Creato da cittapervivere il 06/03/2008
Promozione e svolgimento di referendum regionali in Abruzzo

Area personale

 

Tag

 

Archivio messaggi

 
 << Settembre 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 

FACEBOOK

 
 

 

La informazione                    

Post n°4 pubblicato il 06 Marzo 2008 da cittapervivere
 
Foto di cittapervivere

   
Citta' Per VIVERE!










• Oct. 14, 2007 - Etica del giornalismo e titolaritŕ del diritto ad una corretta informazione, a valere anche in Abruzzo




Il cittadino č titolare del diritto ad una corretta informazione.
 
Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilitŕ della correttezza dei messaggi č - ciascuno per la sua parte - delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.



ETICA



LA CARTA INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Federazione della Stampa Italiana
Ordine dei Giornalisti
AssAP (Associazione italiana agenzie pubblicitĂ  a servizio completo)
AISSCOM (Associazione italiana studi di comunicazione)
ASSOREL (Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo)
FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)

OTEP (Associazione Italiana delle organizzazioni professionali di
tecnica pubblicitaria)
TP (Associazione italiana tecnici pubblicitari)


Il testo del protocollo d'intesa


Il
diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio
universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si
impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.


Il  cittadino  è  titolare  del  diritto  ad  una  corretta informazione.


Nei
confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilitĂ  della
correttezza dei messaggi è - ciascuno per la sua parte - delle
categorie professionali delle comunicazioni di massa.


Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l'emittente del messaggio.

Il lettore o spettatore dovrĂ  essere sempre in grado di riconoscere
quali notizie, servizi od altre attivitĂ  redazionali sono
responsabilitĂ  della redazione o di singoli firmatari e quali invece
sono direttamente o liberamente espresse da altri.

Nel caso di
messaggi pubblicitari, dovrĂ  essere riconoscibile al lettore,
spettatore o ascoltatore, l'identitĂ  dell'emittente in favore del
quale viene trasmesso il messaggio, che può essere identificato come
impresa o ente o anche come singola marca o prodotto o servizio purché
chiaramente identificabile o riconoscibile.
DovrĂ  essere inoltre
riconoscibile al mezzo di informazione che ospita la pubblicitĂ 
(editore, emittente radiotelevisiva o altri) non solo l'identitĂ  di
chi per conto del committente realizza e diffonde i messaggi e acquista
tempo o spazio (agenzia di pubblicitĂ ) e di chi per conto del mezzo
vende tempo e spazio (concessionaria) ma anche sempre l'identitĂ  del
committente.

Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrĂ  essere
nota al giornalista (o altro operatore culturale) che riceve
un'informazione non solo l'identitĂ  di chi la emette o trasmette
(agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista) ma anche
quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione) per conto
del quale l'informazione viene trasmessa.
In ogni caso la "firma" di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.


Le organizzazioni firmatarie di questo accordo convengono quindi
sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza,
l'autonomia e la specifica professionalitĂ  delle altre categorie; e
quindi di astenersi da iniziative che incrocino o confondano le
competenze di professioni diverse.
Al fine di una distinzione netta
di differenti forme di comunicazione di massa, e di una compiuta
autonomia di esse e delle professionalitĂ  specifiche, AssAP, Aisscom,
Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP concordano
sulle necessitĂ  di assicurare una piĂą diffusa conoscenza - sia da
parte degli appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del
pubblico - delle norme e dei codici di comportamento che regolano i
settori del giornalismo, della pubblicitĂ  e delle relazioni pubbliche;
sulla valutazione che i principi ed i fini di tali norme e dei codici
di comportamento sono comuni; sulla constatazione che la piena
conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è strumento
adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e correttezza nella
comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli distinti delle diverse
categorie di operatori.


In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme ed i codici
di comportamento vigenti per ciascuna delle categorie professionali
della comunicazione, si conviene quanto segue:
a)
Per l'attivitĂ  professionale non si dovrĂ  accettare, richiedere od
offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente)
compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli
professionali.
b) Le attivitĂ 
economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e
gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attivitĂ 
di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna
limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto
delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il "tipo" di
messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di
natura diversa deve essere distinta.
c)
L'obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti
(pubblico, mezzi, aziende o enti). Le organizzazioni sottoscriventi
riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo
nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi
committenti e porranno la massima attenzione alla veridicitĂ  delle
informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione
giornalistica (in ragione della sua responsabilitĂ  "in proprio"
dell'informazione), la verifica preventiva di attendibilitĂ  e di
correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di
informazioni che dopo la loro diffusione si rivelino non esatte,
specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive
o dannose per singole persone, enti o categorie.
d)
Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in
modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali
a discostarsi alle norme di comportamento proprie di ciascuna.
Le
organizzazioni AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei
Giornalisti, Otep e TP, per dare efficacia a questo accordo,
stabiliscono di costituire un Comitato Permanente, formato da un
rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari.

Il
Comitato si riunirĂ  in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in
tutte le occasioni in cui sia richiesto dall'insorgere di questioni,
comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo
anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.
Il
Comitato potrĂ  ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle
singole organizzazioni o da esse trasmesse sulla base di esposti di
cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie
oggetto del presente accordo, potrĂ  decidere di sottoporlo agli organi
di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie.
Il Comitato
avrĂ  soltanto potere di iniziativa nei confronti degli organi
giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrĂ 
affidato - secondo le norme ed i regolamenti in vigore - il compito di
pronunciarsi nel merito dei singoli casi.



 


 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Proposta di referendum numero tre

Post n°3 pubblicato il 06 Marzo 2008 da cittapervivere
 

QUESITO
NUMERO TRE

 


Scioglimento organi enti
strumentali

 




 

Volete voi
che siano abrogate la Legge
26 giugno 1997, n° 54,

titolata “
Ordinamento della organizzazione turistica
regionale”,
nel testo
risultante per effetto di modificazioni, integrazioni ed
interpretazioni autentiche successive, limitatamente alle seguenti
parti:
 art.
10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17;
art. 18; art. 19; art. 20;
art. 25;
la
Legge
6 dicembre 1994,
n° 91,
titolata “Norme
sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2
dicembre 1991, n. 390”, nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive,
limitatamente
alle seguenti parti: art. 3; art. 5; a
rt. 6; art. 7;
art. 8; art. 9; art. 10; art.11; art. 13; la Legge
21 luglio 1999, n° 44
,
titolata
“Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica
”,
nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 3; art. 4; a
rt.
5;
art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14;
art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art.
22; art. 23; art. 24; art. 25; art. 26; a
rt. 27, Comma
1, nel testo letterale “e fino all'insediamento dei Consigli
di amministrazione delle ATER
” e nel testo letterale
”presso ciascun IACP”; art. 27, Comma 6, nel testo
letterale “presso ciascun ATER” ed
entro il 31 ottobre 1999”; art.
27, Comma
8, nel testo letterale “d'intesa con
le ATER”,
e
nel testo letterale “
qualora necessario”;
Art.28, limitatamente al titolo nel testo letterale “Primo
avvio dell'ARET”,
al
Comma
 1, nel testo letterale “dell'ARET”
e
al Comma
2, nel testo letterale “dell'ARET” e
nel testo letterale “
dall'insediamento del
Consiglio di amministrazione”;
la
Legge
14 marzo 2000, n. 25,
titolata “Organizzazione
del comparto sistemi informativi e telematici”
nel
testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, Comma 1,
lettera c) nel testo letterale “
promuovere lo
sviluppo della societŕ dell'informazione della Regione
Abruzzo”;
art.2;
art.3; art. 4; art. 7; art.8; art. 9; art.10; art.11; art.12; art.13;
art.14; art.15; art.16; art.17; art.18; art.19; art. 20; art. 21;
art. 22; art. 23; art. 24; art. 25; art. 26; art. 27; Art. 28; la
Legge 22 Agosto 1994, n. 56,

titolata “
Testo
coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i
nuclei di sviluppo industriale”,
nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: a
rt.
1, Comma 1, limitatamente al testo letterale “Consorzi per le
aree ed i”,
Comma
2,
nel testo letterale “I predetti Enti
assumono la denominazione di «Consorzi per lo sviluppo
industriale»”,
Comma
4, nel testo letterale
“I Consorzi costituiti
hanno sede in Avezzano, Casoli (Sangro), L’Aquila, S. Giovanni
Teatino (Val Pescara), Sulmona, Teramo e Vasto”,
Comma
5, nel testo letterale “
I Consorzi di cui ai
commi precedenti hanno durata indefinita
”, Comma 6, nel
testo letterale “ai predetti Consorzi di sviluppo
industriale”
e
nel testo letterale “
secondo la ripartizione”
e
nel testo letterale
all’allegato A”, Comma
7, nel testo letterale “
Ai sensi dell’art. 36
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i Consorzi per lo sviluppo
industriale sono enti pubblici economici ai quali, ai sensi dell’art.
2, comma 12 del decreto legge 20 maggio 93, n. 149, convertito in
legge 19 luglio 93, n. 237, si applica la normativa generale in
materia di Societŕ per azione”;
art.
8; art. 9; art. 11, Comma 1, nel testo letterale “dei
Consorzi”;
art.
11-bis; art.12; art. 13; art. 14; art. 16; art. 18; la Legge 3
ottobre 1978, n. 64,
 titolata “Programma del Settore Trasporti per
il triennio 1978-1980”,
nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: art.
16;
art. 17; art. 19; art. 21; art. 22; art. 24; art. 25; art. 26;
art.27, Comma 1, nel testo letterale “ della graduale
pubblicizzazione” e nel testo letterale “e della coesistenza di
vettori pubblici e privati”;
art.
28; art. 29, Comma 1, nel testo letterale “da rilevare”, e
Comma 4, nel testo letterale “
Ai membri della
Commissione competono le indennitŕ di cui alla legge regionale
n. 35 del 10 agosto 1973 e successive modifiche”;
art.
30; art. 32; art. 33; art. 34; art. 35; art. 36; art. 37, Comma 1,
nel testo letterale “Agli adempimenti necessari per
l'acquisto di cui alla lettera a) del precedente articolo provvede la
Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente”;
art.
38; art. 39; art. 40; art. 41; art. 42; art. 43; art. 44;

art. 45;
art. 46; art. 47; art. 48; art. 49; art. 50; art. 51; art. 52; art.
53; art. 54, Comma 1, lettera a), nel testo letterale “pubblici”;
art. 55; art. 56; art. 57; art. 58; art. 59, Comma 1, nel testo
letterale “Entro il 31 dicembre 1980”; art.
63, Comma 1, nel testo letterale “per il triennio
1978-1980”;

art.64; art.65; art .66; art. 67; art. 68;
art. 70; art.71; art.72; art.73; art.74; art.75; la Legge 16
settembre 1998, n. 76
, titolata “Disciplina
dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi
all’impiego”
nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: ar
t. 3;
art. 4, comma 2, nel testo letterale “Istituisce un Ente
strumentale denominato “Abruzzo-Lavoro”, di seguito individuato
anche come “Agenzia”, con funzioni di assistenza tecnica alla
Regione ed alle Province e di monitoraggio del Mercato del Lavoro”;
art.
5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 23; la Legge
1 giugno 1996, n° 29
,
 titolata

Istituzione
dell’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo”
nel
testo risultanta per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: a
rt. 1;
art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art.
10. art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17;
art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24; art.
26 e art. 27; la Legge
10 marzo 1983, n. 11
, titolata “Normativa in materia
di bonifica”,
nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive; la Legge 7 giugno 1996, n. 36, titolata “
Adeguamento
funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di
Bonifica”,
nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
limitatamente alle seguenti parti: art. 2; art. 3; art. 4; a
rt.
5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art.
14, Comma 1, nel testo letterale “Con l'istituzione dei nuovi
consorzi di bonifica di cui al precedente art. 3
“, nel
testo letterale “con le procedure previste dalla presente
legge”,
nel
testo letterale
“per ciascuno dei Consorzi di
Bonifica”
, nel testo letterale “sino alla nomina
dei commissari dei Consorzi di bonifica di cui al primo comma
dell'art. 5”;
art.
15; art. 17; la Legge
12
agosto 1998, n° 70,

titolata “Provvedimenti per il risanamento dei consorzi di
bonifica”,
nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive; la
Legge 24 agosto 2001, n° 39,

titolata
“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.03.1983,
n. 11 recante: "Normativa in materia di bonifica" e alla
L.R. 7.06.1996, n. 36 "Adeguamento funzionale riordino e norme
per il risanamento dei Consorzi di Bonifica";
la
Legge
22
agosto 1994, n. 56,
titolata
“Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per
le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”,
nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive; la
Legge
11 dicembre
1987, n. 87
, titolata “Costituzione della FI.R.A.
S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo
dell’economia abruzzese”,
nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive; la
Legge
22 gennaio
1996, n. 7,
titolata “Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 11 dicembre 1987, n. 87: “Costituzione della FI.R.A. S.p.A.”?

 









 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Proposta di referendum numero due

Post n°2 pubblicato il 06 Marzo 2008 da cittapervivere
 
Foto di cittapervivere

QUESITO
NUMERO DUE





INCARICHI
CONSULENZE E NOMINE ENTI STUMENTALI DELLA REGIONE


ABROGAZIONE:
Legge n. 16/73 e successive: n. 41/77, n.
37/2006, n. 18/2007, n. 27/2005,
 





Volete
che sia abrogata la Legge 11 aprile1973, n° 16 titolata “Norme
sul conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio
regionale e della Giunta regionale”,
nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive; la Legge 11 agosto 1977, n° 41, titolata “
Disciplina
per le nomine di competenza della Regione e per il conferimento di
incarichi”,
nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
limitatamente alle seguenti parti: art. 1: limitatamente alle parole
e le designazioni”, e
alle parole “
a cariche e incarichi anche professionali”
e alle parole “di
norma”;
art. 2, Comma 1,
limitatamente alle parole “
e le designazioni”,
e alle parole “
indicati dai gruppi consiliari”; art.
5, limitatamente alle parole: “
o collegialmente”; la
Legge 15 novembre 2006, n° 37, titolata
“Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n. 41: Disciplina per le
nomine di competenza della Regione per il conferimento degli
incarichi
.”, limitatamente
alle seguenti parti: art. 1, Comma 1, punto 1: “
Ad
esclusione di quelle di competenza del Presidente della Giunta
Regionale, le nomine di competenza della Giunta Regionale e
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono effettuate su
designazione dei Capigruppo. In assenza della designazione la nomina
č nulla.”;
la Legge 25
giugno 2007, n.18, titolata “Modifiche ed integrazioni all'art. 3
della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: “Disciplina per le nomine
di competenza della regione per il conferimento degli incarichi”
come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37”, limitatamente
alle seguenti parti: art.1, Comma 1, limitatamente alle parole:
“1
bis:
Sono escluse
dall'applicazione del comma 1 le nomine di competenza della Giunta
Regionale presso Enti, Aziende ed Organismi dipendenti che
presuppongono l'instaurarsi di rapporti di lavoro.”;
 la Legge Regionale 12 agosto 2005, n°
27, titolata “Nuove norme sulle nomine di competenza degli
organi di direzione politica della Regione Abruzzo”
, nel testo
risultante per effetto delle di modificazioni ed integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2,
limitatamente alle parole: “Al fine di realizzare compiutamente
il
riallineamento temporale”; art. 1, comma 2,
limitatamente alle parole: “salvo conferma nei successivi
quarantacinque giorni
”; art. 1, comma 3, limitatamente alle
parole: “gli organi di direzione politica competenti
provvedono
“, e alle parole: “alla ricostituzione degli
organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta
conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di
insediamento dei successori”:
art. 2, comma 1, limitatamente
alle parole: “salvo conferma. Nei successivi quarantacinque
giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione
degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 1”
; art. 2, comma 2, limitatamente alle parole:
sulla base di criteri inerenti”; art. 2, comma 3,
limitatamente alle parole: “Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge
”?

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Proposta di referendum numero uno                   

Post n°1 pubblicato il 06 Marzo 2008 da cittapervivere
 
Foto di cittapervivere

QUESITO
NUMERO UNO


Trattamenti
economici aggiuntivi e vitalizio dei Consiglieri Regionali


ABROGAZIONE:
L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive: n. 23/73, n. 5/72, n. 9/73,
n. 41/73, 24/81, n. 25/81, 44/81, n. 22/82, n. 10/97, n. 8/2007, n.
10/1999 e n. 119/2000


 






Volete
che siano abrogate (volete che sia abrogata) la
Legge 30 maggio 1973, n° 22, titolata “Determinazione delle
indennitŕ e relativi titoli a favore dei Consiglieri
regionali”
, nel testo risultante per effetto di modificazioni,
integrazioni ed interpretazioni autentiche successive, limitatamente
all'art. 3;
la Legge 30 maggio 1973, n° 23, titolata
“Modifiche alla Legge Regionale approvata nella seduta del 26
aprile 1973, concernente la determinazione delle indennitŕ e
relativi titoli a favore dei Consiglieri Regionali
”, nel testo
risultante per effetto di modificazioni, integrazioni ed
interpretazioni autentiche successive; la Legge 2 marzo 1972, n°
5, titolata “Trattamento economico di missione spettante ai
membri del Consiglio Regionale”
, nel testo risultante per
effetto di modificazioni, integrazioni ed interpretazioni autentiche
successive; la Legge 26 febbraio 1973, n° 9, titolata “Norme
sulla previdenza e il fondo di solidarietŕ a favore dei
consiglieri della Regione Abruzzo”
, nel testo risultante per
effetto di modificazioni, integrazioni ed interpretazioni autentiche
successive; la Legge 7 novembre 1973, n° 41, titolata “Nuove
norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietŕ a favore dei
consiglieri della Regione Abruzzo
”, nel testo risultante per
effetto di modificazioni, integrazioni ed interpretazioni autentiche
successive; la Legge 15 settembre 1981, n° 44 titolata “Modifiche
e integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78”;
la Legge 30
marzo 1982, n° 22, titolata “Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 30 luglio 1981, n. 24”;
la Legge 27 gennaio
1997, n° 10 titolata “Modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n.
22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18
luglio 1996, n. 54”;
la Legge 7 maggio 2007, n° 8, titolata
“Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi
politici”
, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, punto 1.
limitatamente alle parole: “fino alla conclusione della
legislatura”?






    

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

Ultime visite al Blog

ferra.danielepuntoeacapodgldekster14ginevra1154tranquillity83
 

Chi puň scrivere sul blog

Solo l'autore puň pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963