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Proposta di referendum numero uno
QUESITO
NUMERO UNO
Trattamenti
economici aggiuntivi e vitalizio dei Consiglieri Regionali
ABROGAZIONE:
L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive: n. 23/73, n. 5/72, n. 9/73,
n. 41/73, 24/81, n. 25/81, 44/81, n. 22/82, n. 10/97, n. 8/2007, n.
10/1999 e n. 119/2000
Volete
che siano abrogate (volete che sia abrogata) la
Legge 30 maggio 1973, n° 22, titolata “Determinazione delle
indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri
regionali”, nel testo risultante per effetto di modificazioni,
integrazioni ed interpretazioni autentiche successive, limitatamente
all'art. 3; la Legge 30 maggio 1973, n° 23, titolata
“Modifiche alla Legge Regionale approvata nella seduta del 26
aprile 1973, concernente la determinazione delle indennità e
relativi titoli a favore dei Consiglieri Regionali”, nel testo
risultante per effetto di modificazioni, integrazioni ed
interpretazioni autentiche successive; la Legge 2 marzo 1972, n°
5, titolata “Trattamento economico di missione spettante ai
membri del Consiglio Regionale”, nel testo risultante per
effetto di modificazioni, integrazioni ed interpretazioni autentiche
successive; la Legge 26 febbraio 1973, n° 9, titolata “Norme
sulla previdenza e il fondo di solidarietà a favore dei
consiglieri della Regione Abruzzo”, nel testo risultante per
effetto di modificazioni, integrazioni ed interpretazioni autentiche
successive; la Legge 7 novembre 1973, n° 41, titolata “Nuove
norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei
consiglieri della Regione Abruzzo”, nel testo risultante per
effetto di modificazioni, integrazioni ed interpretazioni autentiche
successive; la Legge 15 settembre 1981, n° 44 titolata “Modifiche
e integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78”; la Legge 30
marzo 1982, n° 22, titolata “Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 30 luglio 1981, n. 24”; la Legge 27 gennaio
1997, n° 10 titolata “Modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n.
22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18
luglio 1996, n. 54”; la Legge 7 maggio 2007, n° 8, titolata
“Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi
politici”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, punto 1.
limitatamente alle parole: “fino alla conclusione della
legislatura”?
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