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« LO SCANDALO “SERVIZI DIRETE”Contatori non omologabili »

Non può essere imposto, il pagamento delle bollette


Non può essere imposto il pagamento delle bollette se lo strumento di misura dei consumi elettrici  non è conforme al Dlgs 22/2007

 

SENZA PAROLE !  ASCOLTIAMO !

Parla il  MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ( MISE):

“nonera prevista dalle norme in materia di metrologia legale

una specifica  approvazione di modello per i contatori elettrici,

 né risulta che una tale approvazione sia mai  stata richiesta da alcun fabbricante.”

ENEL DISTRIBUZIONE  SPA E’ IL FABBRICANTE SOPRA CITATO

 

Risposta  scritta pubblicata Giovedì 17 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01237

L'interrogante,solleva una questione importante e condivisibile circa la necessità di  disciplinare compiutamente ed in tempi rapidi i controlli metrologici relativi  ai contatori dell'energia elettrica.

Al riguardo, si rappresenta quanto  segue: La legislazione in materia, è in effetti lacunosa ed ha probabilmente  risentito anche della circostanza che almeno per tutti gli anniin cui la fornitura dell'energia elettrica era riservata allo Stato o ad  imprese concessionarie, l'affidabilità della misurazione era nei fatti ritenuta  connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore.

Inoltre, ha risentito dell'oggettiva  difficoltà e complessità ad apportare innovazioni normative in un settore di  misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione  generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente  applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto,peraltro, delle conseguenze in termini di possibili interruzioni di taleservizio pubblico.

A suo tempo la legge 1 marzo 1968 n.186 recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiale,apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed  elettronici», applicabile in generale anche ai predetti contatori, prescriveva  che essi debbano essere “realizzati e costruiti a regola d'arte”.

Si considerano rispondenti a detti  criteri se realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano.

In detta disciplina rientrano i  contatori elettrici e elettronici.

Nulla dice invece la stessa legge in  ordine alla periodicità dei controlli, neppure con riferimento a eventuali  specifiche funzioni delle apparecchiature. Dal punto di vista della sicurezza  dei prodotti, peraltro, sono intervenute in materia le seguenti successive  disposizioni solo parzialmente applicabili, non rilevanti ai fini della  misurazione e prive comunque di una disciplina di controlli periodici: Legge 18  ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa alle  garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad  essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, modificata ed integrata dai  decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 626 e 31 luglio 1997, n. 277; 

Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre  2006 (versione codificata della direttiva 73/23/CEE) concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale  elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, che  consistendo in una mera rifusione delle direttive precedenti, non ha richiesto  alcuna specifica norma nazionale di recepimento o attuazione;

Decreto legislativo del 06 novembre  2007, n.194 di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla  compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

Del resto non era prevista dalle  norme in materia di metrologia legale(Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure n. 7088 del 1890 e Regolamento  per la Fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902) una specifica  approvazione di modello per i contatori elettrici, né risulta che una tale  approvazione sia mai stata richiesta da alcun fabbricante.

Conseguentemente non erano previsti  per i contatori elettrici, o non erano comunque attuabili in modo adeguato,controlli periodici destinati a verificare il mantenimento nel tempo  dell'affidabilità metrologica.

Neppure il decreto del Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, che era a suo tempo specificamente  intervenuto in materia di contatori elettrici, che è rimasto sostanzialmente  privo di concreta applicazione e che è stato comunque abrogato dal decreto  legislativo n. 22/2007, di cui si dirà in seguito, conteneva prescrizioni in  materia di controlli successivi per i contatori già installati.

L'unico caso concreto e diffuso di  verificazione periodica di contatori elettrici riguardava e riguarda le  verifiche relative agli aspetti fiscali, effettuate solo su alcune gamme di  contatori, sulla base di disposizioni adottate nell'ambito delle competenze del  Ministero dell'economia e delle Finanze e della relativa competente Agenzia:verifiche oggi effettuate da laboratori accreditati. 
Si evidenzia, inoltre, che il quadro normativo è reso ancora più complesso  dalla circostanza che anche l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas  interviene in materia, nell'ambito dei propri poteri di regolazione con prescrizioni  alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica finalizzate al rinnovo e  dal miglioramento dei sistemi e delle modalità di misura, a tutela degli utenti  finali. 

Per quanto riguarda i contatori  elettronici installati dal 2001 al 2006, ovvero in periodo antecedente al  recepimento della direttiva europea 2004/22/CE (cosiddetta MID) recepita con D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 22, si può pertanto semplicemente riferire che detti  contatori erano di fatto soggetti solo alla generale disciplina sulla regolare  installazione degli impianti elettrici e sulla sicurezza dei relativi  prodotti. 

Nulla peraltro risulta attualmente,nell'ambito di procedure attuali o in corso che abbiano avuto seguiti presso  questo Ministero, circa quanto riferito dagli On. Interroganti sull'attività  dell'Ufficio Metrico di Milano per sequestri di alcuni contatori elettronici  fuori norma, cioè privi di marcature metriche legali atteso che la citata  normativa non prescriveva l'apposizione di alcun sigillo di tipo legale.

L'affermazione per la quale i controlli sulbuon funzionamento e sulla corretta taratura dei contatori elettronici devono  avvenire regolarmente a opera di un terzo, non trova riscontronella normativa antecedente alla citata direttiva europea 2004/22/CE con laquale i contatori elettrici di energia attiva sono stati inclusi,  per la prima volta, nel campo di applicazione della normativa in materia di  strumenti di misura (allegato MI-003 al D. Lgs), a partire dalla data dientrata in vigore (18 marzo 2007).

Tale disposizione, peraltro, si  applica solo ai nuovi contatori realizzati in conformità alle nuove norme,mentre fino al 30 ottobre 2016 è comunque consentita l'installazione di  contatori realizzati secondo la meno stringente e meno completa disciplina precedente.

È appena il caso di evidenziare che  si tratta di una innovazione complessa, non tanto per la sua definizione  tecnica, quanto per il suo impatto economico ed organizzativo, considerato che  riguarderà nel tempo tutti i contatori di energia elettrica.

Detta direttiva n. 2004/22/CE definisce i requisiti cui debbono esser  conformi dispositivi e sistemi con funzioni di misura giustificate da motivi di  interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico,protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di  diritti e lealtà nella transazioni commerciali, per poter essere  commercializzati e messi in servizio.

La direttiva lascia, poi, agli Stati  Membri la definizione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici  successivi all'immissione in servizio degli strumenti di misura compresi nelcampo di applicazione della direttiva stessa.

Sinora il MiSE,con più decreti, ha disciplinato i controlli metrologici successivi per:strumenti per pesare a funzionamento automatico, sistemi per la misurazione  continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, contatori di gas  e dispositivi di conversione del volume.

Attualmente è  in corso di adozione il decreto relativo ai contatori d'acqua e di calore, mentre  per i contatori elettrici, il tavolo deputato ad effettuare la relativa  valutazione dell'impatto della regolamentazione, ha già effettuato l'esame  della prima stesura del decreto relativo.

La valutazione  di conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso  applicabili è effettuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs 22/2007 dagli Organismi Notificati, previsti dallo stesso decreto.

L'attività di  vigilanza è definita negli artt. 16 e 17 del D. Lgs in base ai quali il Ministero dello Sviluppo Economico,sostanzialmente nei casi più gravi, può vietare o limitare l'ulteriore  commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico  modello qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni  metrologiche, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente  alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per  ritirare tali strumenti dal mercato.

Qualora il  Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare  siano state apposte indebitamente, se non vi sono le condizioni di gravità che  giustificano il ritiro dal mercato, assegna al fabbricante o al suo mandatario  un termine per rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla  marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare.

Con la completa  attuazione della predetta Direttiva il quadro normativo applicabile ai  contatori dell'energia elettrica sarà, quindi, molto meglio definito ed nel tempo  i consumatori troveranno più adeguata tutela.

Pertanto, quanto alla disciplina delle verifiche metrologiche successive  all'immissione in servizio, il MiSe  completerà prima possibile l'elaborazione dello specifico decreto destinato a  disciplinare la verificazione periodica dei contatori elettrici di energia  attiva che verrà già nelle prossime settimane, nella sua stesura  definitiva, nuovamente sottoposto al tavolo per la valutazione dell'impatto  regolamentare.”

I contatori ENEL distribuzione spa, non sono corrispondenti alla normativa sulla Metrologia legale, pertanto non possono essere impiegati per la fatturazione  dei consumi elettrici.

Gli strumenti di misurazione devono esserevalidati e verificati durante l’impiego da Organismi Notificati, appositamente designati.

Non può essere imposto, il pagamento delle bollette dei consumi di elettricità, emessecon strumenti di misura non conformi alla legge, ove non approvate dall’utente.

andrea di giovanni

aiutosicuro@libero.it

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Commenti al Post:
giramondo595
giramondo595 il 05/07/14 alle 09:52 via WEB
Il guaio è che l' Enel se non paghi ti stacca la fornitura dell' energia elettrica e poi son doloriiiii de panza.. Altro che ministro dello sviluppo economico. Mi chiedo, ma il ministro non poteva intervenire prima, invece di scrivere proclami.. buon week end
(Rispondi)
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