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Sei motivi per costituire un nuovo movimento politico che parta dalla giustizia.........

Post n°26 pubblicato il 13 Febbraio 2012 da dirittiedignita
 

Sei motivi per costituire un nuovo movimento politico che parta dal personale organizzato della Giustizia, nonché di tutta la P.A. e arrivi alla testa e alla pancia della collettività in favore del Servizio Pubblico!

(Che cosa ti porto a fare sul Monte Citorio se non mi vuoi più bene?)

******

L’atto Camera n. 1234 recante “Delega al governo per l’istituzione dell’ufficio per il processo, l’organizzazione e le funzioni del personale dell’Amministrazione giudiziaria, ecc., ecc. presentato all’inizio della legislatura (il 4 giugno 2008), proponeva l’istituzione dell’ufficio del processo e la riorganizzazione del lavoro delle cancellerie e segreterie giudiziarie anche attraverso il riconoscimento delle professionalità fattualmente maturate nel corso del tempo dai dipendenti operanti nel settore. Ciò, avrebbe permesso di assicurare una legittima quanto attesa progressione di carriera che avrebbe finalmente reso giustizia a tutti gli stessi.In data 2 dicembre 2011, ventuno deputati del PD - on. Ferranti prima firmataria – presentavano una nuova proposta di legge contraddistinta dal n. 4823 e rubricata: “Istituzione e disciplina dell’ufficio per il processo”. Ogni riferimento alla (ri)organizzazione e alle funzioni del personale dell’Amministrazione giudiziaria era integralmente scomparso dalla rubrica e dal corpo delle norme.E’ pur vero che nella relazione di presentazione al predetto disegno di legge compare un accenno all’esigenza di procedere anche a una programmazione triennale di assunzioni mediante concorso pubblico per introdurre nell’Organizzazione giudiziaria nuovo personale, nonché per assicurare il “contestuale riconoscimento della specifica qualificazione di una serie di attività e di competenze attribuite al personale giudiziario anche attraverso una connessa progressione funzionale ed economica”; peccato, però, che dette affermazioni restano una mera espressione d’intento politico, in quanto non hanno trovato la benché minima esplicitazione nell’articolato della proposta in esame.Era prevista, infatti, l’istituzione dell’ufficio del processo (inteso come un’articolazione delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici giudiziari); sono, altresì, previste le figure dei tirocinanti (da individuare tra possessori di laurea magistrale, praticanti avvocati e dottorandi); è stato istituito l’assistente del giudice beneficiante di una borsa di studio triennale pagata con le risorse del Ministero della giustizia. Tali soggetti dovrebbero aiutare il magistrato nella parte più qualificante del loro lavoro di ricerca e studio, ma… Niente viene, invece, normativamente previsto per il personale in servizio circa il giusto riconoscimento dei sacrifici fatti e di quelli in corso. Si continua a chiudere gli occhi sul fatto che molto del personale è già in grado di svolgere questa attività ritenuta come più qualificata. Sono tantissimi i casi in cui tutto ciò è regolarmente svolto nel silenzio “pudico” dei magistrati beneficiari. Quanti casi concreti si potrebbero raccontare! Sulla proposta di legge, non ci si può non esimere dall’esprimere un giudizio nettamente negativo per le seguenti ragioni:

1) Il disegno di legge intende realizzare un vecchio tentativo del personale di magistratura di far fronte a esigenze personalistiche più che di servizio nel tentativo di mascherare tali esigenze con quella di ridurre i tempi del processo. Seguendo la voluntas legislatoris la presenza di tirocinanti e assistenti dovrebbe contribuire a far lavorare meglio e in modo più veloce i magistrati, senza tener conto del fatto che gli stessi già dispongono di tutto il personale di ruolo presente. Nella relazione che accompagna l’anzidetto disegno di legge, si cita la sperimentazione avviata negli anni 2008 e 2009 presso alcuni uffici giudiziari milanesi per corroborare quanto in essa viene affermato, ritenendo che l’assegnazione di un tirocinante e di uno stagista ad ogni magistrato affidatario sia (addirittura) stata la ragione che ha permesso di abbattere il numero finale dei procedimenti pendenti nella misura del 7,8% per ciascuno di tali magistrati... Tali affermazioni sono apodittiche e meramente assertive; in poche parole, non sono credibili. Risulta, invece, che la percentuale di abbattimento è dovuto all’ulteriore sforzo garantito dal personale delle cancellerie nell’assistere la Giurisdizione! Si fa, inoltre, presente che la medesima sperimentazione adottata in Corte di cassazione non ha conseguito lo stesso sbandierato risultato, poiché ha consentito nel 2011 un ben più modesto incremento di produttività per singolo magistrato pari al 2,2% rispetto al precedente anno (fonte: CSC – ufficio di statistica, in Relazione sull’andamento della giustizia 2011). La Corte, infine, non azzarda alcun accostamento tra questo dato e la presenza di tirocinanti e convenzioni siglate con le Università pubbliche e private.

2) Nella più volte menzionata relazione al progetto di legge sono citati a mo’ di esempio alcune esperienze realizzate in Paesi stranieri la cui organizzazione giudiziaria avrebbe adottato figure assimilabili all’assistente del giudice, così come sviluppato nell’articolato della proposta legislativa. Tra queste, si è ricordato che in Francia esiste la figura del “secrétaire-greffier” (ndr, nel testo della relazione viene erroneamente riportato: secretaire gréffier), dimenticando, però, che tale soggetto è un funzionario dipendente di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria francese e retribuito dal Ministère de la Justice et des Libertés, anzi si tratterebbe dell’appellativo che avrebbe formalmente sostituito il nome di greffier, l’equivalente del cancelliere italiano. Si fa, inoltre, riferimento all’esperienza statunitense dimenticando, però, di rappresentare che il sistema statale e federale Nord americano si basa su ben altra impostazione. Se, infatti, è vero che il giudice statunitense ha a propria disposizione del personale di staff è anche vero che ciò è coerente con la posizione di tutti gli altri civil servant in servizio presso gli uffici giudiziari statunitensi. Si tratta cioè di personale assunto dal giudice e retribuito dal Tribunale o dalla Corte, ma a tutti gli effetti rientrante nella categoria del personale giudiziario e che tale sistema di reclutamento è comune a tutti i dipendenti federali e statali, poiché è risaputo che i Paesi di cultura e lingua anglosassone non conoscono le assunzioni mediante pubblico concorso così come le conosciamo in Italia. Tanto per essere chiari, anche il restante personale in servizio presso gli uffici giudiziari statunitensi è assunto dalla Corte, compreso il clerk of the court che, contrariamente a quanto si vuole far passare, non è un assistente del giudice chiamato a coordinare e dirigere il personale di gabinetto del giudice. Egli, infatti, è il primo funzionario amministrativo del Tribunale o della Corte anche con il compito di gestire, tra gli altri, l’intero personale giudiziario della Corte (fonte: Administrative Office of the U.S.A. Courts – Article III Judges Division). Giova, inoltre, precisare che se il modello da adottare dovrebbe essere quello statunitense, allora perché non adottare anche lo stesso regime relativo alla gestione del personale giudiziario. Questi, i nfatti, non rientra nel sistema del pubblico impiego federale ed è disciplinato secondo le direttive e la supervisione della Conferenza Giudiziaria e del Direttore dell’Ufficio Amministrativo (Administrative Office of the U.S.A. Courts) presieduta dal Presidente della Corte Suprema e da altri 26 giudici nominati tra i Presidenti delle Corti territoriali e giudici dei Tribunali distrettuali e sulla base di pochi specifici atti normativi non estensibili al resto dei pubblici dipendenti pubblici poiché se ne riconosce la specificità (d’altro canto, non era così anche nel nostro sistema giudiziario fino alla fine degli anni ’70? A tal riguardo, si ricorda che il R.D. n. 12 del 1941 disciplinante l’Ordinamento giudiziario, all’art. 3 ricorda che il personale delle cancellerie e delle segreterie è regolamentato con leggi speciali. Questo articolo non sarebbe ancora formalmente abrogato). Si tratta, insomma, di dipendenti che fanno parte a tutti gli effetti dell’Ordinamento giudiziario U.S.A. (1), a differenza di quanto previsto in Italia (nonostante la vigenza formale dell’art. 4 del R. D. 30.01.1941, n. 12, tanto è vero che molti manuali di diritto processuale riportano che il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie fa ancora parte dello stesso Ordinamento (2)).

3) La previsione di borse di studio di durata fino a tre anni sovvenzionate con le risorse dell’Amministrazione, senza neppure aver previsto uno studio di fattibilità e di copertura economico-finanziario, suona come una beffa nei confronti degli addetti alle cancellerie i quali si vedono rispondere di continuo dall’Amministrazione che le risorse economiche destinate al pagamento delle centinaia di ore straordinarie accumulate per sopperire alle solite croniche carenze di personale sono terminate. Il pagamento delle predette ore lavorate in eccedenza sono ormai pagate con ritardi che arrivano a superare anche i due anni, nonostante il credito sia esigibile già dal mese successivo a quello della prestazione lavorativa resa. Talvolta, l’unico modo per recuperare il sacrosanto corrispettivo è quello di affidarsi alle vie giudiziarie con l’ulteriore aggravio delle spese processuali per entrambi le parti in giudizio. Si è sempre affermato negli ultimi anni che mancavano le risorse per la c.d. “riqualificazione” di tutto il personale e che, a tal proposito, non era possibile poterle reperire mediante l’aumento del contributo unificato. Siamo pronti a scommettere che le risorse per pagare le borse di studio verranno stanziate mediante aumento del citato contributo o andando a pescare nel Fondo Giustizia. Se così dovesse essere, i lavoratori, ora, saprebbero bene quali fondi pignorare per ottenere i trattamenti economici accessori maturati o quelli relativi allo svolgimento delle mansioni superiori.

4) L’assegnazione di tirocinanti e assistenti comporterebbe dei costi gestionali e organizzativi non previsti e affrontati dalla proposta legislativa in oggetto, affidando la soluzione alla solita arcaica e arruffata improvvisazione di spirito tutto italico, soprattutto in ambito pubblico: chi verrebbe costretto a gestire i rapporti tra tali figure e gli uffici giudiziari? Ovviamente il personale di ruolo. Quali spazi andrebbero ad occupare considerato che molti uffici soffrono incredibilmente di carenze logistiche e, in non pochi casi, sia il personale di magistratura, sia il personale della cancellerie e segreterie non è ancora dotato di postazioni di lavoro degne del nome? (cfr, la Relazione sull’amministrazione della giustizia, anno 2011 presentata dal Primo Presidente della Corte di cassazione, pag. 296, sulle gravi insufficienze logistiche).

5)La proposta di legge n. 4823 prevede cha ogni borsista “del giudice” possa conseguire un attestato finale equiparabile al diploma di specializzazione in una disciplina giuridica di durata biennale, nonché al compimento riconosciuto di un anno di pratica forense. Ci si chiede perché questa equiparazione che opererebbe (una volta entrata in vigore) ope legis non è possibile poterla riconoscere anche a quei dipendenti che in possesso del titolo di studio adeguato lavorano da una vita negli stessi uffici giudiziari.

6)L’on. Ferranti, prima firmataria del PDL n. 4823 e già firmataria dell’atto Camera 1234 aveva pubblicamente promesso nella sede dell’Organizzazione sindacale Uidag - Uilpa presso il Ministero della giustizia, durante un incontro organizzato con alcuni rappresentanti dei dipendenti della giustizia, accompagnata dall’ on. Orlando – responsabile per la Giustizia del PD - che il perseguimento del progetto, poi estrinsecatosi nel disegno normativo in argomento, era stato stralciato dal programma del Partito Democratico o che in ogni caso non avrebbe avuto alcun seguito. Promessa (da politico) non mantenuta!In definitiva, il disegno di legge in questione appare improponibile così come concepito agli occhi dei lavoratori per le osservazioni prima riportate ed è altrettanto improponibile agli occhi della collettività poiché si vuole far credere che i problemi della giustizia possano essere affrontati e risolti con uno stuolo di «paggetti» - moderni tubicines, liticines, lÿricines, cornicines e littores - che andrebbero a “succhiare” le già scarse risorse economiche del Ministero della giustizia con il solo intento di realizzare una vecchia idea del corpo magistratuale ovvero quella di avere a propria disposizione e con i soldi dei contribuenti dei personalissimi segretari. Infine, e non per ultimo, appare poco corretto (per non usare altre espressioni gergali di natura “para”- semantiche) far passare nei confronti dell’opinione pubblica che le risposte concrete volte a recuperare i cronici ritardi del “servizio giustizia” possano passare in modo miracolistico attraverso una qualche tirocinante o assistente del giudice. Questa sensazione è confermata dal tono sensazionalistico con il quale i firmatari hanno deciso di esordire nella relazione che accompagna il disegno di legge, lì ove si afferma che la “durata media stimata dei processi ordinari in primo grado supera i mille giorni”. Peccato, però, che i dati forniti dalla Direzione Generale di statistica presso il Ministero della giustizia mostrano rilevazioni aggiornate al 3 novembre 2011 (dunque, in epoca antecedente alla presentazione del PDL 4823) non corrispondenti alle stime riportate dagli onorevoli firmatari. Dette rilevazioni statistiche, infatti, dimostrano durate notevolmente più ridotte in primo grado ché in materia civile: si va dai 353 giorni di media per i processi innanzi ai Giudici di pace, fino ai 470 giorni di media per quelli dei Tribunali, entrambi riferiti all’anno giudiziario 2010/2011.Anche per i processi penali le statistiche mostrano dati attestati su medie che si collocano di molto al di sotto dei mille giorni per il primo grado di giudizio.Per concludere, considerato che le forze politiche appaiono in ogni caso schiacciate sulle posizioni dei magistrati anche quando si tratta di continuare a garantire modelli organizzativi del lavoro riconducibili ad “incapacità addestrata” e a esigenze piuttosto personalistiche, anziché fare riferimento al Servizio giustizia come modello integrato fatto di tutti i suoi diversi elementi e operatori, nonché si mostra incapace di vedere e affrontare i reali problemi che gravano su questa tipologia di servizio pubblico, non resta dunque che intraprendere una strada in grado di condurre all’autorganizzazione democratica dei dipendenti pubblici e, in particolare, di quelli della Giustizia mediante la costituzione di un movimento politico capace di aprire gli occhi ai cittadini e far comprendere quali sono le vere inefficienze che immobilizzano l’antica Themis e le priorità da affrontare.

(1)- Si ricorda che oltre ad avere uno stipendio degno del nome compreso tra i 31,315.00 e i 40,706 $ all’anno, i Clerk (OA) hanno una serie sconcertante di benefitts che vanno dal pagamento parziale delle vacanze, alle forme integrative delle polizze base per la salute del dipendente e dei suoi familiari, possibilità di ricore al telelavoro e altri ancora.

(2)- Ex multis, Gramaglia D., Diritto processuale civile. Manuale breve, Giuffrè Editore, 2011, pag. 125.

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