Blog
Un blog creato da dirittiedignita il 04/04/2011

Diritti e Dignità

la Giustizia al lavoro

 
 

AREA PERSONALE

 

TAG

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Luglio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 

 

Corso di Mediatore Professionista

Post n°27 pubblicato il 03 Aprile 2012 da dirittiedignita
 
Foto di dirittiedignita

 http://blog.libero.it/dirittiedignita

l' Associazione "Diritti e Dignità" 

in  convenzione  con

 Consilium Iustitiae

 Invita 

 

tutti gli operatori della giustizia a partecipare al Corso di Formazione di Mediatore Professionista, riservato dalla legge solo a chi sia in possesso di titolo di studio non inferiore alla Laurea triennale o di iscrizione a un Ordine o Collegio professionale 

  Il corso (max 30 persone) si svolgerà dal 12 ottobre 2012 al 27 ottobre 2012,  il Giovedì 25 ottobre e tutti i Venerdì dalle h. 14,00 alle h. 20,00 e i Sabato dalle  h. 10,00 alle h. 18,00 + prova finale di 4 ore

 Carpe diem ! !

per info contattare:  cell. 347.0961801 tel. 06.95558832


 Il Programma del corso di formazione di 50 ore ex DM 180/2010 per l'accesso alla professione di Mediatore Civile si svolgerà presso la sede di Roma -
Ist. Pio IX Aventino - Via di S. Prisca (z. Circo Massimo/FAO), con annesso servizio a richiesta di bar/tavola calda, e sarà così composto:

 durata complessiva 54 ore, con lezioni teoriche e pratiche (50 ore) e 4 ore per la verifica finale;
 corsi standard con lezioni un giovedì pomeriggio, i venerdì pomeriggio e tutta la giornata del sabato, per 3 settimane;
 formatori teorici e pratici accreditati dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010;
 classi a numero chiuso, con massimo 30 partecipanti;
 corrispettivo totale del corso euro 400,00, (esente da IVA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 663/72) comprensivo del materiale didattico; ulteriore sconto per gli operatori giudiziari;
  al superamento della prova valutativa finale agli allievi verrà rilasciata la certificazione di "Mediatore Civile Professionista", valida, dopo un tirocinio ai sensi del D.M. 145/2011, per l'iscrizione agli Organismi di Mediazione.

 Il corso è programmato come di seguito:
Parte teorica
 normativa nazionale,in materia di mediazione e conciliazione,
 normativa comunitaria e in materia di mediazione e conciliazione,
 normativa internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione,
 tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa,
 mediazione demandata dal giudice,
 efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione,forma,contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione,
 compiti e responsabilità del mediatore.
Parte pratica
 Prove partecipate dai discenti e simulazioni in aula di procedure di mediazione.
Prova finale
 Valutazione della durata di quattro ore articolata distintamente per la parte teorica e pratica

CHE COS'E' LA MEDIACONCILIAZIONE
La mediazione civile è il nuovo istituto giuridico introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili, caratterizzato da:
• le minime formalità richieste dal procedimento,
• i tempi molto rapidi (max 120 giorni),
• la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di condurre le parti a un accordo amichevole che componga la controversia, operando presso un Organismo di mediazione accreditato e vigilato dal Ministero della Giustizia.
La mediazione, distinguendosi nettamente dall'arbitrato e dalla stessa conciliazione, è una procedura volta a favorire l'accordo fra le parti prescindendo da chi ha ragione e chi ha torto, ma cercando di condurre le parti a una soluzione della controversia soddisfacente per tutti. Per favorire l'accordo, sono previsti incentivi per le parti, in particolare un'agevolazione fiscale in forma di credito d'imposta.
Già oggi la legge prevede che per gran parte delle materie esperire un tentativo di mediazione sia condizione per la successiva procedibilità, mentre da marzo 2012 questo varrà per la quasi totalità delle materie civili.
L'introduzione dell'istituto della Mediazione Civile, avvenuto a marzo 2011 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, rientra nel più ampio progetto di riforma della Giustizia Civile, con lo scopo dichiarato di deflazionare i Tribunali riducendo il numero di cause in ingresso ogni anno; per questo motivo sono stati istituiti Organismi di Mediazione pubblici e privati, dove i Mediatori Civili, professionisti terzi, imparziali e appositamente formati, possano condurre le parti a un accordo condiviso, conveniente per entrambe.


Associazione "Diritti e Dignità" Sede Legale: VIA STATILIO TAURO, 7                    00174 ROMA             CF: 97605410584
"Consilium Iustitiae" Sede Legale: VIA A. GRAMSCI, 16                                     80016 MARANO DI NAPOLI             CF: 95134330638

***************************************************
**************************************************
fonte www.giustizia.it

La mediazione civile e commerciale
La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.
La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta'. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia

Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.

Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d'Italia

Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito
presso gli organismi di mediazione
davanti alla Camera di conciliazione della Consob

Anche il ricorso all' Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d'Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).

Tipi di mediazione

La mediazione può essere:

- facoltativa, e cioé scelta dalle parti

- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione

- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria


Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:

diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari

e dal 20 marzo 2012 anche  per condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti  

Provvedimenti giudiziali urgenti

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia
L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione

Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni
La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all'avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Esito della mediazione

L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.


Proposta del mediatore

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell'organismo lo prevede.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.
L'importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall'articolo 16, comma 4.
Tabella A relativa al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000: € 65;

da €1.001 a € 5.000: €130;

da € 5.001 a € 10.000: € 240;

da € 10.001 a € 25.000: € 360;

da € 25.001 a € 50.000: € 600;

da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;

da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;

da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;

da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;

oltre € 5.000.000: € 9.200.


Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.
Considerazioni sui costi della mediazione
Le indennità dovute dalle parti all'organismo di conciliazione, da € 65 a € 9.200 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro, sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura.

In particolare:
Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge.
Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie.
I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti.
Riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilità.
La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell'indennità (es. se una parte è contumaciale).

 

 
 
 

Sei motivi per costituire un nuovo movimento politico che parta dalla giustizia.........

Post n°26 pubblicato il 13 Febbraio 2012 da dirittiedignita
 

Sei motivi per costituire un nuovo movimento politico che parta dal personale organizzato della Giustizia, nonché di tutta la P.A. e arrivi alla testa e alla pancia della collettività in favore del Servizio Pubblico!

(Che cosa ti porto a fare sul Monte Citorio se non mi vuoi più bene?)

******

L’atto Camera n. 1234 recante “Delega al governo per l’istituzione dell’ufficio per il processo, l’organizzazione e le funzioni del personale dell’Amministrazione giudiziaria, ecc., ecc. presentato all’inizio della legislatura (il 4 giugno 2008), proponeva l’istituzione dell’ufficio del processo e la riorganizzazione del lavoro delle cancellerie e segreterie giudiziarie anche attraverso il riconoscimento delle professionalità fattualmente maturate nel corso del tempo dai dipendenti operanti nel settore. Ciò, avrebbe permesso di assicurare una legittima quanto attesa progressione di carriera che avrebbe finalmente reso giustizia a tutti gli stessi.In data 2 dicembre 2011, ventuno deputati del PD - on. Ferranti prima firmataria – presentavano una nuova proposta di legge contraddistinta dal n. 4823 e rubricata: “Istituzione e disciplina dell’ufficio per il processo”. Ogni riferimento alla (ri)organizzazione e alle funzioni del personale dell’Amministrazione giudiziaria era integralmente scomparso dalla rubrica e dal corpo delle norme.E’ pur vero che nella relazione di presentazione al predetto disegno di legge compare un accenno all’esigenza di procedere anche a una programmazione triennale di assunzioni mediante concorso pubblico per introdurre nell’Organizzazione giudiziaria nuovo personale, nonché per assicurare il “contestuale riconoscimento della specifica qualificazione di una serie di attività e di competenze attribuite al personale giudiziario anche attraverso una connessa progressione funzionale ed economica”; peccato, però, che dette affermazioni restano una mera espressione d’intento politico, in quanto non hanno trovato la benché minima esplicitazione nell’articolato della proposta in esame.Era prevista, infatti, l’istituzione dell’ufficio del processo (inteso come un’articolazione delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici giudiziari); sono, altresì, previste le figure dei tirocinanti (da individuare tra possessori di laurea magistrale, praticanti avvocati e dottorandi); è stato istituito l’assistente del giudice beneficiante di una borsa di studio triennale pagata con le risorse del Ministero della giustizia. Tali soggetti dovrebbero aiutare il magistrato nella parte più qualificante del loro lavoro di ricerca e studio, ma… Niente viene, invece, normativamente previsto per il personale in servizio circa il giusto riconoscimento dei sacrifici fatti e di quelli in corso. Si continua a chiudere gli occhi sul fatto che molto del personale è già in grado di svolgere questa attività ritenuta come più qualificata. Sono tantissimi i casi in cui tutto ciò è regolarmente svolto nel silenzio “pudico” dei magistrati beneficiari. Quanti casi concreti si potrebbero raccontare! Sulla proposta di legge, non ci si può non esimere dall’esprimere un giudizio nettamente negativo per le seguenti ragioni:

1) Il disegno di legge intende realizzare un vecchio tentativo del personale di magistratura di far fronte a esigenze personalistiche più che di servizio nel tentativo di mascherare tali esigenze con quella di ridurre i tempi del processo. Seguendo la voluntas legislatoris la presenza di tirocinanti e assistenti dovrebbe contribuire a far lavorare meglio e in modo più veloce i magistrati, senza tener conto del fatto che gli stessi già dispongono di tutto il personale di ruolo presente. Nella relazione che accompagna l’anzidetto disegno di legge, si cita la sperimentazione avviata negli anni 2008 e 2009 presso alcuni uffici giudiziari milanesi per corroborare quanto in essa viene affermato, ritenendo che l’assegnazione di un tirocinante e di uno stagista ad ogni magistrato affidatario sia (addirittura) stata la ragione che ha permesso di abbattere il numero finale dei procedimenti pendenti nella misura del 7,8% per ciascuno di tali magistrati... Tali affermazioni sono apodittiche e meramente assertive; in poche parole, non sono credibili. Risulta, invece, che la percentuale di abbattimento è dovuto all’ulteriore sforzo garantito dal personale delle cancellerie nell’assistere la Giurisdizione! Si fa, inoltre, presente che la medesima sperimentazione adottata in Corte di cassazione non ha conseguito lo stesso sbandierato risultato, poiché ha consentito nel 2011 un ben più modesto incremento di produttività per singolo magistrato pari al 2,2% rispetto al precedente anno (fonte: CSC – ufficio di statistica, in Relazione sull’andamento della giustizia 2011). La Corte, infine, non azzarda alcun accostamento tra questo dato e la presenza di tirocinanti e convenzioni siglate con le Università pubbliche e private.

2) Nella più volte menzionata relazione al progetto di legge sono citati a mo’ di esempio alcune esperienze realizzate in Paesi stranieri la cui organizzazione giudiziaria avrebbe adottato figure assimilabili all’assistente del giudice, così come sviluppato nell’articolato della proposta legislativa. Tra queste, si è ricordato che in Francia esiste la figura del “secrétaire-greffier” (ndr, nel testo della relazione viene erroneamente riportato: secretaire gréffier), dimenticando, però, che tale soggetto è un funzionario dipendente di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria francese e retribuito dal Ministère de la Justice et des Libertés, anzi si tratterebbe dell’appellativo che avrebbe formalmente sostituito il nome di greffier, l’equivalente del cancelliere italiano. Si fa, inoltre, riferimento all’esperienza statunitense dimenticando, però, di rappresentare che il sistema statale e federale Nord americano si basa su ben altra impostazione. Se, infatti, è vero che il giudice statunitense ha a propria disposizione del personale di staff è anche vero che ciò è coerente con la posizione di tutti gli altri civil servant in servizio presso gli uffici giudiziari statunitensi. Si tratta cioè di personale assunto dal giudice e retribuito dal Tribunale o dalla Corte, ma a tutti gli effetti rientrante nella categoria del personale giudiziario e che tale sistema di reclutamento è comune a tutti i dipendenti federali e statali, poiché è risaputo che i Paesi di cultura e lingua anglosassone non conoscono le assunzioni mediante pubblico concorso così come le conosciamo in Italia. Tanto per essere chiari, anche il restante personale in servizio presso gli uffici giudiziari statunitensi è assunto dalla Corte, compreso il clerk of the court che, contrariamente a quanto si vuole far passare, non è un assistente del giudice chiamato a coordinare e dirigere il personale di gabinetto del giudice. Egli, infatti, è il primo funzionario amministrativo del Tribunale o della Corte anche con il compito di gestire, tra gli altri, l’intero personale giudiziario della Corte (fonte: Administrative Office of the U.S.A. Courts – Article III Judges Division). Giova, inoltre, precisare che se il modello da adottare dovrebbe essere quello statunitense, allora perché non adottare anche lo stesso regime relativo alla gestione del personale giudiziario. Questi, i nfatti, non rientra nel sistema del pubblico impiego federale ed è disciplinato secondo le direttive e la supervisione della Conferenza Giudiziaria e del Direttore dell’Ufficio Amministrativo (Administrative Office of the U.S.A. Courts) presieduta dal Presidente della Corte Suprema e da altri 26 giudici nominati tra i Presidenti delle Corti territoriali e giudici dei Tribunali distrettuali e sulla base di pochi specifici atti normativi non estensibili al resto dei pubblici dipendenti pubblici poiché se ne riconosce la specificità (d’altro canto, non era così anche nel nostro sistema giudiziario fino alla fine degli anni ’70? A tal riguardo, si ricorda che il R.D. n. 12 del 1941 disciplinante l’Ordinamento giudiziario, all’art. 3 ricorda che il personale delle cancellerie e delle segreterie è regolamentato con leggi speciali. Questo articolo non sarebbe ancora formalmente abrogato). Si tratta, insomma, di dipendenti che fanno parte a tutti gli effetti dell’Ordinamento giudiziario U.S.A. (1), a differenza di quanto previsto in Italia (nonostante la vigenza formale dell’art. 4 del R. D. 30.01.1941, n. 12, tanto è vero che molti manuali di diritto processuale riportano che il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie fa ancora parte dello stesso Ordinamento (2)).

3) La previsione di borse di studio di durata fino a tre anni sovvenzionate con le risorse dell’Amministrazione, senza neppure aver previsto uno studio di fattibilità e di copertura economico-finanziario, suona come una beffa nei confronti degli addetti alle cancellerie i quali si vedono rispondere di continuo dall’Amministrazione che le risorse economiche destinate al pagamento delle centinaia di ore straordinarie accumulate per sopperire alle solite croniche carenze di personale sono terminate. Il pagamento delle predette ore lavorate in eccedenza sono ormai pagate con ritardi che arrivano a superare anche i due anni, nonostante il credito sia esigibile già dal mese successivo a quello della prestazione lavorativa resa. Talvolta, l’unico modo per recuperare il sacrosanto corrispettivo è quello di affidarsi alle vie giudiziarie con l’ulteriore aggravio delle spese processuali per entrambi le parti in giudizio. Si è sempre affermato negli ultimi anni che mancavano le risorse per la c.d. “riqualificazione” di tutto il personale e che, a tal proposito, non era possibile poterle reperire mediante l’aumento del contributo unificato. Siamo pronti a scommettere che le risorse per pagare le borse di studio verranno stanziate mediante aumento del citato contributo o andando a pescare nel Fondo Giustizia. Se così dovesse essere, i lavoratori, ora, saprebbero bene quali fondi pignorare per ottenere i trattamenti economici accessori maturati o quelli relativi allo svolgimento delle mansioni superiori.

4) L’assegnazione di tirocinanti e assistenti comporterebbe dei costi gestionali e organizzativi non previsti e affrontati dalla proposta legislativa in oggetto, affidando la soluzione alla solita arcaica e arruffata improvvisazione di spirito tutto italico, soprattutto in ambito pubblico: chi verrebbe costretto a gestire i rapporti tra tali figure e gli uffici giudiziari? Ovviamente il personale di ruolo. Quali spazi andrebbero ad occupare considerato che molti uffici soffrono incredibilmente di carenze logistiche e, in non pochi casi, sia il personale di magistratura, sia il personale della cancellerie e segreterie non è ancora dotato di postazioni di lavoro degne del nome? (cfr, la Relazione sull’amministrazione della giustizia, anno 2011 presentata dal Primo Presidente della Corte di cassazione, pag. 296, sulle gravi insufficienze logistiche).

5)La proposta di legge n. 4823 prevede cha ogni borsista “del giudice” possa conseguire un attestato finale equiparabile al diploma di specializzazione in una disciplina giuridica di durata biennale, nonché al compimento riconosciuto di un anno di pratica forense. Ci si chiede perché questa equiparazione che opererebbe (una volta entrata in vigore) ope legis non è possibile poterla riconoscere anche a quei dipendenti che in possesso del titolo di studio adeguato lavorano da una vita negli stessi uffici giudiziari.

6)L’on. Ferranti, prima firmataria del PDL n. 4823 e già firmataria dell’atto Camera 1234 aveva pubblicamente promesso nella sede dell’Organizzazione sindacale Uidag - Uilpa presso il Ministero della giustizia, durante un incontro organizzato con alcuni rappresentanti dei dipendenti della giustizia, accompagnata dall’ on. Orlando – responsabile per la Giustizia del PD - che il perseguimento del progetto, poi estrinsecatosi nel disegno normativo in argomento, era stato stralciato dal programma del Partito Democratico o che in ogni caso non avrebbe avuto alcun seguito. Promessa (da politico) non mantenuta!In definitiva, il disegno di legge in questione appare improponibile così come concepito agli occhi dei lavoratori per le osservazioni prima riportate ed è altrettanto improponibile agli occhi della collettività poiché si vuole far credere che i problemi della giustizia possano essere affrontati e risolti con uno stuolo di «paggetti» - moderni tubicines, liticines, lÿricines, cornicines e littores - che andrebbero a “succhiare” le già scarse risorse economiche del Ministero della giustizia con il solo intento di realizzare una vecchia idea del corpo magistratuale ovvero quella di avere a propria disposizione e con i soldi dei contribuenti dei personalissimi segretari. Infine, e non per ultimo, appare poco corretto (per non usare altre espressioni gergali di natura “para”- semantiche) far passare nei confronti dell’opinione pubblica che le risposte concrete volte a recuperare i cronici ritardi del “servizio giustizia” possano passare in modo miracolistico attraverso una qualche tirocinante o assistente del giudice. Questa sensazione è confermata dal tono sensazionalistico con il quale i firmatari hanno deciso di esordire nella relazione che accompagna il disegno di legge, lì ove si afferma che la “durata media stimata dei processi ordinari in primo grado supera i mille giorni”. Peccato, però, che i dati forniti dalla Direzione Generale di statistica presso il Ministero della giustizia mostrano rilevazioni aggiornate al 3 novembre 2011 (dunque, in epoca antecedente alla presentazione del PDL 4823) non corrispondenti alle stime riportate dagli onorevoli firmatari. Dette rilevazioni statistiche, infatti, dimostrano durate notevolmente più ridotte in primo grado ché in materia civile: si va dai 353 giorni di media per i processi innanzi ai Giudici di pace, fino ai 470 giorni di media per quelli dei Tribunali, entrambi riferiti all’anno giudiziario 2010/2011.Anche per i processi penali le statistiche mostrano dati attestati su medie che si collocano di molto al di sotto dei mille giorni per il primo grado di giudizio.Per concludere, considerato che le forze politiche appaiono in ogni caso schiacciate sulle posizioni dei magistrati anche quando si tratta di continuare a garantire modelli organizzativi del lavoro riconducibili ad “incapacità addestrata” e a esigenze piuttosto personalistiche, anziché fare riferimento al Servizio giustizia come modello integrato fatto di tutti i suoi diversi elementi e operatori, nonché si mostra incapace di vedere e affrontare i reali problemi che gravano su questa tipologia di servizio pubblico, non resta dunque che intraprendere una strada in grado di condurre all’autorganizzazione democratica dei dipendenti pubblici e, in particolare, di quelli della Giustizia mediante la costituzione di un movimento politico capace di aprire gli occhi ai cittadini e far comprendere quali sono le vere inefficienze che immobilizzano l’antica Themis e le priorità da affrontare.

(1)- Si ricorda che oltre ad avere uno stipendio degno del nome compreso tra i 31,315.00 e i 40,706 $ all’anno, i Clerk (OA) hanno una serie sconcertante di benefitts che vanno dal pagamento parziale delle vacanze, alle forme integrative delle polizze base per la salute del dipendente e dei suoi familiari, possibilità di ricore al telelavoro e altri ancora.

(2)- Ex multis, Gramaglia D., Diritto processuale civile. Manuale breve, Giuffrè Editore, 2011, pag. 125.

Associazione Diritti & Dignità

 
 
 

Corso di Mediatore

Post n°25 pubblicato il 24 Gennaio 2012 da dirittiedignita
 
Foto di dirittiedignita

 http://blog.libero.it/dirittiedignita

l' Associazione "Diritti e Dignità" 

in  convenzione  con

 Consilium Iustitiae

 Invita 

 

tutti gli operatori della giustizia a partecipare al Corso di Formazione di Mediatore Professionista, riservato dalla legge solo a chi sia in possesso di titolo di studio non inferiore alla Laurea triennale o di iscrizione a un Ordine o Collegio professionale 

  Il corso (max 30 persone) si svolgerà dal 16 marzo 2012 al 31 marzo 2012,  il Giovedì 22 maggio e tutti i Venerdì dalle h. 14,00 alle h. 20,00 e i Sabato dalle h. 10,00 alle h. 18,00

 Carpe diem ! !

 per info contattare:   cell. 347- 0961801      tel. 06 - 95558832


 Il Programma del corso di formazione di 50 ore ex DM 180/2010 per l'accesso alla professione di Mediatore Civile si svolgerà presso la sede di Roma -
Ist. Pio IX Aventino - Via di S. Prisca (z. Circo Massimo/FAO), con annesso servizio a richiesta di bar/tavola calda, e sarà così composto:

 durata complessiva 54 ore, con lezioni teoriche e pratiche (50 ore) e 4 ore per la verifica finale;
 corsi standard con lezioni dal giovedì pomeriggio al venerdì pomeriggio e tutta la giornata del sabato, per 3 settimane;
 formatori teorici e pratici accreditati dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010;
 classi a numero chiuso, con massimo 30 partecipanti;
 corrispettivo totale del corso euro 450,00, (esente da IVA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 663/72) comprensivo del materiale didattico; ulteriore sconto per gli operatori giudiziari;
  al superamento della prova valutativa finale agli allievi verrà rilasciata la certificazione di "Mediatore Civile Professionista", valida, dopo un tirocinio ai sensi del D.M. 145/2011, per l'iscrizione agli Organismi di Mediazione.

 Il corso è programmato come di seguito:
Parte teorica
 normativa nazionale,in materia di mediazione e conciliazione,
 normativa comunitaria e in materia di mediazione e conciliazione,
 normativa internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione,
 tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa,
 mediazione demandata dal giudice,
 efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione,forma,contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione,
 compiti e responsabilità del mediatore.
Parte pratica
 Prove partecipate dai discenti e simulazioni in aula di procedure di mediazione.
Prova finale
 Valutazione della durata di quattro ore articolata distintamente per la parte teorica e pratica

CHE COS'E' LA MEDIACONCILIAZIONE
La mediazione civile è il nuovo istituto giuridico introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili, caratterizzato da:
• le minime formalità richieste dal procedimento,
• i tempi molto rapidi (max 120 giorni),
• la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di condurre le parti a un accordo amichevole che componga la controversia, operando presso un Organismo di mediazione accreditato e vigilato dal Ministero della Giustizia.
La mediazione, distinguendosi nettamente dall'arbitrato e dalla stessa conciliazione, è una procedura volta a favorire l'accordo fra le parti prescindendo da chi ha ragione e chi ha torto, ma cercando di condurre le parti a una soluzione della controversia soddisfacente per tutti. Per favorire l'accordo, sono previsti incentivi per le parti, in particolare un'agevolazione fiscale in forma di credito d'imposta.
Già oggi la legge prevede che per gran parte delle materie esperire un tentativo di mediazione sia condizione per la successiva procedibilità, mentre da marzo 2012 questo varrà per la quasi totalità delle materie civili.
L'introduzione dell'istituto della Mediazione Civile, avvenuto a marzo 2011 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, rientra nel più ampio progetto di riforma della Giustizia Civile, con lo scopo dichiarato di deflazionare i Tribunali riducendo il numero di cause in ingresso ogni anno; per questo motivo sono stati istituiti Organismi di Mediazione pubblici e privati, dove i Mediatori Civili, professionisti terzi, imparziali e appositamente formati, possano condurre le parti a un accordo condiviso, conveniente per entrambe.


Associazione "Diritti e Dignità" Sede Legale: VIA STATILIO TAURO, 7 - 00174 ROMA                      CF: 97605410584
"Consilium Iustitiae" Sede Legale: VIA A. GRAMSCI, 16 - 80016 MARANO DI NAPOLI                  CF: 95134330638

***************************************************
**************************************************
fonte www.giustizia.it

La mediazione civile e commerciale
La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.
La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta'. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia

Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.

Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d'Italia

Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito
presso gli organismi di mediazione
davanti alla Camera di conciliazione della Consob

Anche il ricorso all' Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d'Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).

Tipi di mediazione

La mediazione può essere:

- facoltativa, e cioé scelta dalle parti

- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione

- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria


Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:

diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari                                                    
condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti   (entrati in vigore dal 20 marzo 2012 )

Provvedimenti giudiziali urgenti

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia
L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione

Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni
La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all'avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Esito della mediazione

L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.


Proposta del mediatore

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell'organismo lo prevede.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.
L'importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall'articolo 16, comma 4.
Tabella A relativa al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000: € 65;

da €1.001 a € 5.000: €130;

da € 5.001 a € 10.000: € 240;

da € 10.001 a € 25.000: € 360;

da € 25.001 a € 50.000: € 600;

da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;

da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;

da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;

da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;

oltre € 5.000.000: € 9.200.


Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.
Considerazioni sui costi della mediazione
Le indennità dovute dalle parti all'organismo di conciliazione, da € 65 a € 9.200 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro, sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura.

In particolare:
Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge.
Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie.
I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti.
Riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilità.
La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell'indennità (es. se una parte è contumaciale).

 

 
 
 

Corso Di Mediatore Professionista

Post n°24 pubblicato il 13 Dicembre 2011 da dirittiedignita
 
Foto di dirittiedignita

 

 http://blog.libero.it/dirittiedignita

l' Associazione "Diritti e Dignità" 

in  convenzione  con

 Consilium Iustitiae

 Invita 

tutti gli operatori della giustizia a partecipare al Corso di Formazione di Mediatore Professionista, riservato dalla legge solo a chi sia in possesso di titolo di studio non inferiore alla Laurea triennale o di iscrizione a un Ordine o Collegio professionale 

  Il corso (max 30 persone) si svolgerà dal 13 gennaio 2012 al 28 gennaio 2012,  tutti Giovedì  e Venerdì dalle h. 14,00 alle h. 20,00 e i Sabato dalle h. 10,00 alle h. 18,00

 Carpe diem ! !

 per info contattare:   cell. 347- 0961801      tel. 06 - 95558832


 Il Programma del corso di formazione di 50 ore ex DM 180/2010 per l'accesso alla professione di Mediatore Civile si svolgerà presso la sede di Roma -
Ist. Pio IX Aventino - Via di S. Prisca (z. Circo Massimo/FAO), con annesso servizio a richiesta di bar/tavola calda, e sarà così composto:

 durata complessiva 54 ore, con lezioni teoriche e pratiche (50 ore) e 4 ore per la verifica finale;
 corsi standard con lezioni dal giovedì pomeriggio al venerdì pomeriggio e tutta la giornata del sabato, per 3 settimane;
 formatori teorici e pratici accreditati dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010;
 classi a numero chiuso, con massimo 30 partecipanti;
 corrispettivo totale del corso euro 450,00, (esente da IVA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 663/72) comprensivo del materiale didattico; ulteriore sconto per gli operatori giudiziari;
  al superamento della prova valutativa finale agli allievi verrà rilasciata la certificazione di "Mediatore Civile Professionista", valida, dopo un tirocinio ai sensi del D.M. 145/2011, per l'iscrizione agli Organismi di Mediazione.

 Il corso è programmato come di seguito:
Parte teorica
 normativa nazionale,in materia di mediazione e conciliazione,
 normativa comunitaria e in materia di mediazione e conciliazione,
 normativa internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione,
 tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa,
 mediazione demandata dal giudice,
 efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione,forma,contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione,
 compiti e responsabilità del mediatore.
Parte pratica
 Prove partecipate dai discenti e simulazioni in aula di procedure di mediazione.
Prova finale
 Valutazione della durata di quattro ore articolata distintamente per la parte teorica e pratica

CHE COS'E' LA MEDIACONCILIAZIONE
La mediazione civile è il nuovo istituto giuridico introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili, caratterizzato da:
• le minime formalità richieste dal procedimento,
• i tempi molto rapidi (max 120 giorni),
• la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di condurre le parti a un accordo amichevole che componga la controversia, operando presso un Organismo di mediazione accreditato e vigilato dal Ministero della Giustizia.
La mediazione, distinguendosi nettamente dall'arbitrato e dalla stessa conciliazione, è una procedura volta a favorire l'accordo fra le parti prescindendo da chi ha ragione e chi ha torto, ma cercando di condurre le parti a una soluzione della controversia soddisfacente per tutti. Per favorire l'accordo, sono previsti incentivi per le parti, in particolare un'agevolazione fiscale in forma di credito d'imposta.
Già oggi la legge prevede che per gran parte delle materie esperire un tentativo di mediazione sia condizione per la successiva procedibilità, mentre da marzo 2012 questo varrà per la quasi totalità delle materie civili.
L'introduzione dell'istituto della Mediazione Civile, avvenuto a marzo 2011 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, rientra nel più ampio progetto di riforma della Giustizia Civile, con lo scopo dichiarato di deflazionare i Tribunali riducendo il numero di cause in ingresso ogni anno; per questo motivo sono stati istituiti Organismi di Mediazione pubblici e privati, dove i Mediatori Civili, professionisti terzi, imparziali e appositamente formati, possano condurre le parti a un accordo condiviso, conveniente per entrambe.


Associazione "Diritti e Dignità" Sede Legale: VIA STATILIO TAURO, 7 - 00174 ROMA                      CF: 97605410584
"Consilium Iustitiae" Sede Legale: VIA A. GRAMSCI, 16 - 80016 MARANO DI NAPOLI                  CF: 95134330638

***************************************************
**************************************************
fonte www.giustizia.it

La mediazione civile e commerciale
La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.
La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta'. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia

Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.

Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d'Italia

Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito
presso gli organismi di mediazione
davanti alla Camera di conciliazione della Consob

Anche il ricorso all' Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d'Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).

Tipi di mediazione

La mediazione può essere:

- facoltativa, e cioé scelta dalle parti

- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione

- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria


Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:

diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari

L'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.

Provvedimenti giudiziali urgenti

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia
L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione

Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni
La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all'avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Esito della mediazione

L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.


Proposta del mediatore

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell'organismo lo prevede.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.
L'importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall'articolo 16, comma 4.
Tabella A relativa al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000: € 65;

da €1.001 a € 5.000: €130;

da € 5.001 a € 10.000: € 240;

da € 10.001 a € 25.000: € 360;

da € 25.001 a € 50.000: € 600;

da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;

da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;

da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;

da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;

oltre € 5.000.000: € 9.200.


Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.
Considerazioni sui costi della mediazione
Le indennità dovute dalle parti all'organismo di conciliazione, da € 65 a € 9.200 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro, sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura.

In particolare:
Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge.
Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie.
I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti.
Riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilità.
La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell'indennità (es. se una parte è contumaciale).

 
 
 

Corso di Formazione di Mediatore Professionista

Post n°23 pubblicato il 26 Settembre 2011 da dirittiedignita
Foto di dirittiedignita

http://blog.libero.it/dirittiedignita

l' Associazione "Diritti e Dignità" 

in  convenzione  con

 Consilium Iustitiae

  Invita

        tutti gli operatori della giustizia a partecipare al Corso di Formazione di     Mediatore Professionista, riservato dalla legge solo a chi sia in possesso di titolo di studio non inferiore alla Laurea triennale o di iscrizione a un Ordine o Collegio professionale

 

Il corso (max 30 persone) si svolgerà dal 13 Ottobre 2011  al 29 ottobre 2011  tutti i Giovedì e Venerdì         dalle h. 16,00 alle h. 20,00 e i Sabato dalle                 h. 10,00  alle h. 18,00

 

Carpe diem ! !

 per info contattare:           cell. 347- 0961801                tel. 06 - 95558832

                       

Il Programma del corso di formazione di 50 ore ex DM 180/2010 per l’accesso   alla professione di Mediatore Civile si svolgerà presso la sede di Roma –

Ist. Pio IX Aventino – Via di S. Prisca (z. Circo Massimo/FAO), con annesso servizio a richiesta di bar/tavola calda, e sarà così composto:

 

§ durata complessiva 54 ore, con lezioni teoriche e pratiche (50 ore) e 4 ore per la verifica finale;

§ corsi standard con lezioni dal giovedì pomeriggio al venerdì pomeriggio e tutta la giornata del sabato, per 3 settimane;

§ formatori teorici e pratici accreditati dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010;

§ classi a numero chiuso, con massimo 30 partecipanti;

§ corrispettivo totale del corso euro 550,00, (esente da IVA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 663/72) comprensivo del materiale didattico;

§ sconto di 150 € sul corrispettivo in favore degli operatori della Giustizia, con iscrizione in qualità di socio-sostenitore all’Associazione “Diritti e Dignità” e corresponsione della quota di € 10.00 ;  

§ al superamento della prova valutativa finale agli allievi verrà rilasciata la certificazione di "Mediatore Civile Professionista", valida, dopo un tirocinio ai sensi del D.M. 145/2011, per l'iscrizione agli Organismi di Mediazione.

 

 Il corso è programmato come di seguito:

Parte teorica

§ normativa nazionale,in materia di mediazione e conciliazione,

§ normativa comunitaria e in materia di mediazione e conciliazione,

§ normativa internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione,

§ tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, 

§ mediazione demandata dal giudice,

§ efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione,forma,contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo  di conciliazione,

§ compiti e responsabilità del mediatore.

Parte pratica

§ Prove partecipate dai discenti e simulazioni in aula di  procedure di mediazione.

Prova finale

§ Valutazione della durata di quattro ore articolata distintamente per la parte teorica e pratica

 

CHE COS’E’ LA MEDIACONCILIAZIONE

La mediazione civile è il nuovo istituto giuridico introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili, caratterizzato da:

•   le minime formalità richieste dal procedimento,

•   i tempi molto rapidi (max 120 giorni),

•   la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di condurre le parti a un accordo amichevole che componga la controversia, operando presso un Organismo di mediazione accreditato e vigilato dal Ministero della Giustizia.

La mediazione, distinguendosi nettamente dall'arbitrato e dalla stessa conciliazione, è una procedura volta a favorire l'accordo fra le parti prescindendo da chi ha ragione e chi ha torto, ma cercando di condurre le parti a una soluzione della controversia soddisfacente per tutti. Per favorire l'accordo, sono previsti incentivi per le parti, in particolare un'agevolazione fiscale in forma di credito d'imposta.

Già oggi la legge prevede che per gran parte delle materie esperire un tentativo di mediazione sia condizione per la successiva procedibilità, mentre da marzo 2012 questo varrà per la quasi totalità delle materie civili.

L’introduzione dell’istituto della Mediazione Civile, avvenuto a marzo 2011 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, rientra nel più ampio progetto di riforma della Giustizia Civile, con lo scopo dichiarato di deflazionare i Tribunali riducendo il numero di cause in ingresso ogni anno; per questo motivo sono stati istituiti Organismi di Mediazione pubblici e privati, dove i Mediatori Civili, professionisti terzi, imparziali e appositamente formati, possano condurre le parti a un accordo condiviso, conveniente per entrambe.

Associazione “Diritti e Dignità”  

Sede Legale: VIA STATILIO TAURO, 7 -  00174  ROMA  CF: 97605410584

  “Consilium Iustitiae”                

Sede Legale: VIA A. GRAMSCI, 16 -  80016 MARANO DI NAPOLI  CF:  95134330638

                                                                      

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
Successivi »
 
 

CERCA IN QUESTO BLOG

  Trova
 

ULTIME VISITE AL BLOG

peperoncininocanzanomario7fififasan_gasmassimoturtulicikmjidantonella.pisciottastudiolegale_parentedirittiedignitaludovico.atbigrichieStatuto70comlavgiustizialiomax1
 

I MIEI LINK PREFERITI

CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 

COMUNICATI DELL'ASSOCIAZIONE

 

"blog.libero/dirittiedignità" è un weblog di informazioni, segnalazioni, produzioni dei soci dell'Associazione "Diritti e Dignità" (regolarmente registrata), stralci dalla stampa e dal web. Per inviare  articoli, segnalazioni, informazioni, oppure per suggerimenti e richieste, scrivici un'email a dirittiedignita@libero.it

In questa pagina sono disponibili i post pubblicati più di recente. Per contenuti di periodi precedenti cerca negli Archivi - se conosci la data che ti interessa - altrimenti utilizza il box di ricerca di "cerca in questo blog" qui a dx.
Questo weblog è pubblicato nell'osservanza degli articoli 65 e 70 della Legge 633.41 e della Licenza Creative Commons  qui a dx. Le immagini e la grande maggioranza dei testi sono state scaricati da Internet e quindi ritenuti di dominio pubblico. Se si desidera chiederne la rimozione è sufficiente scrivere alla redazione.

Chiunque è libero di trarre da "blog.libero/dirittiedignita" materiali dal pubblicare sui social network come facebook o altrove ed è anzi invitato a farlo. E' richiesto però che si citi sempre "blog.libero.it/dirittiedignita" come fonte e che si pubblichi anche un link alla pagina originale.

A CAUSA DELLE NOSTRE CONCRETE  - E LIMITATE - POSSIBILITÀ REDAZIONALI, TUTTE LE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E COMUNICAZIONI DI EVENTI CULTURALI CONCERTI MOSTRE SPETTACOLI INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI E SINGOLI COLLEGATI ALLA NOSTRA RICERCA - SEMPRE GRADITE - SARANNO ADESSO GESTITE SEPARATAMENTE E COMPARIRANNO SU "SPAZI" . LE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE VANNO INVIATE - ESCLUSIVAMENTE PER POSTA ELETTRONICA - AL NUOVO INDIRIZZO: info@dirittiedignita.com.

 

 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963