Creato da Avv.FAZZARI il 07/01/2009
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TUTTE LE ISTRUZIONI PER OTTENERE LA GREEN CARD AMERICANA

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TUTTE LE ISTRUZIONI PER AVERE LA GREEN CARD AMERICANA:

Simone FAZZARI & Barry SMITH LAW GROUP
MIAMI - NEW YORK - LOS ANGELES - SAN FRANCISCO - LAS VEGAS - CHICAGO – WASHINGTON
EUROPE BRANCH: LUGANO – LONDRA - MONTECARLO – TRIESTE 
A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami
Simone FAZZARI & Barry Smith Law Group © Miami

L'unico documento che permette a chi non sia un cittadino americano di vivere e lavorare negli Stati Uniti per un periodo di tempo illimitato è la PERMANENT RESIDENT CARD, meglio conosciuta come Green Card, per il suo colore verde.
La Green Card rientra nella categoria di visti denominata Immigrant Visas (visti per immigranti). Come molti documenti, deve essere rinnovata dopo 10 anni dalla data di rilascio. Esistono principalmente tre modi per ottenerla: attraverso l'approvazione da parte dell'USCIS (US Citizenship and Immigration Service) della richiesta di rilascio da parte di un familiare, dietro domanda di un datore di lavoro, o tramite la partecipazione al Diversity Visa Program. Trascorsi cinque anni dal rilascio della Green Card, tre se si è il coniuge di un cittadino americano, è possibile inoltre fare domanda per ottenere la cittadinanza americana.

Family Immigration Green Card:
Per ottenere una Green Card attraverso la famiglia è necessario che un cittadino americano sottoscriva la richiesta di una Immigrant Visa per il proprio parente, compilando il modulo USCIS Form I-130 Petition for Alien Relative (ad un costo di circa 420 dollari) disponibile sul sito USCIS.GOV. Per essere idoneo a ricevere una Green Card attraverso la famiglia, il parente cittadino americano dovrà dimostrare di condividere uno dei seguenti legami familiari:
moglie o marito,
figlio/a al di sotto dei 21 anni di età,
figlio/a nubile o celibe al di sopra dei 21 anni,
figlio/a sposato/a di qualsiasi età,
fratello o sorella di almeno 21 anni,
genitori di almeno 21 anni.
Nel caso che il parente richiedente sia dotato di Green Card, ma non cittadino americano è possibile fare domanda per il visto solo se:

-moglie o marito;
-figlio/a.
Il parente che compilerà il modulo dovrà inoltre dimostrare di poter sostenere economicamente il beneficiario della richiesta tramite apposita documentazione.

Employment Immigration Green Card:

Per ottenere una Green Card tramite l'assunzione è necessario che il datore di lavoro americano intenzionato ad assumere un dipendente straniero compili la I-9 Employment Eligibility Verification Form (gratuita) e la I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Form (ad un costo di circa 580 dollari), entrambe scaricabili dal sito USCIS.GOV. Molte categorie d'impiego richiedono inoltre la compilazione, sempre da parte del datore di lavoro, del modulo ETA-750 ed il successivo invio al Department of Labor's Employment and Training Administration.
Esistono cinque categorie di impiego tra cui è fondamentale individuare la propria:
EB-1 priority workers,
EB-2 professionals with advanced degrees or person with exceptional ability,
EB-3 skilled or professional workers,
EB-4 special immigrants,
EB-5 immigrant investors, entrepreneurs.

Diversity Visa Program (Green Card Lottery):
Ogni anno il Diversity Visa Program mette in palio, attraverso una lotteria, circa 50.000 Diversity Immigrant Visa (Permanent Resident Card o Green Card). Questo programma speciale s'inserisce nella politica di mantenimento della multietnicità della popolazione americana ed è per questo motivo che ogni anno sono esclusi i cittadini di paesi il cui contingente di emigrazione verso gli Stati Uniti ha superato il numero di 50.000 persone negli ultimi cinque anni. L'unico sito ufficiale su cui effettuare l'iscrizione al sorteggio (gratuitamente) è DVLOTTERYSTATE.GOV, tramite la compilazione dell'Electronic Diversity Visa Entry Form (E-DV Entry Form) entro e non oltre il periodo di tempo (ed orario) indicato. Le autorità americane avvisano inoltre gli utenti che si riscontra una presenza massiccia di siti – truffa non autorizzati, dove si richiedono somme di denaro per registrarsi e partecipare all'estrazione.

Per poter partecipare all'ambita lotteria si devono però incontrare due requisiti di base obbligatori:
Essere nativi di un Paese che rientri nella lista di quelli ammessi. Nel caso in cui così non fosse, potrete comunque iscrivervi a patto che:
a) il vostro coniuge sia di una delle nazionalità ammesse all'iscrizione;
b) almeno uno dei vostri genitori sia nato in un paese ammesso;
Essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di un attestato che certifichi il completamento di un corso di studi di almeno 12 anni o di un attestato di impiego per un periodo di almeno 2 anni, svolto negli ultimi 5 anni e per cui si richiedano almeno 2 anni di pratica per svolgerlo.
Le informazioni richieste nel modulo da compilare sono:
nome completo,
data di nascita,
sesso,
città natale,
Paese natale,
fototessera (personale, del coniuge e dei figli se minori di 21 anni),
indirizzo,
paese di residenza attuale,
recapito telefonico,
indirizzo e-mail,
titolo di studio,
stato civile,
informazioni varie sui figli,
informazioni varie sul coniuge.
Una volta completata la compilazione del modulo, tutti i partecipanti saranno dotati di un codice che dovrà essere stampato e conservato. Questo codice darà la possibilità di controllare lo stato della propria richiesta, conoscere l'esito dell'estrazione e i passi successivi nel caso siate stati sorteggiati. Infatti è importante sottolineare che le autorità americane non contatteranno in nessun altro modo i partecipanti, né tramite posta né tramite e-mail.

Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami
Simone FAZZARI & Barry Smith Law Group © Miami

 

 
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Redditometro: non sarà applicato a pensionati e scostamenti fino a 12mila euro

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I pensionati titolari della sola pensione non saranno mai selezionati dal nuovo REDDITOMETRO  così come non saranno mai prese in considerazione posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro (una "sterilizzazione" pari a 1.000 euro al mese).

Lo chiarisce il comunicato stampa 20 gennaio 2013 diffuso dall'Agenzia delle Entrate anche a seguito di alcune notizie di stampa che hanno suscitato la preoccupazione dei contribuenti (in particolare le Associazioni dei Consumatori hanno annunciato di aver dato mandato ai propri legali di impugnare in tutte le opportune sedi il decreto ministeriale, ritenuto incostituzionale).

Il redditometro, spiega l'Agenzia delle Entrate, "è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione spudorata" e l'azione riguarderà ogni anno circa 35mila controlli diretti "a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso".

La lente di ingrandimento del fisco sarà quindi puntata su meno dello 0,09% dei contribuenti che sono oltre 40 milioni.

La precisazione si è resa necessaria anche a seguito del richiamo della Corte dei Conti che invitava ad evitare "un uso disinvolto di informazioni disallineate o non verificate".

 

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Anagrafe tributaria: al via i controlli delle Entrate

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Al via le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dall'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

E' stato infatti emanato il Provvedimento 25 marzo 2013, n. 37561 con il quale l'Agenzia delle Entrate illustra le modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari.

I dati oggetto della comunicazione sono i seguenti:

  • dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;
  • dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
  • per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
  • dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere
    per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

Gli operatori finanziari avranno l'obbligo annuale di comunicazione  all’Anagrafe Tributaria entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. In particolare quelle relative all’anno 2011 dovrabbo essere trasmesse entro il 31 ottobre 2013 e quelle relative all’anno 2012 entro il 31 marzo 2014.

 

Avv. Simone Fazzari 

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Come consultare i dati catastali online: il canale youtube delle Entrate

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 ''Entrate in video'' per sapere come consultare i dati catastali online. E' in rete da oggi, sul canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate (www.youtube.com/entrateinvideo) un nuovo filmato, che spiega come conoscere, attraverso un computer o altri dispositivi connessi a internet, alcune informazioni relative agli immobili.

Se si conoscono gia' gli identificativi catastali di un immobile - si legge in una nota -, e' sufficiente utilizzare il servizio ''Consultazione rendite catastali'', collegandosi alla sezione Territorio del sito dell'Agenzia, per conoscere la rendita, la consistenza, la categoria e la classe catastale dei fabbricati, oppure il reddito dominicale e quello agrario, la superficie, la qualita' della coltura e la classe catastale dei terreni.

Se, invece, non si conoscono i dati catastali, ma si e' in possesso di codice pin e password per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, e' possibile consultare anche i dati anagrafici dell'intestatario di un immobile, i dati sulla titolarita' e la relativa quota di diritto, l'ubicazione degli immobili censiti al Catasto fabbricati.

I filmati disponibili su ''Entrate in video'', interamente autoprodotti dall'Agenzia a costo zero, sono accessibili da tutti gli utenti, grazie all'utilizzo di sottotitoli, disponibili in italiano e nelle principali lingue straniere.

Avv. Simone Fazzari 
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Fisco: Agenzia Entrate, imposta al 5% per titoli risparmio al sud

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Avv. Simone Fazzari 

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I titoli di risparmio per l'economia meridionale scontano la vantaggiosa imposta sostitutiva del 5%, anziche' del 20%, se sottoscritti da persone fisiche, residenti e non residenti, che non esercitino attivita' professionale o d'impresa, sia di tipo commerciale sia agricola.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 10/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti in merito agli aspetti applicativi, soggettivi e oggettivi, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale.

La circolare chiarisce che, sebbene in sede di emissione i titoli possano essere sottoscritti unicamente da persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa, sul mercato secondario gli stessi possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori. Tuttavia, le sole persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa possono usufruire dell'aliquota del 5% anche nel caso di acquisti sul mercato secondario.

Sul versante delle attivita' d'impresa, inoltre, viene precisato che non si tratta solo di attivita' commerciali, ma anche agricole. Esclusione questa che vale anche per le attivita' professionali. Se i titoli in questione rientrano in una successione, per determinare gli interessi sui quali applicare l'imposta sostitutiva, si deve tener conto di quelli maturati fino alla data di apertura della stessa. Gli interessi percepiti, nel periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella in cui gli eredi vengono effettivamente identificati, scontano il prelievo applicabile prima del decesso. Successivamente se agli eredi non e' applicabile l'imposta sostitutiva del 5%, gli intermediari applicano la maggiore imposta sui redditi maturati o percepiti in quel periodo.

Per quanto riguarda l'usufrutto di questi titoli a favore di persone fisiche non esercenti attivita' di impresa, si ritiene che possa essere applicato il regime di agevolazione in questione, anche se i proprietari siano soggetti che non avrebbero titolo a fruire dell'aliquota ridotta; cio' in quanto e' rilevante il titolare giuridico degli interessi che, ai sensi dell'art. 984 del Codice civile, e' per l'appunto l'usufruttuario per la durata del suo diritto.

 
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Le indagini patrimoniali della Guardia di Finanza in caso di separazione dei coniugi

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A cura di:

Avv. Simone Fazzari 

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                                                                              § § §

 

L'art. 706 c.p.c. è piuttosto scarno relativamente alle indicazioni sul contenuto del ricorso e sulle allegazioni documentali delle parti. L’unico obbligo specifico è quello relativo all’allegazione, unitamente al deposito del ricorso e della memoria difensiva, delle ultime dichiarazioni dei redditi delle parti. Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. La facoltà concessa dalla legge al ricorrente, di presentare una memoria integrativa, contenente le indicazioni di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 comma 3 dell'art. 163 c.p.c., palesa la non necessità che nel ricorso introduttivo siano presenti tutti gli elementi sui quali è basata la domanda.

La mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi al ricorso o alla memoria di costituzione non comporta alcuna sanzione diretta fatta salva l'eventuale valutazione sfavorevole, da parte del Giudice, del comportamento della parte ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

Nella maggior parte dei Tribunali, all'interno del provvedimento di fissazione dell'udienza presidenziale di separazione, viene inserito un invito alle parti a depositare una serie di documenti specifici comprovanti l'entità del patrimonio e i redditi oppure, si invitano le parti a depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente ogni informazione relativa ai redditi e al patrimonio. Ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti, dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, il Giudice potrà disporre d’ufficio, anche dietro richiesta di una delle parti o di entrambe, le opportune indagini patrimoniali a mezzo della Polizia Tributaria. Normalmente, le indagini di polizia tributaria vengono espletate secondo due metodologie operative. La primo è costituita dalla richiesta ed acquisizione di tutta la documentazione relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto. Verranno, così, acquisiti i certificati presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, presso il Pubblico Registro Automobilistico; verranno effettuate le opportune ricerche volte alla ricerca di conti correnti bancari e alla disponibilità di titoli azionari ed obbligazionari. Saranno oggetto di indagine, anche le eventuali società di cui il soggetto è socio o nelle quali riviste una carica sociale ponendo particolare attenzione ai bilanci della società, anche al fine di esaminarne il fatturato, gli utili annuali e i motivi per i quali gli eventuali utili non vengono distribuiti ai soci. Spesso la decisione di non distribuire gli utili annuali è frutto della determinazione del socio di maggioranza o di colui che riveste nella compagine sociale un ruolo apicale proprio al fine di evitare che gli eventuali utili determinino un aumento del reddito del soggetto persona fisica.

Nelle indagini di polizia tributaria, una particolare attenzione sarà rivolta all’esame delle dichiarazioni dei redditi, anche al fine di valutarne la correttezza e congruità rispetto al tenore di vita del soggetto. L’indagine potrà poi estendersi alla verifica delle singoli voci indicate nella dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento alla verifica sulla veridicità delle singole fatture emesse e di quelle di acquisto, specie sotto il profilo dell’esistenza della prestazione sottostante la fattura.

Il secondo criterio di indagine è rappresentato dall’acquisizione di informazioni, per mezzo di soggetti quali dipendenti, datori di lavoro e persone che possano essere a conoscenza di informazioni utili dirette ad ricostruire ed accertare il patrimonio, il tenore di vita della parte o la reale situazione lavorativa (per quanto riguarda il c.d. “lavoro nero”).

Il limite delle indagini di polizia tributaria, espletate nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio, è rappresentato dalla difficoltà di individuare quella parte di patrimonio, eventualmente intestata in modo fittizio a terzi soggetti. Per i patrimoni cosiddetti “occulti” dovranno essere le stesse parti, magari più informate sulla situazione economica del coniuge e sullo stile di vita, ad effettuare attività di indagine, all’esito della quale potranno richiedere al Giudice di estendere le indagini a terzi soggetti, suggerendo quegli elementi che inducano l’organo giudicante a ritenere verosimile l’esistenza di una quota di patrimonio occultato. E’ agevole comprendere che le indagini effettuate dalla parte possono essere tanto più complete, quanto più alte sono le disponibilità economiche del soggetto. D'altro canto, è inammissibile una richiesta di parte volta a richiedere al giudice di disporre delle indagini a mezzo della Polizia Tributaria con finalità esclusivamente esplorative. La parte, in ossequio ai principi sull'onere della prova, è tenuta a fornire al giudice una serie di elementi, eventualmente, anche solo di natura presuntiva, che possano indurre il giudice a ritenere necessario od opportuno un approfondimento istruttorio e a ritenere plausibile che le disponibilità e i redditi del soggetto, siano in realtà, superiori a quanto risultante dalla documentazione ufficiale.

Ribadiamo, in questa sede che, ai sensi dell'art. 155 c.c. le indagini di Polizia Tributaria possono estendersi anche a terzi soggetti che si ritiene detengano o siano intestatari (come prestanome) di beni o attività direttamente o indirettamente riconducibili ad una delle parti in causa. E' la stessa lettera della norma ad indicare che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentali, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Le indagini di Polizia Tributaria previste dalla normativa, in caso di giudizio di separazione, solo per la tutela della prole, possono, in realtà, essere effettuate anche ai fini della tutela del coniuge economicamente più debole (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 17 giugno 2009, n. 14081).

Nel processo di separazione o divorzio assistiamo quindi a due forme di attività istruttoria, caratterizzate l’una dall’intervento di organi di polizia attivati dietro impulso del giudice, nell’ambito dei suoi poteri di introduzione d’ufficio di mezzi prova, l'altra dall’attività investigativa delle parti, svolta nell’ambito e nei limiti delle facoltà attribuite ai soggetti in causa di far valere i propri diritti, avvalendosi di strumenti non illeciti, pur in apparente violazione di norme, che sono state concepite per garantire il rispetto della privacy dell’individuo; diritto alla privacy che può subire delle legittime compressioni nel corso di un giudizio di separazione o divorzio, qualora ciò sia necessario per far valere un contrapposto diritto di pari rango o di rango addirittura superiore.

E' opportuno, a giudizio dello scrivente, che qualora l'attività investigativa appaia particolarmente complessa sotto il profilo contabile, la parte chieda al giudice di affiancare alla polizia tributaria anche un Consulente Tecnico di Ufficio (in questo caso si tratterà di un commercialista o, comunque, di un esperto contabile).

Certamente, le indagini di polizia tributaria non possono sostituirsi all'attività di parte esonerandola, di fatto, dall'onere di provare i fatti e le circostanze sulle quali si fonda la domanda. A tal proposito, ove la parte attraverso la propria attività di indagine non riesca a reperire informazioni sufficienti sui redditi e sulle sostanze della controparte potrà ricorrere a strumenti quali la richiesta di emissione di ordine di esibizione attraverso la quale il giudice potrà disporre tale ordine nei confronti della controparte o di terzi soggetti (es: il datore di lavoro, la banca presso la quale la parte detiene un conto corrente, ecc.) o l'acquisizione di documenti riferiti ad altro giudizio.

Ove fosse necessario estendere la propria indagine all'estero, specie nell'ambito della ricostruzione dei grandi patrimoni, si dovrà utilizzare lo strumento della rogatoria internazionale in modo tale da consentire all'autorità Italiana di poter acquisire una serie di informazioni sui patrimoni detenuti dal soggetto all'estero; ciò sarà realizzabile mediante la cooperazione di quegli Stati che aderiscono a Convenzioni Bilaterali o Multilaterali sulla cooperazione giudiziaria internazionale di cui è parte anche l'Italia.

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices

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ATTO DI APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA

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Avv. Simone Fazzari

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CORTE DI APPELLO DI ____

Atto di citazione in appello

avverso la sentenza n. ___ emessa dal Tribunale di ____ il ____ e pubblicata in data ____

* * *

Il sig. ____, C.F. ____, nato a ____, il ___, residente in ____, via____, n. ___, rappresentato e difeso dall’avv.____, del foro di____, C.F____, e-mail ____, fax n. _____, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. al numero di fax ____, oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata ____@____,

PREMESSO CHE:

— con atto di citazione notificato in data ____, l’odierno appellante conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ____, il Sig. ____ per far ____;

— costituitosi il contraddittorio, il convenuto Sig. ____ eccepiva ____, nonché ____;

— il Tribunale di ____, con sentenza provvisoriamente esecutiva, rigettava la domanda attorea, condannando il Sig. ____ al ____;

— l’impugnata sentenza è ingiusta per i seguenti motivi:

1) in fatto, il giudice di primo grado ha errato nella ricostruzione della circostanza relativa a ___;

2) in diritto, il giudice di prime cure ha statuito che ____, sulla base di ____, non considerando che una più recente interpretazione della legge n. ___ del ____, statuisce che ____;

— il Sig. ____ intende pertanto ottenere la riforma della predetta sentenza, nella parte in cui ____, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, ricorrendo all’uopo i seguenti gravi motivi ____;

Tanto premesso, il Sig. ____, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

il Sig. ____ a comparire innanzi alla Corte d’Appello di ____, all’udienza del ____ ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., nonché la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale e con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua legittima declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di ____, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di ___ del ___, n. ____, ____. Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.

Si producono, oltre al fascicolo degli atti e documenti di prime cure e alla copia notificata della sentenza n. ___ impugnata, e proseguendo la numerazione di primo grado, i seguenti documenti:

7) ____;

8) ____.

All’uopo si rappresenta che l’odierno appellante non produceva la sopraelencata documentazione in sede di giudizio di primo grado in quanto ______. La circostanza risulta ampliamente dimostrata dal contenuto del documento 7), dal quale emerge che ______.

Dichiarazione di valore della controversia:

Si dichiara che il valore della presente controversia è ricompreso nello scaglione di valore da Euro ____ a Euro ____ e che all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa viene versato il contributo unificato nella misura di Euro ____

Con osservanza.

____, lì ____.

Avv. Simone Fazzari

 

PROCURA SPECIALE

Informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, io sottoscritto ____, nato a ____, il ____, residente in ____, via ____, n. ____, C.f. ___, delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente procedimento ed in ogni sua ulteriore fase e grado, anche di impugnazione e di esecuzione, l'Avv. ____, del Foro di ____, al quale conferisco ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di chiamare in causa terzi, formulare domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti ed all'azione ed accettare le rinunce avversarie, farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio in ____, Via ____, n. ____ In virtù del Decreto legislativo n. 196 del 2003, autorizzo espressamente il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento. Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d. lgs. n. 28/2010, dichiaro di aver ricevuto l'informativa circa la facoltà di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto legislativo.

___

La firma è autentica.

Avv. Simone Fazzari

 

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell’Avv. Simone Fazzari, quale difensore e procuratore del Sig. ___ residente in ___, Via ____, n. ___, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di ____, ho notificato copia del retroesteso atto di citazione in appello al Sig. ___, residente in ____, Via ____, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Simone Fazzari, in ___, Via ___ ed ivi mediante ____.

 

Note:

Il D.L. 83/2012, convertito con modificazioni in L. 134/2012 sostituisce l’onere della parte che propone appello, già consitente nell’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, con quello della “motivazione”, che deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si appella e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze dalle quali scaturisce la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Cambia anche il regime di ammissibilità delle nuove prove in appello, sia avverso le sentenze rese nei processi di primo grado a cognizione piena, sia per le ordinanze rese nei procedimenti sommari di cognizione: non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. Inversamente, risultano ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa a essa non imputabile.
I nuovi articoli 348-bis e 348-ter del Cpc stabiliscono che il giudice dell’appello, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, deve valutare se l’appello proposto abbia o meno “una ragionevole probabilità di essere accolta”, dovendo pronunciare direttamente l’inammissibilità qualora reputi l’assenza di questa “ragionevole probabilità”.
Il filtro di ammissibilità non trova applicazione quando:
1)l’appello deve essere dichiarato inammissibile o improcedibile con sentenza;
2) l’appello sia proposto avverso un’ordinanza resa all’esito del procedimento sommario di cognizione.
3) è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero a pena di nullità rilevabile d’ufficio;
4) sono proposti più appelli avverso la stessa sentenza e anche uno soltanto di essi presenti ragionevoli probabilità di essere accolto.

 

Avv. Simone Fazzari

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Contributi previdenziali: prescrizione di 5 anni vale per intimazioni di pagamento?

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Con l’entrata in vigore della Legge n. 335/1995, dal titolo “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è stato disciplinato, il termine prescrizionale relativo alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. Nello specifico, l’art. 3, comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Sul punto, va precisato che a parte la querelle nata sull’applicazione del termine prescrizionale di cinque anni anche per le contribuzioni ante 1 gennaio 1996 (peraltro risolta con l’intervento delle Sezioni Unite (Sent. n°6173 del 07/03/08), nessun problema si pone sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 applicabile nella prima fase di riscossione coattiva che avviene attraverso la notifica della cartella di pagamento.

 

 

 

Problemi interpretativi e pronunce giurisprudenziali

 

I problemi interpretativi sorgono sull’applicabilità di tale termine di prescrizione (in assenza di atti interruttivi) anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, ovvero: quando si riceve l’intimazione di pagamento da parte del concessionario.

Nello specifico: si può eccepire la prescrizione ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 nella fase temporale che va dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica della conseguente intimazione? Dopo la notifica della cartella di pagamento si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 del c.c.?

Sul punto, vi sono diverse pronunce giurisprudenziali favorevoli all'applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/95, anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento.

In effetti, con la sentenza 4 febbraio 2010, n. 551 il Tribunale di Caserta Sez. Lavoro, in relazione alla possibilità di eccepire il termine di prescrizione quinquennale anche per le intimazioni di pagamento ha precisato che: “al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del credito re Inps (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.

Più recentemente, sempre in senso favorevole, il Tribunale di Catania con la recentesentenza 10 ottobre 2012, n. 3940 in merito all’impugnabilità dell’intimazione di pagamento, rileva che:” (…) l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.”

E per quanto concerne l’eccezione di prescrizione quinquennale nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, rifacendosi ai principi rinvenibili dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 25 maggio 2007, n. 12263, (la quale si era espressa sull’inapplicabilità all’ingiunzione fiscale del termine decennale ex art. 2953 c.c., in quanto avente natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto) il Giudice del Lavoro ribadisce che:” Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale” (…) l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensi al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotte dalla legge 335/1995”.

Alla stessa conclusione, favorevole all’applicabilità del termine prescrizionale di cinque anni anche alle intimazioni di pagamento, giunge, altresì, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro con la sentenza 12 dicembre 2012, n. 12866.

 

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

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ECCO UN MODELLO DI RICORSO CONTRO EQUITALIA, UN FAC SIMILE UTILE A TUTTI

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A cura di: Avv. Simone FAZZARI

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices

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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI………………………………….

Ricorso avverso cartella di pagamento con contestuale istanza di sospensione dell'atto impugnato e contestuale istanza di trattazione in pubblica udienza

 

Il Sig………………………..………………………..

Nel Giudizio

Contro:

1) Agenzia delle Entrate Ufficio di………... in persona del legale rappresentante pro tempore;

2) ………………. spa, Concessionario per la riscossione per la provincia di ………..………, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Il sig……………………. (codice fiscale………………….…), rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto dall'Avv./Dott./Rag……………………………. …, ed selettivamente domiciliato presso il suo studio in………………..,alla Via………………., n….. (solo per controversie superiori a 2.582 euro).

 

RICORRE

Avverso la cartella di pagamento n…………….., notificata il…………, con la quale il Concessionario alla riscossione intimava il pagamento della somma complessiva di euro……..….. in relazione a presunto mancato pagamento di…….………..,

in ragione della  nullità della medesima cartella impugnata per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente"),  in mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione, da imputare a ……………….Spa Concessionario della Riscossione per  la provincia di ………….., atteso che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la perfetta trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. Aspetti questi che sono elementi essenziali del principio di buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97, primo comma, della Carta Costituzionale.

Si evidenzia che nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007 LA CORTE COSTITUZIONALE  ha dichiarato la manifesta infondatezza  della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,  sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.

Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto……………..…………………….. (tramite il sottoscritto difensore per controversie superiori a 2.582 euro):

fa ISTANZA

ai sensi dell'art. 47 del Dlgs. 546/92 di sospensione dell' atto impugnato, sussistendo i presupposti voluti dalla legge, atteso che un'eventuale prosecuzione dell'azione di riscossione comporterebbe un grave pregiudizio economico per il ricorrente.

C H I E D E

a codesta Commissione Tributaria Provinciale di …………………, previo accoglimento dell'Istanza di sospensione  dell'esecuzione dell'atto impugnato, di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento opposta, per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, con vittoria delle spese del presente  giudizio.

C H I E D E

Ai sensi dell'art. 33, G.Lgsn. 546/1992, la discussione in pubblica udienza del proprio ricorso

Si notifica il presente ricorso con l'istanza di sospensione dell'atto impugnato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ………………………..ed al Concessionario della Riscossione dei Tributi di……………… e si depositano i seguenti documenti:

1)      cartella di pagamento

2)      …………………..

3)      Luogo e data …………………                                                                

 

 
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IL RAPPORTO INVESTIGATIVO NON HA EFFICACIA PROBATORIA

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Il Tribunale di Milano rifiuta l’acquisizione del rapporto investigativo prodotto in giudizio, facendo una panoramica sulle prove atipiche e sulla loro ammissione nel processo.

Capita spesso che per dimostrare i profili di addebito nella separazione, infedeltà o altre condotte, la parte si rivolga ad un’agenzia investigativa la quale espletata l’attività, redige un rapporto che successivamente sarà portato davanti al giudice.

E’ discussa la valenza probatoria di questo tipo di documentazione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante il rapporto investigativo non ha di per se valore probatorio dei fatti che vengono narrati. I documenti formati dall’investigatore possono essere qualificati come «scritti provenienti da un terzo» e costituiscono una prova atipica. Le prove atipiche, che sono quelle non incluse nel catalogo codicistico, sono ammesse nel nostro ordinamento, ma non possono essere utilizzate per aggirare divieti o preclusioni sostanziali o processuali, cioè per introdurre elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o per la cui ammissione sono necessarie adeguate garanzie formali.

Che valore probatorio hanno nel processo le scritture provenienti da terzi? Dottrina e giurisprudenza attribuiscono a questo tipo di prova, il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n. 12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).

Se il documento in se in se ha valore “neutrale” può costituire un indizio, anche se deve essere supportato da altri elementi probatori (Cass. Civ. n. 23554/ 2008).

Se invece il documento è a contenuto testimoniale allora deve essere acquisito al procedimento mediante prova orale affinchè acquisti valore probatorio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia dell’andamento processuale. Infatti, il legislatore ha ammesso la testimonianza scritta solo mediante modi e forme tipizzate dall’art. 257 bis c.p.c. Secondo i giudici milanesi, il fatto di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi aventi funzione testimoniale, formate fuori del processo, vuol dire violare le norme del “giusto processo”, perché la deposizione scritta entrerebbe nella lite giudiziale senza controllo del giudice e senza il contraddittorio delle parti.

Non c’è dubbio che i rapporti investigativi siano documenti redatti a sostegno delle tesi di una delle parti, e pertanto abbiano una funzione testimoniale. Qui l’ordinanza del Tribunale di Milano compie un ulteriore passo: non è sufficiente la richiesta di prova orale che confermi in blocco il contenuto del documento, ma è necessario che il terzo investigatore sia in grado di narrare fatti precisi, circostanziati e chiari che abbia appreso con la sua percezione diretta.

 
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