Creato da: uglcreditoinforma il 22/02/2010
Servizio gratuito di divulgazione giuridica sugli argomenti e sulle novità di maggior rilievo ed interesse del diritto del lavoro.
|
Ultimi commentiULTIME NOTIZIE ANSACaricamento... Notizie dal Corriere della SeraCaricamento... Chi può scrivere sul blog
Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti possono pubblicare commenti.
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione. MenuCerca in questo Blog |
UN NUOVO MODO DI FARE SINDACATOQui troverai TUTTI I NUMERI del periodico UglCreditoInforma e molto di più. Inserendo un commento nell'apposito post (n°20 pubblicato il 08 Maggio 2013), inoltre, potrai sottoporci i tuoi quesiti. Vogliamo far conoscere ai lavoratori i propri diritti: perché solo conoscendoli potranno farli rispettare.A cura dell’avv. Rosario Francese.
Post n°16 pubblicato il 11 Aprile 2012 da uglcreditoinforma
Premesso che il diritto del lavoratore a conoscere il motivo di un licenziamento e a poter fornire delle giustificazioni, rientrano nel più generale e fondamentale diritto alla difesa, all’informazione e alla certezza del diritto. Si chiede di porre all’attenzione di chi di dovere che il “Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, all’art.14 comma 6 prevede che il licenziamento che violi i requisiti di motivazione (anche senza previa comunicazione dei motivi), o quelli procedurali (le procedure previste dalla legge per licenziare, compresa la possibilità da parte del lavoratore di fornire giustificazioni) risolve, comunque, il rapporto di lavoro sin dalla data del licenziamento, solvo, poi, un diritto in capo al lavoratore ad ottenere un’indennità da quantificarsi tra 6 e 12 mensilità (in base alla gravità della violazione commessa). Il Tribunale, a cui si deve rivolgere il lavoratore, può rilevare che il licenziamento abbia anche un “difetto di giustificazione” (cioè che siano illegittimi i motivi non comunicati o non comunicati in maniera esaustiva) o la sussistenza di una fattispecie di licenziamento discriminatorio, soltanto sulla base della domanda giudiziaria del lavoratore. Solo in tale ultima circostanza si applicano le norme previste per il relativo licenziamento illegittimo o discriminatorio. Il rischi sotteso a tali nuove norme è quello di legittimare il licenziamento senza previa comunicazione dei motivi, incidendo, comunque, pesantemente sul diritto di difesa e di informazione, costituzionalmente garantito ad ogni cittadino, compreso i lavoratori. Napoli, 11 aprile 2012 Avv. Francese Rosario
https://blog.libero.it/lav/trackback.php?msg=11222817 I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio: Nessun Trackback Commenti al Post:
Nessun Commento
|
Inviato da: uglcreditoinforma
il 30/09/2013 alle 12:11
Inviato da: Fulchini Vittorio
il 30/09/2013 alle 11:55
Inviato da: io
il 27/05/2013 alle 11:35
Inviato da: unionjackmi
il 26/04/2010 alle 13:09
Inviato da: franco
il 01/03/2010 alle 20:52