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Pizzomunno con gerani rossi.

 

 
Pizzomunno

Lungo il tratto meridionale della costa viestana, ritroviamo una piccola spiaggia che deve il suo nome all’ imponente faraglione che dalle acque cristalline si erge sovrano a sorvegliare la città ed i suoi abitanti: la Spiaggia del Pizzomunno.

Qui sembra aver avuto luogo un’ interessante e fantastica vicenda che ha come protagonisti due giovani innamorati , entrambi originari di Vieste .

Pizzomunno , giovane ed attraente pescatore, e Cristalda , ragazza bellissima dai lunghissimi capelli color dell’ oro, si amavano teneramente e vivevano nella convinzione che nulla al mondo potesse intaccare un sentimento tanto forte e sincero.

Ogni sera, Cristalda scendeva in spiaggia per salutare il suo bel Pizzomunno prima che con la sua barca andasse incontro al mare aperto.

Ogni notte, in mare, Pizzomunno riceveva la visita delle sirene che cercavano di ammaliarlo con i loro canti soavi. Le regine del mare desideravano ardentemente che Pizzomunno diventasse il loro re ed amante.

Il giovane, però, non cedette mai alle avance delle sirene tentatrici , avendo già donato il suo cuore alla candida Cristalda.

I reiterati rifiuti del giovane, scatenarono la furia delle sirene .

Una sera, le sirene raggiunsero i due amanti sulla spiaggia ed aggredirono Cristalda con grande ferocia, inghiottendola nelle profondità del mare.

Pizzomunno
fu colto da un dolore devastante, talmente grande da pietrificarlo per sempre.

Il giorno seguente, i pescatori di Vieste trovarono Pizzomunno pietrificato sulla roccia che oggi porta il suo nome.

La leggenda vuole che, ogni cento anni, Cristalda riemerga dalle profondità del mare per incontrare Pizzomunno e rivivere con lui l’ emozione di una notte d’amore sulla spiaggia che li fece incontrare.

 

 

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Il più delle volte si pensa che la storia antropologica ebbe inizio sul promontorio del Gargano con l'apparizione dell'Arcangelo Michele più di sedici secoli or sono quando ancora il Cristianesimo conviveva con le allora attuali religioni pagane. Ma se analizziamo le carte romane si nota che gli insediamenti sedentari sono precedenti all'apparizione dell'Arcangelo e si trovavano sulla costa e ai piedi del sontuoso monte (Ergitium ,Sipontum ,Merinum ,Teanum , ,Apulum ,Urium).
Si trovano degli insediamenti umani persino precedenti a questi ultimi, ma bisogna risalire addiritturà all'età del bronzo, tanto è vero che lungo la provinciale che collega Foggia con San Marco in Lamis, a qualche chilometro da Borgo Celano, in zona"Chiancata La Civita-Valle di Vitturo"  è stato ritrovato la necropoli più antica della intera Europa. Altre testimonianze sono date dagli insediamenti rupestri e dalla innumerevole presenza di oggetti litici e di mura megalitiche che si sono scoperti nel corso degli anni sul Gargano.
 

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Parco eolico: ecco il verbale delle posizioni espresse da Comune e Forze Politiche a Rignano PH ANTONIO DEL VECCHIO

Post n°18262 pubblicato il 23 Gennaio 2017 da forddisseche

Parco eolico: ecco il verbale delle posizioni espresse da Comune e Forze Politiche a Rignano 

 

Di:

 
 

Rignano Garganico. Verso una proposta di soluzione unitaria sugli introiti rivenienti dalle Pale Eoliche, a Rignano Garganico?. Pare di sì. La conferma viene dalle posizioni espresse dal Comune e dalle forze politiche nella riunione del 3 gennaio 2017 presso la sede municipale, di cui si riporta di seguito il testo integrale, sottoscritto dall’impiegato comunale, Mario Paglia, in veste di verbalizzante, e dal Sindaco in carica, Vito Di Carlo. Lo si fa su richiesta degli stessi amministratori per darne ampia pubblicizzazione ed evitare nel contempo eventuali strumentalizzazioni di tipo politico o personali che siano, rivenienti dalla vicinanza delle elezioni comunali, che porterebbero a ritardare la soluzione di un problema importante e vitale per il paese. L’accordo con la Società, secondo i bene informati , urge in quanto è la solita legge calata dall’alto ad imporlo, come la direttiva CEE (2001) e il conseguente D. Lgs. N. 387 del 2003, reso esecutivo dal D.M. (Linee guide in materia) del 20010, che accentra il potere decisionale sulla materia di energia nelle mani governative.

 

Tesi contraddetta e respinta dall’esito del recente Referendum che ha dato ragione al “No”, al contrario di Rignano, unico Comune della Puglia dove stranamente ha prevalso il “SI”, ossia la tesi decisionista ed accentratrice del governo delle cose in questo ed in altri settori di attività. Le medesime posizioni sono state ribadite con qualche variante dai protagonisti e rappresentanti delle forze politiche intervenuti nella seduta del 18 gennaio u.s. Per saperne di più, eccovi, comunque, il testo integrale del già citato verbale. Il sindaco Vito Di Carlo, in apertura dei lavori, comunica agli intervenuti che, con la presente riunione, si intendono fornire tutti gli elementi di conoscenza in merito alle possibili soluzioni della controversia in atto con la Società E2i, subentrata a la Gargano Energia srl, rispetto agli impegni da quest assunti con la Convenzione relativa alla realizzazione di un Parco eolico nel territorio di questo Comune. Ricorda che, a seguito di comunicazione della Società di non voler proseguire nell’adempimento dei propri impegni economici scaturenti da detta Convenzione, per una presunta illegittimità degli stessi, è stato conferito all’Avv. Follieri formale incarico per la formulazione di un parere in merito alla complessa vicenda,, con il quale, il predetto professionista, ha ritenuto preferibile il ricorso alla transazione, piuttosto che intraprendere il lungo percorso del contenzioso dall’esito comunque incerto. Sulla base di detto parere, precisa, si è intavolato una trattativa con la società che ha portato ad una ipotesi di transazione che preveda la corresponsione in favore del Comune di una somma pari al 2,5% del fatturato annuo relativo all’impianto.

 

A seguito di una interpellanza consiliare sull’argomento, e del dibattito che ne è seguito, si è deciso di portare il problema sul tavolo del prefetto e del vice-procuratore della Corte dei Conti di Bari, considerato che il tema è comune a numerosi Enti della provincia di Foggia i quali, analogamente a quanto accaduto a Rignano, hanno ricevuto il diniego delle società sottoscrittrici delle convenzioni relative alla realizzazione di impianti eolici, di proseguire ad adempiere secondo i termini contrattuali. Anzi, precisa, in alcuni casi sono state richieste agli Enti la restituzione di quanto sino allora versato. Le predette autorità, sottolinea, hanno ascoltato con interesse la problematica, invitando il Comune alla prudenza, possibilmente, qualora ciò scaturisca da un atto ben motivato, evitando un rischioso contenzioso. Chiede, infine, al Segretario Generale Dott. Giacomo Scalzulli di illustrare le questioni in modo più dettagliato dal punto di vista tecnico e giuridico. Il Dott. Giacomo Scalzulli – Segretario Generale, dopo essersi presentato, visto che l’assunzione del suo incarico è avvenuto da poco, e dopo aver sottolineato le precedenti esperienze professionali maturate in questo campo per aver lavorato in Comuni leader nel campo dell’eolico di grossa taglia, illustra all’Assemblea degli intervenuti la questione insorta dal punto di vista giuridico, partendo dal parere espresso dal prof. Follieri, che ha analizzato “le due possibilità che si prospettano all’amministrazione rischierebbe di non percepire le somme previste in convenzione e, nel contempo, dovrebbe affronta rei costi del lungo contenzioso. A questo si aggiunge l’alea del giudizio e la probabilità, visto l’orientamento che si sta formando sul punto, di risultare soccombenti”. La seconda è quella “di andare incontro alla proposta della società (che) consentirebbe di evitare le spese, i tempi lunghi di un contenzioso e l’alea del giudizio e di ottenere, subito dopo l’accordo, la corresponsione del pattuito 3%. Sempre rispetto all’importante tema, prosegue, nella camera di consiglio del 28 luglio 2016, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, interpellata dal Sindaco, ha ritenuto inammissibile la richiesta di parere in quanto il quesito sottoposto all’esame era incentrato sull’interpretazione di una convenzione di diritto privato stipulata dall’Ente, esulante dall’ambito della materia della contabilità pubblica.

 

La delicatezza dell’argomento, prosegue, è dovuta dal fatto che l’alternativa non è solo tra il contenzioso attraverso cui rivendicare il diritto ad esigere quanto pattuito e la transazione, perché rispetto al rifiuto di transigere non c’è solo il rischio, sottolineato dal prof. Follieri, di dover affrontare i costi del lungo contenzioso e, nelle more del giudizio, rischiare di non percepire le somme previste in convenzione, ma ve n’è ancor più grave: la richiesta di restituzione di quanto sino ad ora percepito. Ricorda, quindi, i casi del Comune di Candela: giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Foggia a seguito di atto di citazione delal società contraente, con richiesta di restituzione delle somme dalla stessa “indebitamente” versate per €1.019.271,17; e del Comune di Ascoli Satriano: giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Foggia a seguito di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della società contraente con richiesta di restituzione delle somme dalla stessa “indebitamente” versate per €750.000,00. Mentre questi giudizi, precisa, sono pendenti, risulta invece definita una questione analoga, decisa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza del 2 febbraio 2016, n. 23/16 con la quale è stata confermata la condanna del Comune di Pietraporzio, già decretata in primo grado dal Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Torino, a restituire a controparte la somma di € 175.874,00. Controparte, chiarisce, era rappresentata da una società che aveva stipulato con detto Ente una convenzione per l’utilizzazione di risorse idriche nel territorio di Pietraporzio mediante la realizzazione di minicentrali per la produzione di energia elettrica, e si era obbligata a versare una percentuale del prezzo di cessione dell’energia prodotta. In tutti e tre i casi, pendenti i primi due, definito il terzo, viene in rilievo il fatto che la pattuizione intercorsa tra le parti si risolverebbe in una sorta di royalty, prina causa giustificatrice, con la conseguenza di consentire alle ditte di richiedere al Giudice la restituzione di quanto sino ad ora corrisposto, richeista che in un caso, quello del Comune di Pietraporzio, ha già trovato pieno accoglimento.

 

Una recente sentenza del TAR-Lecce, la n. 1737/2016 – rappresenta, a giudizio del segretario, un’importante chiarimento sulle questioni giuridiche sottese alla problematica in argomento, rispetto al quale, a suo giudizio, qualsiasi decisione che l’ente assumerà non si potrà prescindere. Con detta sentenza, precisa, il TAR giudica “condivisibile” la posizione assunta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza del 2 febbraio 2016, n. 23 / 16, secondo il quale “radicalmente nulle”, pertanto, sono siffatte clausole contenute nelle convenzioni (eventualmente) stipulate dai produttori di energia rinnovabile con i Comuni, trattandosi di prestazioni patrimoniali “prive di causa”, posto che, appunto, la realizzazione di tali impianti è libera attività di impresa. La complessità del problema, brevemente riassunto, è stata esposta al Prefetto di Foggia e al vice.procuratore della Corte dei Conti, dott. Paolo Grasso, il quale ha raccomandato che qualsiasi decisione verrà assunta questa sia fondata su un atto ben motivato. Terminata la relazione del segretario comunale, si apre il dibattito. Rag. Pietro Bergantino sostiene che essendo stata la Convenzione sottoscritta nell’anno 2007, prima degli interventi legislativi che motiverebbero il rifiuto da parte della società di adempiere, operati solo nel 20010, essa mantiene piena efficacia, per cui, a suo giudizio, la Società subentrata a Gargano Energia è tenuta al rispetto di tutti gli impegni dalla stessa precedentemente assunti. Non condivide la posizione del Cpmune che non ha ritenuto di richiedere giudizialmente i decreti ingiuntivi nei confronti della Società, non essendoci timori, a suo giudizio, per eventuali richieste di recupero (“tanto il Comune di Rignano, senza quegli introiti, fallirebbe comunque”). Si dichiara contrario a qualsiasi trattativa con la Società e chiede il totale rispetto della Convenzione vigente. Sig. Angelo Resta –consigliere comunale sostiene che l’istituzione della tassa sull’impatto ambientale consentirebbe al Comune maggiore potere contrattuale nei rapporti con la Società. Il Dott. Giacomo Scalzulli – Segretario Generale interviene invitando tutti ad essere rigorosi sul piano tecnico, nel momento in cui si fanno affermazioni di natura tecnica (“non conosco questa tassa e dubito che esista”).

 

Da questo punto di vista, afferma, nella già citata sentenza del TAR di Lecce, il Tribunale fonda la sua decisione su una norma del 2003: “Fondata ed assorbente è la censura con la quale la Società ricorrente deduce, sostanzialmente, la violazione dell’art.12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (recante”Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”) e, in particolare, del comma 6 (“L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”) rilevando, in sintesi, che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili costituiscono libere attività di impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (id est, l’autorizzazione unica regionale) e che in previsione di compensazioni meramente patrimoniali da parte del Comune (come nel caso di specie) a carico degli operatori, giustificate dalla (sola) localizzazione di impianti sul territorio, risulta priva di causa giustificatrice ed in contrasto con norme imperative di legge.” Il Comune di Rignano, precisa altresì, non fonda l’equilibrio del proprio bilancio sulle entrate dell’eolico, proprio perché di dubbia esigibilità (“ non è un comune fallito”). E’ necessario valutare con molta attenzione l’inizio di un’azione giudiziaria, afferma, perché anche questa opzione, per non incorrere in una lite che potrebbe essere giudicata temeraria, va ben motivata. Sig. Luigi Di Claudio – sostiene che essendo stato tra coloro che a suo tempo hanno approvato l’attuale Convenzione, ritiene che la stessa vada difesa a denti stretti e chiede di conoscere se esista eventualmente, quale sia la proposta della Società. Avv. Nicola Gentile – La Convezione deve essere tutelata; è da evitare lo scontro frontale e andare avanti con la trattativa. E’ necessario documentarsi ulteriormente sull’impatto ambientale del Parco eolico realizzato che, a suo giudizio, ha già procurato seri danni all’ambiente. Sig. Michele Ciavarella – Vice Sindaco fa un excursus storico, partendo dal 2012, anno di insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale, dei rapporti intercorsi con la Società, illustra lo stato della trattativa ed il parere dell’Avv. Follieri. Avv. Nicola Gentile – Si dichiara contrario allo scontro giuridico, ma si ritiene favorevole alla trattativa e suggerisce di dotarsi di una relazione agrotecnica – ambientale che accerti danni già provocati dal Parco eolico all’Ambiente (uccelli, rane, disturbi del sonno, ecc.) e cercare di ottenere il più possibile un ristoro per detti danni. Sig. Angelo Resta – Consigliere Comunale – occorre usare la leva del 10% dell’azionariato popolare per aumentare il potere contrattuale nelle trattative con la Società ed usarla come merce di scambio per cercare di ottenere il più possibile; chiede che il 2,50% di ristoro venga conteggiato su tutti gli introiti del Parco eolico. Sig. Matteo Nardella – Consigliere Comunale si dichiara favorevole alla linea della trattativa e contrario ad eventuali contenziosi; bisogna tentare di ottenere il più possibile e non far richiare il crac finanziario al Comune. Sig. Giosuè Del Vecchio – Consigliere Comunale ed Assessore – Ricorda ai presenti che subito dopo l’insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale, tramite Napoleone Cera (attuale consigliere regionale)aveva acquisito la disponibilità di un legale per “mettere in sicurezza” la Convenzione in essere. Concorda con quanto già esposto dall’Avv. Nicola Gentile e chiede ai presenti una forte condivisione delle soluzioni espresse. Sig. Antonio De Angelis – Consigliere Comunale. Sostiene che, da socio fondatore della Società, si è sempre battuto per garantire il territorio del Comune di Rignano Garganico. Si dichiara favorevole alla trattativa che, comunque, consentirebbe al Comune un introito di circa 200 / 300.000 Euro all’anno. Sig. Giovanni Draisci – Consigliere Comunale. Per poter fare valutazioni più accurate è necessario acquisire i dati economici della Società e chiede un approfondimento istruttorio sulle entrate reali del Parco eolico allo scopo di poterli usare nella trattativa. Il Sindaco Vito Di Carlo – facendo la sintesi di quanto emerso nel corso del dibattito, conclude, assumendo l’impegno di chiedere alal Società un preciso chiarimento in merito al fatto che il ristoro da riconoscere all’Ente sia determinato su tutti gli introiti conseguenti alla gestione dell’impianto eolico, accertando anche la reale entità degli stessi attraverso documenti ufficiali. Rignano Garganico, 3/01/ 2017-01-22- Firmato: Il verbalizzante, Mario Paglia, e il Sindaco, Vito Di Carlo.

 

(A cura di Antonio Del Vecchio, Rignano Gargano 22.01.2017)

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