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« I CONTATORI RUBANORIMUOVERE IL TELEGESTORE... »

TELEGESTIONE ILLEGALE

 
 AUTORIZZATO ILLEGALMENTE DA AEEGSI

ILLEGALE il nuovo telegestore Enel Open Meter. 

Enel ha affermato che:” lo smart meter di seconda generazione è uno degli elementi di punta della strategia Open Power di Enel, un processo di rinnovamento verso un concetto di energia aperta, accessibile, tecnologicamente all’avanguardia, sostenibile”. 
Viene da dire: che belle parole !
Purtroppo nessuna di queste belle parole ne decanta, il rispetto scrupoloso delle norme relative alla metrologia legale.
Tutto ciò mentre viene dato ampio spazio alla bellezza degli smart meter, super intelligenti, sarebbero una fondamentale forza simbolica, ecco a tale proposito cosa ha affermato il designer Michele De Lucchi: “ progettare un contatore è una cosa molto particolare perché è un oggetto che per anni rappresenta l’azienda e fa da interfaccia con i clienti. 
Oltre alle funzionalità tecniche è fondamentale la sua forza simbolica.
 E disegnare oggetti che devono vivere per tanto tempo è una grande sfida. 
Per questo mi sono avvalso anche dell’aiuto di un team di giovani designer e della loro sensibilità nuova per capire i bisogni della collettività””. 
Enel, come detto non fa mai riferimenti al Dgls 22/2007 ed ai suoli allegati, ed invece così precisa: “Il contatore di seconda generazione è il risultato di un percorso che tiene conto di quanto avvenuto negli ultimi anni sul mercato e dell’evoluzione tecnologica nel campo della misura e della telegestione.
Enel Open Meter si attiene alle specifiche per i nuovi misuratori previste dalla delibera 87/2016 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che ha stabilito anche una serie di indicatori di performance”La delibera 87/2016 dell’Autorità non è una direttiva MID. 
Enel afferma che la sua tecnologica nel campo della misura e della telegestione Open Meter si attiene alle specifiche per i nuovi misuratori previste dalla delibera 87/2016 dell’Autorità, come se fosse una direttiva MID.
Una confessione in piena regola di violazione delle leggi e delle normative sulla metrologia legale.
Infatti, come afferma la stessa ENE, Open Meter , è stato realizzato secondo le specifiche funzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione 87/2016/R/eel,” che però è afflitta da vizio di nullità assoluta per “difetto assoluto di attribuzione”, pertanto priva di giuridica esistenza ai sensi dell’art. 21-septies l. 7 della legge n. 241 dell’agosto 1990.
Ciò, perché la legge istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, ha assegnato all’AUTORITA’ per il settore dell’energia elettrica, esclusivamente le c.d. “ funzioni post misura”.
Pertanto, è innegabile, che le delibere emesse dall’AUTORITA’, inerenti “funzioni relative alla misurazione” e quindi relative alla metrologia legale, debordano dalle “ funzioni post misura”, attribuitele dalla LEGGE istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, comportando inevitabilmente, il "difetto assoluto di attribuzione" e la nullità assoluta delle delibere, come ha confermato per tali casi, la .sentenza del (Cons. Stato Sez. VI, 27-01-2012, n. 372). 
Si può pertanto affermare con certezza come, ai sensi di legge, la Deliberazione 87/2016/R/eel,” che ha autorizzato l’istallazione del nuovo Open Meter è afflitta da vizio di nullità radicale, per “difetto assoluto di attribuzione” in capo all’AEEGSI. 
La stessa AEEGSI ha confermato l’illegittimità della Delibera n. 292/06 e di riflesso la 87/2016, ammettendo la sua incompetenza per funzioni connessi alla misurazione dei consumi, nella consultazione del 9 luglio 2007, n. 27/07, relativa all’istituzione del GdL 071, infatti, così ha affermato al 3.9: 
“ Con riferimento al tema della metrologia legale in soggetto, invocando il punto 10.5 dell’allegato I al decreto MID, dichiara che: “ l’utilizzo dei dati rilevati a distanza non è riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica". 
Sul tema della metrologia legale l’Autorità non ha poteri istituzionali e non può, di conseguenza, dare risposta alle questioni ad essa inerenti.”Una doppia ammissione dell’AEEG, di incompetenza in tema di metrologia legale e di illegittimità della telelettura. Nonostante tale palese ammissione di non possedere poteri istituzionali sulla metrologia legale, ha emesso le direttive sopra citate in aperta violazione della legge, per “difetto assoluto di attribuzione” che ne comporta la nullità, reclamabile in ogni tempo, anche con “ actio nullitatis “, nel caso in cui il Mise o la stessa AEEGSI, non provvedano alla revoca, così come è stato loro intimato dal Movimento Cittadini Indifesi.Purtroppo, non è l’unica illegalità che impedisce l’impiego del telegestore Open Meter, capziosamente denominato contatore dall’Enel. Infatti, l’AUTORITA’, oltre ad avere deliberato esorbitando dalle funzioni attribuitele in violazione dell’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241, ha travolto la direttiva MID, perché ha autorizzato la misurazione attraverso telegestori interconnessi influenzabili da remoto, collocati presso le utenze elettriche.
Detti telegestori che Enel distribuzione, chiama impropriamente contatori GEM, o Open Meter, non sono più contatori omologabili MID, se interconnessi con altri software nel networking di telegestione, poichè violano l’allegato 1 di cui ai punti 7 ( idoneità ), 8 ( sicurezza ) e 10 ( telelettura e telegestione ) del Dgls 22/2007. Infatti, l’interconnessione dei telegestori, con altri software, nel networking di telegestione, consente ad altri software la possibilità di “ comandare “ al telegestore presso gli utenti, di conteggiare il kWh ad esempio ogni 3000 secondi invece che ogni 3600 secondi, frodando l’utente del 20% di energia.
Tutto ciò è documentato in un dossier del centro ricerche della Ecotecnologie.
La possibilità di frodare l’utente, vietata dalla direttiva MID citata, rende non omologabile gli Open Meter o il contatore GEM dell’Enel, se interconnessi ad altri software. 
Lo stesso MISE, ha segnalato come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è competente a partire dai dati di misura generatisi nei contatori di energia elettrica, a valle dell'elaborazione metrologica;
Sempre il MISE, nella Seduta di annuncio 403 del 01/04/2015 ha affermato: 
“ In particolare, compito dell'Autorità è quello di disciplinare la c.d. «gestione post misura», ovvero le modalità di utilizzo dei dati quantitativi, derivanti dalla misurazione di energia elettrica, ai fini della determinazione delle partite energetiche effettivamente consegnate nell'ambito dell'esecuzione di contratti di compravendita (all'ingrosso e al dettaglio) e di trasporto di energia elettrica (trasmissione e distribuzione), nonché della corretta applicazione dei relativi corrispettivi (prezzi di vendita e tariffe di trasporto, distribuzione e misura); 
L’AUTORITA’ ha affermato che gli smart meter o open meter sono stati: “Realizzati secondo le specifiche funzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione 87/2016/R/eel.”, mentre Enel, nella conferenza di presentazione ha affermato di essere stata autorizzata da tale decreto e non già dalle istituzioni metrologiche legalmente preposte.
Lo scandalo dell’AEEG, è rappresentato dall’avere autorizzato l’utilizzo di tale telegestore, Open Meter, in assenza di attribuzioni per funzioni di misurazione dell’energia elettrica consumata presso le utenze mentre quello di Enel è di aver immesso sul mercato e posizionato o in via di posizionamento uno strumento di misura non previsto dalla metrologia legale ed in aperta violazione del Dgls 22/2007.
Sabrina Di Giovanni 

Ufficio stampa MCI - Movimento Cittadini Indifesi digiovanniandrea1@gmail.com , blog ufficiale “aiuto sicuro”, cell.3452926666.

 
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Certe volte mi fate paura. Ma mai quanto me stesso. Shot: Ronchi dei Legionari   (continua)
 
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