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« Ordinanza n. 268 del 2011 | Giudice di Pace di Cava ... » |
Tribunale di Lamezia Terme, decreto del 17.2.2012
-------------------------Testo------------------------
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Il Presidente,
vista l'istanza proposta in data 11 novembre 2011 da (omissis), al fine di ottenere l'omologa del verbale di conciliazione redatto il 31 ottobre 2011;
considerato che, nell'ambito della procedura conciliativa, (omissis) ha riconosciuto il possesso ultraventennale, in capo a (omissis), del terreno sito in Grimaldi alla C/da Vignicello, ammettendo la fondatezza della pretesa dell'odierno istante, diretta a fondare l'acquisto per intervenuta usucapione del bene medesimo;
rilevato che ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010 "il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario ad ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo";
atteso che una verifica di ordine pubblico non può prescindere da una delibazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite, quindi, nel caso di specie, i proprietari del bene di cui è domandata l'usucapione e i creditori che vantino, eventualmente, iscrizioni sul bene medesimo;
vista la documentazione integrativa depositata dell'istante in ottemperanza a decreto del Tribunale;
operata positivamente la verifica di cui all'art. 23 d.lgs. 28/2010;
PQ
OMOLOGA il verbale di conciliazione dell'11 novembre 2011;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 17-02-12
PRESIDENTE F.F.
(Dott. Giuseppe Spadaro)
-------------------------------commento----------------------------------------------
Il verbale di accordo raggiunto nel procedimento di mediazione civile, può essere omologato quando non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative (art.12 D.lgs.28/2010). A tal fine, la verifica di ordine pubblico non può prescindere da una delibazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite.
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Inviato da: cheapoakleys
il 03/06/2012 alle 00:10
Inviato da: cheapoakleys
il 03/06/2012 alle 00:10
Inviato da: esoteric0
il 02/06/2012 alle 11:20
Inviato da: esoteric0
il 02/06/2012 alle 10:35