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Norme di sicurezza

Post n°5 pubblicato il 14 Dicembre 2009 da cinquantabar
Foto di cinquantabar

Decreto 29 luglio 2008 n.146 

Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita'

appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

Art. 90.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le

immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di

salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza

indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni

supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque

subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due

erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea

stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione

obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla

lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione

e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di

garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad

ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con

caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A

allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n.

279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla

navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche

portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono

la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 91.

Segnalazione

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il

galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della

Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del

presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla

visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a

trecento metri.

3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo

segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di

superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di

almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie,

in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri

dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo.

5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono

mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali

di posizionamento del subacqueo.

 
 
 
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Un blog di: cinquantabar
Data di creazione: 29/11/2009
 

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