Creato da: emmekappamk il 26/03/2007
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« per non dimenticare!non ti si vedeva da temp... »

in anticipo!

Post n°125 pubblicato il 04 Febbraio 2010 da emmekappamk

 

326 - L'imperatore romano Giuliano promulga un editto nel quale assegna stessi diritti a tutte le religioni dell'Impero Romano.


Dalla Costituzione Italiana
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].

Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.




 

 
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