Area personale

 

Tag

 

Archivio messaggi

 
 << Maggio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 

FACEBOOK

 
 
Creato da: kimue2 il 01/10/2007
Statuto dell'associazione kipiunehapiunemetta

 

 
« "Il Manifesto di Ki+"Messaggio #3 »

Lo Statuto (provvisorio)

Post n°2 pubblicato il 02 Ottobre 2007 da kimue2
 

(in questo post possiamo dibattere sulla formulazione dello stato entro il 15 Ottobre dopo di che sarà depositato all'Ufficio Registri)


Parte II


STRUTTURA
L´ordinamento interno dell´Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
”Kipiunehapiunemetta” per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dalle socie e dai soci. In caso di particolare necessità, l´associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

8. I soci dell'Associazione sono in numero illimitato, senza limitazioni di nazionalità, sesso o religione. La richiesta di diventare socio implica l'adesione al presente statuto.

9. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, che può essere di importo diverso per differenti categorie, ed è stabilita dal Consiglio direttivo. Due anni consecutivi di morosità portano automaticamente alla decadenza da socio dell'Associazione.

8. La decadenza da socio può avvenire: automaticamente per decesso o per morosità; per dimissioni volontarie; in seguito a motivata decisione del Consiglio direttivo nel caso di un comportamento in contrasto col presente statuto o gravemente lesivo del buon nome o degli interessi dell'Associazione.
 La socia o il socio che intenda recedere da Kipiunehapiunemetta deve darne comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.
Il Consiglio direttivo può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali.
L´associato escluso può proporre ricorso al collegio dei garanti che decide in via definitiva sul provvedimento d´esclusione.

9. Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente ed eventuali Vicepresidenti, le eventuali Commissioni.

10. L'assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno, approva il bilancio annuale, vota sulle proposte che il Consiglio o il Presidente ritengano di sottoporre alla sua decisione, elegge annualmente il Consiglio direttivo, ratifica o respinge le nuove iscrizioni. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci. Le delibere sono prese a maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il loro numero; non sono ammesse deleghe di voto. Hanno diritto al voto solo i soci la cui iscrizione sia stata ratificata dall'assemblea e che siano in regola col pagamento delle quote associative.

11. Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre membri, è eletto annualmente dall'Assemblea dei soci e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio predispone il bilancio annuale da sottoporre ai soci, stabilisce il calendario delle riunioni e l'importo delle quote associative, elabora proposte per le diverse iniziative, nomina nel proprio seno il Presidente e l'eventuale Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo può accettare provvisoriamente le domande di iscrizione di nuovi soci, salva la successiva ratifica dell'Assemblea. E' facoltà del Consiglio proporre ai soci la nomina di soci onorari nel caso di personalità che in vario modo si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.

12. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile. Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti coi terzi e provvede al disbrigo delle attività dell'Associazione. Può farsi coadiuvare da un segretario-tesoriere scelto tra i soci.

13. Gli eventuali Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio direttivo, durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili. Essi suppliscono il Presidente nelle sue funzioni quando questi è assente o impedito.

14. E' facoltà del Consiglio direttivo di nominare Commissioni formate da soci per particolari attività o iniziative. I membri delle Commissioni sono responsabili nei confronti del Consiglio per le attività che sono state ad esse attribuite, e possono da esso venire revocati in qualunque momento.

15. E' possibile istituire sezioni dell'associazione anche in altre città secondo modalità concordate tra i promotori di tali sezioni ed il Consiglio direttivo.

16. E' parimenti possibile aderire, in quanto associazione, ad eventuali organismi internazionali di collegamento tra associazioni culturali nel mondo. Tale adesione può essere proposta dal Consiglio direttivo ma va deliberata dall'Assemblea dei soci. E' invece esclusa l'adesione a partiti o movimenti politici.

17. Fonte di finanziamento dell'Associazione sono le quote annue pagate dai soci, eventuali contributi o liberalità da persone fisiche o giuridiche per sostenere la sua attività, ed inoltre gli eventuali proventi derivanti dalle attività editoriali o da altre attività istituzionali. L'Associazione è libera di accettare o meno gli eventuali contributi o liberalità.

18. Le modifiche al presente Statuto vanno deliberate con la maggioranza assoluta dei soci iscritti, espressa in apposita assemblea (e in tale occasione è consentita la delega tra soci effettivi, col massimo di due deleghe per ciascuno), oppure per via di referendum mediante voto per iscritto sulle proposte presentate.

 

19. Possono aderire a “Kipiunehapiunemetta” le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, e giuridiche che ne condividono gli scopi.

20 Le  socie ed i soci tesserati a “Kipiunehapiunemetta”, che hanno regolarmente pagato la quota sociale, hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da “Kipiunehapiunemetta”, ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da “Kipiunehapiunemetta”;
c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.
Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
b) far conoscere ed affermare gli scopi di “Kipiunehapiunemetta” e contribuire a definire e realizzare i programmi;
c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto.
d) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.
 
21 Kipiunehapiunemetta garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

22 Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto dei presenti.
 
23 Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell´Associazione.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- verificare la conformità dello statuto

- fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti.
- dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all´articolo ? del presente Statuto;

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti eletti dal Consiglio. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all´interno di “Kipiunehapiunemetta”.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio.

Articolo 27
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell´Associazione ed è eletto dalla maggioranza dei soci in assemblea.
Ha il compito di:
- controllare l´andamento amministrativo dell´Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio  dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e/o contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio al quale presentano annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

Articolo 28
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
In nessun caso i proventi dell'attività possono essere divisi fra i soci e le socie, anche in forme indirette.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;

Articolo 29
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 30
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Articolo 31
Il bilancio dell´Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio nazionale.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell´Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 32
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci dei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

Articolo 33
Lo scioglimento dell´Associazione è deliberato dal Consiglio appositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di Kipiunehapiunemetta, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

Articolo 34
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Consiglio con maggioranza assoluta dei delegati.

Articolo 35
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile.

 

Statuto Registrato presso Ufficio Atti Pubblici, il ……..con numero …… e allegato all'atto costitutivo ricevuto dal notaio …………in …….. in data …….. repertorio n°……; successive modificazioni registrate su Libro Verbali Assemblee vidimato con N°……. del Tribunale di……. in data ……….

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog

Cerca in questo Blog

  Trova
 

Ultime visite al Blog

sinedoxa0Kimuemorgankcamsanwing3
 

Chi può scrivere sul blog

Solo i membri di questo Blog possono pubblicare messaggi e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963