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Post N° 120

Post n°120 pubblicato il 17 Aprile 2008 da studiorrc

Ulteriore detrazione Ici

L'ulteriore detrazione Ici introdotta dalla Finanziaria 2008 non spetta per tutti gli immobili di cui si è proprietari ma solo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e per le sue eventuali pertinenze. I chiarimenti arrivano dalla risoluzione n. 11/Df emanata dal dipartimento Finanze del ministero dell'Economia.

Il calcolo dell'1,33 per mille va dunque effettuato sull'intera base imponibile dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze. Occorre inoltre precisare che la nuova detrazione, nel limite massimo di 200 euro, viene suddivisa in parti uguali nel caso di due o più comproprietari che condividono l'abitazione per lo stesso periodo di tempo, indipendentemente  dalle rispettive quote di possesso. Naturalmente se il contribuente cambia residenza nel corso dell'anno e si trasferisce in un altro immobile, l'ulteriore sconto dovrà essere calcolato sulla base imponibile di entrambe le unità, in proporzione ai periodi in cui permane la destinazione di ciascuna ad abitazione principale. Resta fermo anche in questo caso il limite massimo dei 200 euro complessivi, ovvero 16,67 euro al mese, salvo ulteriori riduzioni d’imposta previste dai regolamenti comunali.

Ma come si calcola l'ulteriore detrazione in presenza di pertinenze dell'abitazione principale?

Il procedimento da seguire è il seguente:

Tizio è proprietario:

di un immobile adibito ad abitazione principale per 12 mesi, la cui base imponibile è

di € 54.000

di un garage, pertinenza dell’abitazione principale, posseduto per 12 mesi, dalla base

imponibile pari a € 12.000.

- aliquota abitazione principale: 4 per mille
- detrazione di base: elevata dal comune da 103,29 euro a 230 euro
detrazione comunale: abitazione principale: 54.000 × 4 per mille = 216 euro - 230 euro = -14 euro

L'imposta da pagare per l'abitazione principale è pari a zero, perché l'importo della detrazione supera quello dell'imposta. Quando l'ammontare della detrazione non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, questo deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per la pertinenza. Ne deriva che:

pertinenza: € 12.000 x 4‰ = € 48

A detto importo deve essere sottratto l’importo residuo di € 14;

di conseguenza: € 48 - € 14 = € 34

Ulteriore detrazione : 54.000 euro + 12.000 euro = 66.000 euro × 1,33 per mille = 87,78 euro

Pertanto, essendo l’importo dell’ulteriore detrazione superiore al residuo di imposta da

versare (€ 34), il soggetto passivo non è tenuto a pagare nulla.

Nel diverso caso in cui il comune abbia previsto nel proprio regolamento, oltre alla detrazione di 103,29 euro, una riduzione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'ulteriore detrazione va applicata solo dopo aver sottratto dall'imposta lorda sia la detrazione base che la riduzione stabilita dal comune.

 

 

 
 
 
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Data di creazione: 02/10/2007
 

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