Taliani Arturo
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare
Post n°94 pubblicato il 08 Ottobre 2013 da taliani.arturo
Nel piano devono essere attestate la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano da un professionista indipendente designato dal debitore. La novità sta nel fatto che non ci troviamo più difronte ad un’attestazione di ragionevolezza, ma di veridicità e fattibilità, da parte di un attestatore indipendente e designato dal debitore. Esso rappresenta uno strumento per la risoluzione della crisi che si presta molto nei casi di crisi meno gravi, o meglio di semplice squilibrio finanziario temporaneo. Tra le sue peculiarità vi è il fatto che esso è un piano unilaterale del debitore e non necessita di una condivisone negozionale o processuale da pare dei creditori. Risulta inoltre indipendente dal principio della par condicio creditorum. Poiché non dà luogo ad una procedura concorsuale, non comporta il blocco delle procedure esecutive e cautelari, né impedisce al debitore di pagare debiti pregressi |
Post n°93 pubblicato il 04 Ottobre 2013 da taliani.arturo
Il piano deve contenere: l’indicazione delle ipotesi di base, l’indicazione dellefonti delle informazioni, i riferimenti metodologici e normativi applicati (ades. principi contabili e criteri di valutazione in generale), esplicitazionedelle premesse che non dipendono da azioni o volontà dell’imprenditore (es.impegno dei creditori a dilazioni). |
Post n°92 pubblicato il 03 Ottobre 2013 da taliani.arturo
Il piano attestato di risanamento di cui all’art. 67 3° comma, lettera d) della L.F. si inserisce in questo quadro e si configura come il primo passo per una gestione e soluzione della crisi rimessa all’autonomia dell’imprenditore. Il piano di risanamento è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione. Il piano è un atto unilaterale dell’imprenditore, per la sua adozione non è richiesto l’accordo con i creditori né il loro consenso. Se il piano appare idoneo a consentire il risanamento del passivo e il riequilibrio finanziario e se la sua ragionevolezza viene attestata da un professionista con determinati requisiti è esclusa l'azione revocatoria (per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere per l'esecuzione del piano) |
Post n°91 pubblicato il 02 Ottobre 2013 da taliani.arturo
Il professionista deve dichiarare: Tenuto conto dei requisiti richiesti all’art. 67,comma terzo lettera d), LF e dalle ulteriori disposizioni normative a cui quest’ultimorinvia, lo scrivente precisa di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legalial numero XXXXXX, e di essere iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di XXXXXXX al numero XXXXXXXX. Lo scrivente fa altresì presente di non intrattenere,allo stato, rapporti di lavoro di natura professionale di caratterecontinuativo e di rilevante entità con la Società XXXXXX e comunque di esserein possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 del codice civile.
|
Post n°90 pubblicato il 02 Ottobre 2013 da taliani.arturo
L'attestatore deve avere i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b), L.F.,“ Requisiti per la nomina del curatore”,fa riferimento alle seguenti categorie “a)avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b)studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i socidelle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a)”. |
Dottore in Economia e Commercio ;
Iscritto Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno al numero 317;
Iscritto al registro dei revisori contabili al numero 155706 con D.M. 7 luglio 2009;
Iscritto all’albo dei C.T.U. Giurisdizione Tribunale di Ascoli Piceno.;
Adempie l’ufficio di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
e-mail arturo.taliani@libero.it
Inviato da: P.P.65
il 07/12/2011 alle 08:54