E' vero che
durante la malattia il lavoratore deve restare presso il proprio domicilio?
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L'art.
5 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (lo Statuto dei lavoratori), prevede la possibilità che il datore di lavoro svolga accertamenti in ordine alla malattia del dipendente; tale previsione ha trovato concreta applicazione con la legge
638/83, che ha introdotto le cosiddette fasce orarie di reperibilità, ovvero
gli orari nell'ambito dei quali il lavoratore malato deve restare presso il
proprio domicilio per consentire lo svolgimento della visita: 10.00-12-00 e
17.00-19.00 di tutti i giorni in cui si protrae la malattia, compresi i
festivi.
Le visite possono essere effettuate solo da medici
inviati dall'Usl o dall'Inps, e non direttamente dal datore di lavoro, che deve
solo inoltrare la richiesta agli organismi indicati.
Nel caso in cui la visita sia effettuata dal
soggetto autorizzato negli orari sopra indicati, ma il lavoratore non venga
reperito al proprio domicilio, il medico dovrà lasciare al lavoratore un avviso
con invito a presentarsi il giorno successivo presso l'Usl competente, salvo
che si tratti dell'ultimo giorno di malattia.
In ogni caso, l'assenza alla visita domiciliare
comporta la perdita del trattamento di malattia a carico dell'Inps per il
periodo antecedente alla visita, fino ad un massimo di 10 giorni.
Nel caso di assenza dalla visita domiciliare di
controllo, l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari da parte del
datore di lavoro, in aggiunta alla sanzione prevista dalla legge, sarà
legittima solo nel caso in cui sia espressamente prevista dal contratto
collettivo di lavoro.
Peraltro, entrambe le conseguenze sopra indicate
(perdita del trattamento di malattia e sanzione disciplinare) potranno
verificarsi solo quando l'assenza del lavoratore risulti ingiustificata.
La giurisprudenza ha ritenuto costituire
giustificato motivo di assenza il fatto di essersi recati dal proprio medico di
fiducia per ragioni attinenti la malattia.
Peraltro è bene precisare come alcune sentenze
ritengano giustificata l'assenza solo nel caso in cui l'orario di visita
ambulatoriale del medico di fiducia coincida con le fasce di reperibilità
Inviato da: orange1772
il 31/07/2008 alle 21:46
Inviato da: yama_san
il 24/07/2008 alle 22:03
Inviato da: sunny300
il 23/07/2008 alle 10:32
Inviato da: delfinoocchiblu
il 21/07/2008 alle 16:53
Inviato da: perla_blu1979
il 19/07/2008 alle 11:27