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« I DIRITTI DI CREDITO SI ...QUALE E’ IL CRITERIO PER... »

MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

Post n°13 pubblicato il 25 Febbraio 2009 da Hector87

 

 

Nell’obbligazione possiamo distinguere:

-         un soggetto attivo dell’obbligazione detto creditore, al quale spetta il diritto di esigere una data prestazione

-         un soggetto passivo dell’obbligazione, detto debitore, il quale è tenuto ad eseguire la prestazione

-         un oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore. L’oggetto dell’obbligazione deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica; deve consistere nel pagamento di una somma di danaro o in un diverso comportamento del debitore che sia, tuttavia, traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico.  In alcuni casi puo’ mancare un corrispettivo in denaro, ma ci sarà comunque una valutazione economica, come ad esempio nei casi di contratto di non concorrenza “il valore economico è traducibile in un maggior profitto”

 

la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione puo’ essere classificata in:

 

·        Prestazione di dare o consegnare (dare denaro, consegnare beni, restituire denaro preso a prestito ad esempio mutuo, restituire l’oggetto della locazione al termine del contratto). Possono essere oggetto dell’obbligazione di consegnare beni di genere (beni fungibili: denaro, petrolio, energia, prodotti di serie) oppure beni di specie (cose determinate – un quadro, quell’appartamento, quel terreno, quell’autovettura quindi beni infungibili)

 

 

·        Prestazioni di fare: la quale a sua volta puo’ dare luogo a:

-         Obbligazioni di mezzi: quando il debitore obbligato a svolgere a favore del creditore, una determinata attività, senza garantire il risultato (avvocato, medico ecc)

-         Obbligazione di risultato: quando il debitore è obbligato verso il creditore, anche a realizzare il risultato (architetto, costruttore, il trasportatore)

  • Prestazioni di non fare: detta anche prestazione negativa consistente nell’impegno del debitore a non attuare un determinato comportamento a vantaggio del creditore. (contratto di non concorrenza)

 

Il debitore è obbligato ad una prestazione di dare, o fare o non fare e ad una serie di obbligazioni accessorie

-         Dovere di correttezza (art 1175) è una generale obbligazione accessoria che incombe sia sul debitore che sul creditore, consiste nel comportarsi l’uno verso l’altro secondo le regole della correttezza

-         Dovere di informazione: il venditore, ad esempio, non deve tenere nascoste informazioni sul prodotto (l’uscita imminente di un nuovo modello dell’autovettura che si sta per acquistare) oppure il creditore non deve rendere disagevole l’adempimento da parte del debitore (ad esempio non deve nascondere di avere cambiato l’indirizzo del domicilio).

 

 

Un principio che il codice civile formula in termini generali è il seguente “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” (art 1176) altro non significa se non la diligenza dell’uomo medio.

 
 
 
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