BUON ANNO
EASY RIDER
Dicono che noi rivoluzionari siamo romantici. Si è vero lo siamo in modo diverso, siamo quelli disposti a dare la vita per quello in cui crediamo.
Il vero rivoluzionario è guidato da grandi sentimenti d'amore.
La gioventù deve fare esattamente ciò che pensa. L'importante è che non smettiate di essere giovani.
GRAZIE ERBA
OGNI NOSTRA AZIONE
E' UN GRIDO DI GUERRA CONTRO L'IMPERIALISMO
IN QUALUNQUE LUOGO
CI SORPRENDA LA MORTE
CHE SIA LA BENVENUTA
PURCHE' IL NOSTRO GRIDO DI GUERRA
GIUNGA AD UN'ORECCHIO
CHE LO RACCOLGA
E PURCHE' UN'ALTRA MANO
SI TENDA
PER IMPUGNARE LE NOSTRE ARMI.
(ERNESTO "CHE" GUEVARA)
O CARA MOGLIE
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alla faccia della demograzia...
Post n°21 pubblicato il 04 Febbraio 2010 da zapata1968
IL TESTO
Art. 1. 2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo. 3. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese. 4. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza. 5. Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi. 6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2. |
Inviato da: zoppeangelo
il 13/11/2013 alle 11:29
Inviato da: zapata1968
il 26/04/2012 alle 21:29
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il 23/04/2012 alle 00:04
Inviato da: zapata1968
il 12/02/2012 alle 16:14
Inviato da: laura_torri
il 12/02/2012 alle 16:00