Creato da: comitatonofanghi il 17/08/2007
No al trasferimento dei rifiuti speciali industriali da Bagnoli a Piombino
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Riflessioni sull'accordo Bagnoli-Piombino
Post n°23 pubblicato il 28 Agosto 2007 da alessandropallini
In questi giorni ho seguito l’evoluzione della discussione sui fanghi di Bagnoli. Ho notato che i due schieramenti del si e del no si sono come fossilizzati nelle proprie posizioni e la popolazione si è divisa tra chi non vuole i rifiuti e chi vuole lo sviluppo di Piombino. Io credo che tutti non vorrebbero avere altri rifiuti e che tutti vogliano lo sviluppo di Piombino. Quello che dobbiamo invece discutere e spiegare è se questo è un buon accordo per risolvere i problemi locali e nazionali. Vorrei quindi fare delle considerazioni su quanto previsto dall’Accordo. Nel documento tecnico allegato all’ Accordo di Programma Quadro per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all’ interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio si riporta la storia del sito di Bagnoli: l’attività siderurgica a Bagnoli inizia nel 1905, tra il 1962 e il 1964 parte del tratto compreso tra i due pontili viene colmato dalla ITALSIDER SpA, in regime di concessione demaniale, alterando la naturale linea di costa. Nel 1991 l’attività industriale termina e l’impianto siderurgico viene definitivamente chiuso e nel 1994 si avvia il processo di riqualificazione dell’area a terra nonché dell’area marina antistante il sito industriale. La Legge 18 novembre 1996, n. 582 dispone che il Ministro dell'ambiente, entro centoottanta giorni, elabori il Piano di recupero ambientale – Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell’area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli. In ottemperanza a quanto disposto dal detto provvedimento, con Ordinanza n. 18 del 22/04/99, il Commissario di Governo per l’emergenza bonifica e rifiuti, impone alla società IRITECNA SpA (ex ITALSIDER) in qualità di soggetto concessionario, l’immediata messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati dell’area di colmata e dell’arenile di Bagnoli Coroglio, la bonifica dell’area marina antistante, nonché l’avvio degli interventi di ripristino previsti dalle concessioni demaniali. Contro tale ordinanza ITALSIDER SpA propone ricorso al TAR e ne ottiene la sospensione. Lo stato di compromissione ambientale dell’area in esame porta con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) al suo inserimento tra i siti di bonifica di interesse nazionale. Con il medesimo provvedimento normativo l’intervento di rimozione della colmata confluisce poi nel “Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli”. Per dare garanzie finanziarie all’attuazione del Piano, viene sottoscritto il 26 luglio 2002 un Accordo in base al quale l’Autorità Portuale di Napoli si impegna a smantellare ed acquisire i materiali derivanti dalla demolizione della colmata, a effettuare l’escavo, il trattamento dei materiali, e a procedere al trasporto degli stessi materiali nella zona portuale, al fine di un loro riutilizzo per opere di riempimento di competenza della medesima Autorità. Gli impegni non vengono rispettati per cui si sottoscrive un successivo Accordo di Programma in data 17 luglio 2003 nel quale l’Autorità Portuale di Napoli si impegna a concludere gli interventi previsti nel Piano di Completamento in 48 mesi, con l’ultimazione degli stessi entro giugno 2007. Rispetto a tali previsioni, si è registrato un generale ritardo, divenuto insostenibile nel momento in cui, nel corso dell’estate 2006, con provvedimento della Magistratura, viene disposto il divieto di fruizione degli arenili a nord e a sud della colmata a mare di Bagnoli, nonché il divieto di balneazione dello specchio d’acqua antistante detti arenili. Il divieto di fruizione degli arenili è da attribuire alla presenza di IPA e metalli pesanti, superiori ai limiti tabellari imposti dal DM 471/99, colonna A. Analogamente il divieto di balneazione dello specchio d’acqua antistante scaturisce dagli esiti del monitoraggio dei sedimenti e della colonna d’acqua, curato da ARPAC, che registra concentrazioni, in particolare dei metalli e degli IPA, valutati dall’Istituto Superiore di Sanità tali da rappresentare: “un rischio inaccettabile per la salute pubblica”. Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - finanziaria 2007 – (art. 1, commi 996 e 997) si definiscono le destinazione possibili dei sedimenti in ragione del livello di pericolosità dei medesimi. I fanghi di dragaggio classificati non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti (trattamenti di detossicizzazione), possono essere conferiti in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero. Nel caso in cui, al termine del refluimento, i fanghi classificati non pericolosi presentassero livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06, dovrà essere attivata la procedura prevista dallo stesso D. Lgs. per la bonifica. Da la Repubblica ( ed. Napoli, 9 marzo 2007): I dati dell´Arpac, riferiti in un promemoria al ministro dell´Ambiente On. Pecoraro, sono espliciti: «I risultati - c´è scritto nella relazione - sono lontani da quelli attesi. Il livello di inquinamento residuo da idrocarburi policromatici totale resta sempre del 90 per cento». Significa che la macchina "soil washing" utilizzata dalla ditta De Vizia - una variante al progetto di partenza - non riduce l´inquinamento presente nella sabbia. Secondo la relazione che Pecoraro può leggere da qualche giorno, ai veleni dell´Ilva l´intervento di pulizia gli fa il solletico: «Gli abbattimenti sono poco significativi»… La colmata va rimossa perché non esistono attualmente informazioni che indichino se il sistema di messa in sicurezza del 2003 abbia prodotto o meno un lavaggio dei sedimenti e dei suoli…. Arriviamo ad oggi: il Sindaco di Piombino e il ministro dell’Ambiente propongono il risanamento del Sito di Bagnoli. A Piombino come a Napoli, l’inquinamento ha la stessa natura in quanto i sedimenti sono quelli tipici dell’attività siderurgica, composti principalmente da metalli pesanti, idrocarburi, IPA. In entrambi i siti sono presenti quantità di fanghi classificati pericolosi, per l’alta concentrazione delle sostanze inquinanti. L’idea è quella di portare il materiale meno inquinato a Piombino (più di 2 milioni di metri cubi di materiale) dove verrà successivamente smaltito. In poco tempo così verrà ripristinato il litorale di Bagnoli e da due siti inquinati passeremo ad un solo sito inquinato. Poi Piombino rapidamente, secondo il citato Accordo di Programma Quadro, con i fondi assegnati dovrebbe liberarsi dei rifiuti propri e di quelli di Bagnoli. L’operazione Bagnoli-Piombino si presenta come una bonifica dei due siti, ma in effetti porta unicamente al trasferimento di rifiuti da un sito di interesse nazionale ad un altro (probabilmente di minore interesse nazionale). A Piombino è stata costituita la TAP (Tecnologie Ambientali Pulite) nel 1995 per trattare i rifiuti del proprio stabilimento siderurgico, ma attualmente non è ancora stata realizzata e forse sarà pronta nel 2009. E’ un accordo assurdo fuori da ogni logica: ogni sito dovrebbe provvedere alla propria bonifica e non si dovrebbero avere carichi di rifiuti che viaggiano nelle acque del nostro mare. Alessandro Pallini
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il 23/03/2008 alle 13:04
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il 05/01/2008 alle 21:17
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il 25/12/2007 alle 21:20
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il 24/12/2007 alle 13:26
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il 07/12/2007 alle 22:40