema di responsabilità amministrativa solo se, in quel caso, sussisteranno tutti i presupposti della stessa. g) Sussiste la responsabilità per la stipula di polizza assicurativa in favore di dipendenti, ai fini della copertura del rischio costituito dalla responsabilità amministrativa (Corte conti, 23 gennaio 2004, n. 23). h) Sussiste la responsabilità del Sindaco o del funzionario che abbiano ritardato la conclusione del procedimento espropriativi per le maggiori somme erogate al soggetto espropriato (giurisprudenza costante). i) Deve essere affermata la responsabilità dei componenti di una Giunta comunale i quali abbiano deliberato, in occasione delle festività natalizie, la spesa per strenne natalizie in favore dei dipendenti, dovendosi escludere qualsiasi carattere di rappresentanza (Corte conti, sez. Umbria, 19 aprile 2004, n. 178) (le spese devono essere correlate alle finalità istituzionali dell’ente). l) Responsabilità del funzionario preposto al servizio del patrimonio che in sede di determinazione del canone di locazione esprima un parere favorevole sulla congruità di un canone inferiore alle stime ute o al valore di mercato, in tal modo inducendo la giunta in errore (Corte conti, II, 14 gennaio 2004, n. 24) Responsabilità assessore e funzionario per non aver stimolato gli uffici dipendenti a provvedere all’aggiornamento del canone di immobili comunali (corte conti, III, 16 febbraio 2004, n. 132). m) Danno da rifusione di spese per procedimento penale conclusosi con assoluzione per intervenuta prescrizione (corte conti, II, 23 febbraio 2004, n. 55). n) Potere di erogare sanzioni, in caso di ricorso all’indebitamento per finanziare spese correnti, ex art. 30, comma 15, L. n. 289/2002. 0) il funzionario pubblico, responsabile di settore, che omette la denuncia di un danno all’amministrazione che si è verificato nel suo settore di responsabilità, risponde del danno se l’azione di responsabilità a carico del responsabile si prescrive a causa della sua omissione (Corte dei conti, Valle d’Aosta, 28 settembre 2005, n. 11. La sentenza viene allegata, per
essere meglio commentata). |
Post n°3071 pubblicato il 20 Maggio 2021 da antonioi0
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Inviato da: cassetta2
il 01/09/2022 alle 18:29
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