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Proposta di referendum numero due
QUESITO
NUMERO DUE
INCARICHI
CONSULENZE E NOMINE ENTI STUMENTALI DELLA REGIONE
ABROGAZIONE:
Legge n. 16/73 e successive: n. 41/77, n.
37/2006, n. 18/2007, n. 27/2005,
Volete
che sia abrogata la Legge 11 aprile1973, n° 16 titolata “Norme
sul conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio
regionale e della Giunta regionale”, nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive; la Legge 11 agosto 1977, n° 41, titolata “Disciplina
per le nomine di competenza della Regione e per il conferimento di
incarichi”, nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
limitatamente alle seguenti parti: art. 1: limitatamente alle parole
“e le designazioni”, e
alle parole “a cariche e incarichi anche professionali”
e alle parole “di
norma”; art. 2, Comma 1,
limitatamente alle parole “e le designazioni”,
e alle parole “indicati dai gruppi consiliari”; art.
5, limitatamente alle parole: “o collegialmente”; la
Legge 15 novembre 2006, n° 37, titolata “Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n. 41: Disciplina per le
nomine di competenza della Regione per il conferimento degli
incarichi.”, limitatamente
alle seguenti parti: art. 1, Comma 1, punto 1: “Ad
esclusione di quelle di competenza del Presidente della Giunta
Regionale, le nomine di competenza della Giunta Regionale e
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono effettuate su
designazione dei Capigruppo. In assenza della designazione la nomina
è nulla.”; la Legge 25
giugno 2007, n.18, titolata “Modifiche ed integrazioni all'art. 3
della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: “Disciplina per le nomine
di competenza della regione per il conferimento degli incarichi”
come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37”, limitatamente
alle seguenti parti: art.1, Comma 1, limitatamente alle parole: “1
bis: “Sono escluse
dall'applicazione del comma 1 le nomine di competenza della Giunta
Regionale presso Enti, Aziende ed Organismi dipendenti che
presuppongono l'instaurarsi di rapporti di lavoro.”; la Legge Regionale 12 agosto 2005, n°
27, titolata “Nuove norme sulle nomine di competenza degli
organi di direzione politica della Regione Abruzzo”, nel testo
risultante per effetto delle di modificazioni ed integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2,
limitatamente alle parole: “Al fine di realizzare compiutamente
il riallineamento temporale”; art. 1, comma 2,
limitatamente alle parole: “salvo conferma nei successivi
quarantacinque giorni”; art. 1, comma 3, limitatamente alle
parole: “gli organi di direzione politica competenti
provvedono“, e alle parole: “alla ricostituzione degli
organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta
conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di
insediamento dei successori”: art. 2, comma 1, limitatamente
alle parole: “salvo conferma. Nei successivi quarantacinque
giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione
degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 1”; art. 2, comma 2, limitatamente alle parole:
“sulla base di criteri inerenti”; art. 2, comma 3,
limitatamente alle parole: “Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge”?
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