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Post N° 121

Post n°121 pubblicato il 22 Aprile 2008 da studiorrc

Prendi i contributi all'arte e mettili da parte

Non costituiscono reddito e sono pertanto escluse dall'Irpef le erogazioni effettuate dall'Imaie
nei confronti di persone fisiche. Ritenuta d'acconto del 4% per chi esercita attività commerciale

I contributi erogati dall'Imaie ad artisti, interpreti ed esecutori sono esclusi dall'ambito applicativo dell'Irpef in quanto non si configurano come reddito. Rappresentano, infatti, un mero incentivo per finalità di promozione, formazione e sostegno dell'attività degli artisti. Le stesse somme vanno invece assoggettate a ritenuta d'acconto del 4% se corrisposte a un soggetto che esercita attività commerciale. Per le Onlus la tassazione è esclusa in ogni caso, per gli enti non commerciali solo se se i contributi sono utilizzati per le attività istituzionali

 

 

 
 
 

Post N° 120

Post n°120 pubblicato il 17 Aprile 2008 da studiorrc

Ulteriore detrazione Ici

L'ulteriore detrazione Ici introdotta dalla Finanziaria 2008 non spetta per tutti gli immobili di cui si è proprietari ma solo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e per le sue eventuali pertinenze. I chiarimenti arrivano dalla risoluzione n. 11/Df emanata dal dipartimento Finanze del ministero dell'Economia.

Il calcolo dell'1,33 per mille va dunque effettuato sull'intera base imponibile dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze. Occorre inoltre precisare che la nuova detrazione, nel limite massimo di 200 euro, viene suddivisa in parti uguali nel caso di due o più comproprietari che condividono l'abitazione per lo stesso periodo di tempo, indipendentemente  dalle rispettive quote di possesso. Naturalmente se il contribuente cambia residenza nel corso dell'anno e si trasferisce in un altro immobile, l'ulteriore sconto dovrà essere calcolato sulla base imponibile di entrambe le unità, in proporzione ai periodi in cui permane la destinazione di ciascuna ad abitazione principale. Resta fermo anche in questo caso il limite massimo dei 200 euro complessivi, ovvero 16,67 euro al mese, salvo ulteriori riduzioni d’imposta previste dai regolamenti comunali.

Ma come si calcola l'ulteriore detrazione in presenza di pertinenze dell'abitazione principale?

Il procedimento da seguire è il seguente:

Tizio è proprietario:

di un immobile adibito ad abitazione principale per 12 mesi, la cui base imponibile è

di € 54.000

di un garage, pertinenza dell’abitazione principale, posseduto per 12 mesi, dalla base

imponibile pari a € 12.000.

- aliquota abitazione principale: 4 per mille
- detrazione di base: elevata dal comune da 103,29 euro a 230 euro
detrazione comunale: abitazione principale: 54.000 × 4 per mille = 216 euro - 230 euro = -14 euro

L'imposta da pagare per l'abitazione principale è pari a zero, perché l'importo della detrazione supera quello dell'imposta. Quando l'ammontare della detrazione non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, questo deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per la pertinenza. Ne deriva che:

pertinenza: € 12.000 x 4‰ = € 48

A detto importo deve essere sottratto l’importo residuo di € 14;

di conseguenza: € 48 - € 14 = € 34

Ulteriore detrazione : 54.000 euro + 12.000 euro = 66.000 euro × 1,33 per mille = 87,78 euro

Pertanto, essendo l’importo dell’ulteriore detrazione superiore al residuo di imposta da

versare (€ 34), il soggetto passivo non è tenuto a pagare nulla.

Nel diverso caso in cui il comune abbia previsto nel proprio regolamento, oltre alla detrazione di 103,29 euro, una riduzione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'ulteriore detrazione va applicata solo dopo aver sottratto dall'imposta lorda sia la detrazione base che la riduzione stabilita dal comune.

 

 

 
 
 

Post N° 119

Post n°119 pubblicato il 17 Aprile 2008 da studiorrc

Operazione 730 al via per 13 milioni di contribuenti

Due le date da ricordare: 30 aprile, per chi lo presenta tramite sostituto d'imposta, e 3 giugno, per chi invece si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato.

Le principali novità di quest'anno

Nuove aliquote - Scatta la rimodulazione della curva delle aliquote Irpef: soggetti a un'imposizione del 23% restano i redditi fino a 15mila euro, mentre per i redditi intermedi, da 15mila a 28mila e da 28mila a 55mila euro, le aliquote passano rispettivamente al 27 e al 38%. Viene poi applicata sui redditi da 55mila a 75mila euro una quarta aliquota pari al 41 per cento. L'aliquota massima del 43% scatta per i redditi superiori a 75mila euro.

Da deduzioni a detrazioni - Il sistema di deduzioni applicato negli anni precedenti è sostituito da un nuovo meccanismo di detrazioni per tipo di reddito e per carichi di famiglia.

Un "premio" alle famiglie numerose - Alle coppie con almeno quattro figli a carico è riconosciuta un'ulteriore detrazione per carichi di famiglia di importo pari a 1.200 euro. Si tratta di un importo complessivo, che non spetta per ciascun figlio e di conseguenza non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione spetta anche se i genitori sono separati, nella misura del 50%.

Debutta il bonus per gli incapienti - Il nuovo bonus fiscale pari a 150 euro, destinato ai contribuenti con reddito complessivo inferiore a 50mila euro e imposta netta pari a zero nel 2006, può essere richiesto tramite modello 730, a patto che alla sua erogazione non abbia già provveduto il sostituto d'imposta. I soggetti beneficiari ricevono un ulteriore bonus, di pari importo, per ogni familiare a carico.

Un sostegno per l'assistenza - Altra novità è l'introduzione di una detrazione d'imposta, nella misura del 19%, per spese di importo non superiore a 2.100 euro sostenute per addetti all'assistenza personale o del familiare nei casi di non autosufficienza. E' possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera i 40mila euro; non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Attività sportive "più leggere" per i giovani - Analoga detrazione del 19% è prevista per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, per un importo non superiore a euro 210,00. Ad ogni modo esse devono risultare da idonea documentazione: bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino la denominazione della ditta e la sede legale; la causale del pagamento; l'attività sportiva praticata; l'importo corrisposto; i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Un aiuto per studenti, giovani e famiglie in affitto - Altra novità è una detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'affitto di un'abitazione dagli studenti universitari iscritti presso una università situata in un comune diverso da quello di residenza, a patto che l'università sia ubicata in un comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente. L'importo da indicare in dichiarazione non può essere superiore a 2.633 euro. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

E sempre in tema di affitti, altra novità è la detrazione d'imposta pari a 991,60 euro per tre anni riconosciuta ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per un appartamento da destinare a propria abitazione principale.
Ok anche allo sconto Irpef sugli affitti in favore di inquilini a basso reddito, pari a 300 euro per chi non supera i 15.493,71 euro e a 150 euro se il reddito rimane sotto i 30.987,41 euro, a prescindere dalla tipologia di contratto di locazione.

Detraibili le spese per intermediazione immobiliare - Danno diritto da quest'anno alla detrazione del 19% anche i compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.000 euro. Se la casa è acquistata da più soggetti, la detrazione, nello stesso limite, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

"Scontato" il sostegno alla scuola - Analoga detrazione, nella misura del 19%, spetta ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di istituti scolastici e ai docenti che hanno acquistato un pc nel 2007. La spesa va documentata con ricevuta riportante il tipo di bene acquistato e i dati identificativi del docente, compreso il codice fiscale.

Bonus "verde" per la riqualificazione energetica - Altra novità è la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 55% per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Tra le spese ammesse, quelle sostenute per limitare il fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale; per l'installazione di pannelli solari; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione; per interventi su edifici esistenti o parti di essi finalizzati a migliorare l'isolamento termico.

Vecchio frigo addio, e scatta l'agevolazione - Potrà beneficiare di una detrazione d'imposta, nella misura del 20%, chi nel 2007 ha sostituito frigoriferi e congelatori con modelli di classe energetica non inferiore ad "A+", ma anche chi ha acquistato apparecchi televisivi digitali (compresi gli abbonati delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta), motori ad elevata efficienza (di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti) e variatori di velocità (inverter).

 
 
 

Post N° 118

Post n°118 pubblicato il 15 Aprile 2008 da studiorrc
Foto di studiorrc

Le novità del modello Irap 2008

Deducibili "pro rata" gli interessi passivi per banche, altri enti finanziari e holding

Il regime di favore limitato solo ai componenti negativi derivanti dall'attività caratteristica

Una delle novità che caratterizzano il modello 2008 relativo all'imposta regionale sulle attività produttive è rappresentata dalla limitata deducibilità - in luogo di quella totale - degli interessi passivi dal valore della produzione delle banche, degli altri enti finanziari e delle holding, sia industriali che a matrice bancaria e finanziaria. Restano indeducibili gli interessi passivi che non derivano dall'attività tipica delle banche e degli enti finanziari in quanto imputabili agli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

 

 

 

 
 
 

Post N° 117

Post n°117 pubblicato il 11 Aprile 2008 da studiorrc
Foto di studiorrc

La catalogazione dei libri non evita l'Iva

Il regime agevolativo previsto per la gestione delle biblioteche
non trova applicazione in caso di singoli interventi affidati a terzi
 

Il servizio di catalogazione libri, svolto da una cooperativa per conto del Comune, rappresenta un'autonoma prestazione di servizio e, quindi, il corrispettivo ricevuto sconta l'Iva ordinaria. Con la risoluzione n. 148/E, l'agenzia delle Entrate valuta non estendibile ai singoli interventi effettuati da terzi, la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 10, n. 22), del Dpr 633/1972 per le prestazioni di biblioteca. Soltanto una gestione globale può essere considerata funzionale "all'erogazione di servizi di natura culturale e sociale".

 
 
 
 
 

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Un blog di: studiorrc
Data di creazione: 02/10/2007
 

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