Creato da Avv.FAZZARI il 07/01/2009
Simone Fazzari Law Group

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Luglio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

FACEBOOK

 
 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

Ultime visite al Blog

fclemente.fcsab.francescalexy7pacelli.francesco82mirko.zilliqgeurrmolfiniavvocato.ravagliab.senatoremichmarzavv.chiaralazzaridariocatonazingarella0studiomaiolinoavv.divincenzoernestinaportelli
 

Ultimi commenti

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi e commenti in questo Blog.
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

 

« TRASFERIMENTO INTERNAZIO...Terrorismo internazionale: »

ESAME AVVOCATO - GIURISPRUDENZA RECENTE:

Con la sentenza 28 ottobre 2008, n. 2401 il TAR del capoluogo pugliese, aderendo al consolidato orientamento degli ormai molti TT.AA.RR. secondo cui il solo voto numerico non è sufficiente ad esternare la motivazione in materia di esame di avvocati in assenza di segni grafici che dimostrino le correzioni, ha accolto il ricorso di una candidata non ammessa alle prove orali ordinando alla commissione, in diversa composizione, la ricorrezione degli elaborati.

La sentenza si segnala anche per l'elaborazione di nuovi importanti principi in materia.

In particolare, il Collegio fa una disamina preliminare sull'attività di correzione della commissione che, dall'esame dell' art. 23 co. 3 R.D. 37/1934 e successive modificazioni, è tenuta nella valutazione degli elementi a svolgere un doppio procedimento: a) di lettura e correzione; b) di giudizio; entrambi a tradursi nei relativi verbali.

Per il TAR, le due fasi, imposte per legge, sono autonome, distinte e non sovrapponibili, investendo la prima un'operazione di stretta rilevazione di errori, difetti, inesattezze, quale risultante della correzione (sull'uso della lingua italiana); riguardando, invece, la seconda fase, un'operazione di vera e propria attribuzione del punteggio, quale risultante del giudizio.

Ha proseguito ancora il G.A., mentre l'operazione di correzione rappresenta uno strumento tipico ed essenziale di emersione dei profili di criticità/carenza/positività delle tesi esposte, l'operazione di giudizio costituisce più propriamente l'attribuzione del punteggio.

Orbene, secondo il TAR adito, dall'esame degli atti depositati in giudizio, si evince, invece, che il verbale di correzione riporta semplicemente i punteggi attribuiti al candidato nelle tre prove scritte, punteggi che compaiono, poi, in ripetizione nel verbale di giudizio, sicchè l'operazione di correzione risulta pretermessa e/o comunque assorbita in quella di giudizio.

Di conseguenza, per il Tar Bari, operando in tal modo la Commissione esaminatrice ha posto in essere un'attività difforme dal paradigma legale, omettendo di svolgere l'operazione preliminare di correzione degli elaborati che, costituisce la fase più importante dell'attività valutativa a motivo della trasparenza ad essa connaturata essendo volta a rendere intelligibile la misura della professionalità espressa.

Fatta questa premessa, il Collegio ha poi osservato come nella specie ricorra il dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.

Ed invero, per il TAR adito, la Commissione per l'esame di avvocato sessione 2007, con verbale n. 2 del 20.12.2007, ha:

- da un lato, approvato "all'unanimità i criteri direttivi per la correzione degli elaborati scritti ai sensi della legge 180/2003, che si allegano al presente verbale e che saranno trasmessi a tutti i Presidenti della sottocommissioni ...";

- e, dall’altro, invitato "… ad indicare sull'elaborato il punto o i punti che eventualmente si ritengano non conformi alla direttive sopraindicate" … sollecitando “le sottocommissioni ad attenersi ai predetti criteri"; prevedendo espressamente che “ciascuna Sottocommissione trasmetta alla Commissione centrale "… copia del verbale della riunione nella quale saranno esaminati e recepiti i criteri valutativi sopra riportati ed assunti come riferimento per l'assegnazione del punteggio".

Come risulta dal verbale del 16/1/2008, ha continuato il TAR, i Presidenti titolari e supplenti delle sottocommissioni per gli esami da avvocato sessione 2007, appositamente convocati e riuniti in assemblea, dopo la lettura collegiale dei criteri di valutazione per gli esami da avvocato (di cui al verbale di riunione della Commissione centrale del 20.12.2007), hanno recepito "… pienamente i criteri valutativi esposti con onere di presentazione di detti criteri a tutti i componenti delle sottocommissioni, anche con riferimento all'ipotesi relative alle valutazioni di non sufficienza da esprimersi sia con il voto in forma numerica, sia con un segno grafico sull'elaborato per dare evidenza alle parti di teso non conformi ai criteri di legge".

Tali atti, che per il GA sono espressione dei poteri autorganizzativi della Commissione e della sua autonomia nell'espletamento del compito demandatole, integrano evidente autolimitazione e vincolano la Commissione medesima, nonché le sottocommissioni, che ne costituiscono articolazioni interne, all'osservanza dei criteri medesimi.

In conclusione, per il Collegio ricorre nelle specie non già vizio di motivazione, bensì eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti atti e provvedimenti della stessa Commissione, di carattere vincolante, atteso che gli elaborati scritti in atti evidenziano la pressoché totale assenza di segni e indicazioni grafiche.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963