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Jobs Act: il bluff delle nuove tutele

Post n°310 pubblicato il 28 Aprile 2015 da iusprecari
 
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Lucie ombre del Jobs Act: le misure per la conciliazione lavoro-famiglia sonovalide solo per il 2015 e non sono ancora neppure in vigore: ecco cosa èprevisto e per quanto tempo.Le misure contenute nel decreto attuativo del Jobs Act sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia sono valide solo per il 2015: per estenderle anche agli annisuccessivi sono necessari ulteriori decreti attuativi, che individuino adeguatacopertura finanziaria. Lo prevede l’articolo 25 del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso e oraal vaglio delle commissioni parlamentari. Il provvedimento estende ilcongedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino,potenzia la maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, amplia la possibilità dichiedere il congedo di paternità: norme rilevanti, chehanno l’obiettivo di «tutelare la maternità delle lavoratrici» e «favorire leopportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalitàdei lavoratori», come recita l’articolo 1. Il problema è che vengono introdotteper il solo 2015.

=> Conciliazione lavoro-famiglia: maternità più flessibile

Considerando che il decreto non è ancora in vigore, essendo ancora incorso l’iter parlamentare (i pareri delle commissioni sono attesi per ilprossimo 8 maggio), le misure previste di fatto saranno valide per circa seimesi. Il motivo, leggendo il testo della norma, sembra evidente: lecoperture finanziarie individuate bastano solo per quest’anno. Il comma 3dell’articolo 25 specifica che ci sono 222 milioni di euro, individuati dalla Legge di Stabilità. Per estendere le nuove tutele aglianni successivi, sono necessari decreti attuativi «che individuino adeguatacopertura finanziaria». Se da una parte questo significa che lapossibilità di estendere le norme esiste, dall’altra la realtà dei fatti limitala riforma a pochi mesi, bene che vada.

=> Riforma ammortizzatori sociali in Gazzetta Ufficiale

Le uniche disposizioni finanziate per il triennio 2016-2018 sono contenute nell’articolo 24, chedestina il 10% del “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi perincentivare la contrattazione di secondolivello” a ulteriori norme di conciliazione fra vita privata e lavoro, ancheattraverso linee guida da recepire nei contratti collettivi nazionali. Peril resto, le misure sono sperimentali e valide solo per il 2015. Ricordiamobrevemente quali sono le principali novità del decreto attuativo del Jobs Act:

· congedo parentale: ora concesso solo per i primi 8 anni divita del figlio, è esteso a 12 anni: restano immutate le altre regole, quindistipendio al 30% e massimo di dieci mesi cumulando i periodi presi dai duegenitori. Viene poi prevista la possibilità di utilizzare il congedo parentalea ore anche nel caso in cui non sia prevista dai contratti nazionali o disecondo livello;

· maternità: i giorni di congedo obbligatorio non godutiprima del parto possono essere presi successivamente, anche superando il limitedei cinque mesi, e la madre può sospendere il congedo nel caso in cui ilneonato venga ricoverato;

· congedo di paternità: ora previsto solo nei casi didecesso o grave infermità della madre, viene esteso anche al caso in cui lamadre sia una lavoratrice autonoma con diritto all’indennità (previstadall’articolo 66 del decreto legislativo 151/2001). E’ anche introdotta la possibilitàdi chiedere il congedo di paternità per il libero professionista, nei casi didecesso o grave infermità della madre;

· congedo per le donne vittime di violenza di genere: tre mesi dicongedo per la lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi allaviolenza di genere.

 
 
 
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