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Agenzia Lamanna

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POLIZZA INCENDIO: RICORSO TERZI, RICORSO DEI LOCATARI, RISCHIO LOCATIVO

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Gli eventi garantiti con la polizza incendio possono causare danni ai beni di proprietà altrui, dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere a norma del Codice Civile.

In questo articolo illustrerò tre tipologie di garanzie che, seppur appartenenti al ramo RC (responsabilità civile), vengono abitualmente prestate come garanzie su polizze incendio; sto parlando del  “ricorso terzi”, “ricorso locatari” e “rischio locativo”.

Prima di analizzarle una per una, è opportuno precisare che le predette garanzie si attivano a condizione che danni siano provocati da un incendio (o da altro evento coperto dalla polizza) ed il conseguente sinistro, da cui derivino danni a cose altrui, sia indennizzabile a termini di polizza.

Ricorso terzi

Il proprietario o il possessore di un bene, (casa, autovettura, esercizio commerciale) nel caso in cui, per fatto o colpa propria, un incendio  (o un altro degli eventi compresi nella polizza) dovesse colpire il proprio bene e si propaghi ai beni dei suoi vicini, è responsabile di tali danni.

Con la garanzia "ricorso terzi", la compagnia assicuratrice si obbliga a risarcire i danni derivanti da fatto colposo dell’assicurato in base alla responsabilità generale di cui all’art. 2043 c.c.. In tal caso sarà onere del danneggiato provare la responsabilità dell'assicurato e sarà sufficiente che ne dimostri la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia, la violazione di una norma o l'inosservanza di una determinata linea di condotta.

Nell’esercizio di attività pericolose per loro natura o per la natura dei mezzi adoperati di cui all’art. 2050 c.c., sarà invece l’assicurato che, in applicazione del principio c.d. dell’inversione dell’onere della prova, dovrà provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

La garanzia "ricorso terzi", non essendo possibile stabilire a priori l'entità del danno che può essere provocato ed essendo a tutti gli effetti una garanzia di responsabilità civile, è concessa senza l'applicazione della regola proporzionale prevista all’art. 1907 c.c..

Per quanto riguarda il massimale da assicurare, esso dovrà corrispondere al massimo danno presumibile che può essere causato alle cose di vicini o terzi, tenendo presente che per vicino si intende non solo chi ha propri beni nel fabbricato (ad esempio si pensi ad un’auto di un nostro amico che ha parcheggiato il veicolo nel cortile della villa di un amico cui è andato a fare visita), ma anche chi ha beni al di fuori di esso ed il proprietario stesso del fabbricato per la parte non occupata dal responsabile.

Ricorso dei locatari

Questa garanzia, detta anche "responsabilità del locatore",  consente di risarcire solamente i danni diretti e materiali causati ai beni mobili dei locatari del fabbricato assicurato con polizza incendio stipulata dal locatore.

Rischio locativo

Quest’ultima garanzia riguarda invece i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione, contenenti le cose assicurate. Si tratta di una copertura che tutela il locatario-conduttore di un immobile per eventuali danni che possa subire lo stesso bene in conseguenza del verificarsi di eventi dannosi di cui sia responsabile.

Per quanto riguarda la somma da assicurare, va precisato che, pur trattandosi di una garanzia di responsabilità civile, derivante dagli art. 1588, 1589 e 1611 c.c., è opportuno che il massimale sia uguale al valore dei locali tenuti in locazione, pena l’applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione; questo significa che, in caso di sinistro, se il valore assicurato (ossia il valore dichiarato in polizza) risulta inferiore al valore assicurabile (ossia il reale valore dell’immobile al momento del sinistro), il danno da risarcire al locatore sarà ridotto in proporzione al rapporto tra somma assicurata e valore assicurabile.

Nei casi di responsabilità del conduttore, la responsabilità si presume e spetterà a lui provare che la causa dell'incendio non sia a lui imputabile (art. 1588 c.c.), compito quest'ultimo difficile. Anche se la causa rimane sconosciuta la presunzione di colpa resta ferma, e, in questo caso, pur non avendo nessuna responsabilità, l'inquilino può essere esposto al rischio di risarcire il danno subito dal locatore. La situazione non è favorevole per il conduttore anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia occupato anche da altri locatari (art. 1611 c.c.). In tal caso, tutti sono responsabili nei confronti del locatore in proporzione del valore della parte di fabbricato presa in affitto da ciascuno. Per sottrarsi a tale concorso di responsabilità ciascuno dei locatari dovrà dimostrare che l'incendio è iniziato nella porzione occupata da altro locatario oppure che non è potuto cominciare dalla propria.

Infine, per concludere il discorso relativo alla responsabilità derivante da cosa locata, va detto che se i locali sono assicurati dal locatore contro l'incendio, la responsabilità del locatario nei suoi confronti è limitata alla differenza tra il danno effettivo e l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore (art. 1589 c.c.), il quale tuttavia può far valere il proprio diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c..

 

 
 
 
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