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Congedi di lavoro: quando serve il permesso dell’azienda?

Post n°301 pubblicato il 18 Febbraio 2015 da iusprecari
 

La sentenza della Cassazione che chiarisce quando,per fruire dei congedi di lavoro, è necessario il permesso del datore di lavoroe quando no.

Con la sentenza n. 2803/2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento in caso di assenze ingiustificate per permessi fruiti dal lavoratore senza il consenso del datore di lavoro. In sostanza il congedo dallavoro può essere fruito solo con il permesso del datore di lavoro, trannealcune eccezioni, e solo per gravi motivi. Si tratta dei tre giorni di permesso retribuiti chespettano di diritto ogni anno ai lavoratori subordinati.

Ilcongedo, tuttavia, scatta in modo automatico solo in caso di decesso odi infermità grave e documentata (la documentazione deve essere presentata entro 5 giorni):

· del coniuge, anche se legalmente separato;

· di un parente entro il secondo grado,anche non convivente;

· di un soggetto componente la famiglia anagrafica.

Intutti gli altri casi è necessario il permessodell’azienda: il lavoratore deve comunicare preventivamente, al datore dilavoro, l’evento per il quale richiede il permesso e i giorni nei quali intendeutilizzarlo. Il datore di lavoro dovrà fornire entro 10 giorni dalla richiesta di congedo le sue valutazioni,comunicando l’esito al dipendente. Il datore di lavoro può negare il congedo per motivazioni organizzative o produttiveche non consentono di sostituire il dipendente. Eventualmente l’azienda puòproporre ilrinvio del congedo ad un periodo successivo.

Licenziamento legittimo                                                        

Se illavoratore ricorre ai permessi, senza preventiva comunicazioneil licenziamento è legittimo, per assenzaingiustificata dal lavoro. In sostanza, a parte i casi in cui il congedo scattain automatico, negli altri casi il lavoratore non può assentarsi senza che ildatore sia messo nella condizione di verificare l’effettiva sussistenza dellegiustificazioni ed eventualmente di negare il permesso o proporre ildifferimento del congedo o di fruirlo in modo parziale. Il motivo è che lafruizione dei congedi lasciata almero arbitrio dellavoratore impedirebbe l’esercizio del potere di direzione e diorganizzazione dell’impresa, che spetta al datore di lavoro, conpregiudizio anche per gli altri lavoratori. (Fonte: sentenza n. 2803/2015 della Corte di Cassazione).

FONTE PMI

 
 
 
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