La voce di Megaridefoglio meridionalista |
BLOG LISTATO A LUTTO C/CELEBRAZIONI 150°ITALIOTA
Al termine dei roboanti, ipocriti fasti celebrativi dell'ITALIA UNA, questo spazio sarà perennemente listato a lutto. Il presidente Napolitano ha definitivamente perso l'occasione di unificare gli italioti, restituendo DIGNITA' alle genti del Mezzogiorno. Tra gli ITALIANI fummo i primi a donare sangue, sudore e ORO alle casse dell'Italia UNA! Basta con i soliti luoghi comuni sui meridionali! Siamo stufi d'essere una colonia in Patria!
PRESENTAZIONE
Benvenuti in prima pagina de "La Voce di Megaride", a cura della redazione di www.vocedimegaride.it Invitiamo chiunque lo desideri a collaborare con la redazione e ad inoltrarci i propri contributi giornalistici e letterari tematici.
Con Marina Salvadore, Agnesina Pozzi e Mauro Caiano collaborano al giornale le note firme sudiste: Clara Negri, Antimo Ceparano, Pompeo De Chiara, Mimmo Di Renzo, Enrico Deuringer, Ettore d'Alessandro di Pescolanciano, Umberto Franzese, Gigi Rispoli, Luca Torre, Vittorio Zingales, l'Ufficio-Stampa: "Prigionieri del Silenzio" con Katia Anedda, "Kuhne & Kuhne" di Diana e Fabrizio Kuhne - l'Agenzia-Stampa "TeleRadioNews" di Gianni Gosta ... e molti altri - dagli "esteri": Patty Ghera, Toscana; il serenissimo Gigio Zanon, Venezia, Angela Piscitelli dalla FRANCIA
contatti: info@vocedimegaride.it
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PRODITORIAMENTE, LA PIATTAFORMA "LIBERO", SENZA INTERPELLARCI, HA OSCURATO PER MOTIVI A NOI SCONOSCIUTI L'ARCHIVIO DEI NOSTRI VIDEO PROFESSIONALI REALIZZATI DAL REGISTA MAURO CAIANO E DA QUESTA REDAZIONE! CI SCUSIAMO CON I NOSTRI LETTORI.
PER LA PIENA RIABILITAZIONE DI BRUNO CONTRADA
Per lunghi anni e DA SOLI abbiamo sostenuto la Difesa del "caso Contrada". Il compito del Comitato Bruno Contrada Napoli è terminato perchè l'obiettivo è fallito: noi (e voi!) combattevamo per chiedere GIUSTIZIA e VERITA' per Contrada.... magari un'opportuna REVISIONE del bislacco processo. Ciò, non è avvenuto, nonostante la mole di istanze ed opportune disamine a corredo dei cosiddetti "punti deboli" ed inqualificabili dei lunghi dibattimenti processuali, in assenza totale di un MOVENTE e delle PROVE CERTE, CERTIFICATE E DOCUMENTABILI come la procedura richiede; la costruzione dell'opinabile piano accusatorio è stato demandato INTEGRALMENTE ai KALUMNIATOR, tralasciando del tutto l'indice del "CUI BONO (?)"... Cicerone docet! Oggi, Bruno Contrada è semplicemente un ex detenuto rimesso in libertà per FINE PENA; questa è la triste realtà!...
la petizione http://www.petitiononline.com/contrada/petition.html é CHIUSA!
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UN MUSEO NAVALE STORICO PER NAPOLI
FIRMA E DIVULGA LA PETIZIONE
www.petitiononline.com/2008navy/petition.html
UN MUSEO NAVALE STORICO PER NAPOLI
"mamma" della MARINA MILITARE ITALIANA
FAMIGLIE D'ITALIA
"ARGO" (dim.di LETARGO) il caporedattore de "LA VOCE DI MEGARIDE"/blog, coraggioso foglio indipendente, senza peli sulla lingua... ne' sullo stomaco!
Il social family project di Umberto Napolitano
http://famiglieditalia.wordpress.com/
IL BLOG DI ANGELO JANNONE
LE NOSTRE VIDEO-NEWS
L'archivio delle video-news e delle interviste filmate per "La Voce di Megaride" è al link http://www.vocedimegaride.it/Fotoreportages.htm
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SFIZIOSITA' IN RETE
Il traduttore online dall'italiano al napoletano
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Cliccando http://www.box404.net/nick/index.php?b si procede ad una originalissima elaborazione del nickname ANCESTRALE di una url. "La Voce di Megaride" ha ottenuto una certificazione ancestrale a dir poco sconcertante poichè perfettamente in linea con lo spirito della Sirena fondatrice di Napoli che, oggidì, non è più nostalgicamente avvezza alle melodie di un canto ma alla rivendicazione urlata della propria Dignità. "Furious Beauty", Bellezza Furiosa, è il senso animico de La Voce di Megaride, prorompente femminilità di una bellissima entità marina, non umana ma umanizzante, fiera e appassionata come quella divinità delle nostre origini, del nostro mondo sùdico elementale; il nostro Deva progenitore, figlio della Verità e delle mille benedizioni del Cielo, che noi napoletani abbiamo offeso.
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Post n°1227 pubblicato il 13 Ottobre 2009 da vocedimegaride
A' RIDAGLI CO' STI' BAVAGLI! Ci risiamo! A breve la prossima manifestazione coram "polipo" sulla grande piovra che aleggia a tramortire la libertà di espressione anche sui siti internet, dato che una proposta di Pecorella e Costa (PdL) vorrebbe estendere la legge sull'editoria ai siti che hanno carattere editoriale. Ecco, prima di ogni discussione e strumentalizzazione, il testo della legge incriminata che, mi spiace dirlo, non è affatto un bavaglio a nessuno ma una garanzia di trasparenza. Il proprietario, responsabile o editore di un sito deve essere IN CHIARO, possibilmente registrato, apporre tanto di nome e cognome; deve essere identificabile e quindi assumersi tutte le responsabilità della libertà che reclama, comprese anche condanne in caso di violazioni. Che c'è di tanto strano? Nulla. La voce di Megaride non soffrirà per questa decisione "liberticida" perchè si è auto-condannata ad esistere con tanto di nome e cognome della responsabile e dei collaboratori. Basta quindi agli anonimi, ai siti fantasmi che lanciano accuse, offese, panico, incitano a delinquere ecc per poi sparire nel nulla della rete. Vogliamo la libertà? Libertà diceva Gaber è partecipazione, ossia essere parte di un contesto civile che si dà delle regole per non precipitare nel caos; liberi ma nella legalità, con responsabilità ed identità; trasparenza altro che bavagli. Nella clandestinità e segretezza non c'è niente di buono, così diceva John Fitzgerald Kennedy, o sbaglio? Aloha Agnesina Pozzi Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa (G.U. 20 febbraio 1948, n. 43, Serie generale)Nota: testo vigente al 31.12.2001 Codice penale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1 - (Definizione di stampa o stampato) Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati) Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. Art. 3 - (Direttore responsabile) Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Art. 4 - (Proprietario) Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Art. 5 - (Registrazione) Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Art. 6 - (Dichiarazione dei mutamenti) Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti. Art. 7 - (Decadenza della registrazione) L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno. Art. 8 - (Risposte e rettifiche) Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Art. 9 - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze) Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale. Art. 10 - (Giornali murali) Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge. Art. 11 - (Responsabilità civile) Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Art. 12 - (Riparazione pecuniaria) Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato. Art. 13 - (Pene per la diffamazione) Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000. Art. 14 - (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza)Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate. Art. 15 - (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante)Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti. Art. 16 - (Stampa clandestina)Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati)Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000. Art. 18 - (Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6)Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000. Art. 19 - (False dichiarazioni nella registrazione di periodici)Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice penale. Art. 20 - (Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati)Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 21 - (Competenza e forme del giudizio) La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Art. 22 - (Periodici già autorizzati)Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 23 - (Abrogazioni) Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge. Art. 24 - (Norme di attuazione) Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge. Art. 25 - (Entrata in vigore della legge La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Codice penale Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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PREMIO MASANIELLO 2009
Napoletani Protagonisti
a Marina Salvadore
Motivazione: “Pregate Dio di trovarvi dove si vince, perché chi si trova dove si perde è imputato di infinite cose di cui è inculpabilissimo”… La storia nascosta, ignorata, adulterata, passata sotto silenzio. Quella storia, narrata con competenza, efficienza, la trovate su “La Voce di Megaride” di Marina Salvadore… Marina Salvadore: una voce contro, contro i deboli di pensiero, i mistificatori, i defecatori. Una voce contro l’assenza di valori, la decomposizione, la dissoluzione, la sudditanza, il servilismo. Una voce a favore della Napoli che vale.”…
PREMIO INARS CIOCIARIA 2006
A www.vocedimegaride.it è stato conferito il prestigioso riconoscimento INARS 2006:
a) per la Comunicazione in tema di meridionalismo, a Marina Salvadore;
b) per il documentario "Napoli Capitale" , a Mauro Caiano
www.inarsciociaria.it
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DEDICATO AGLI EMIGRANTI
NOMEN OMEN
E' dedicato agli amici del nostro foglio meridionalista questo video, tratto da QUARK - RAI 1, condotto da Piero ed Alberto Angela, che documenta le origini della Nostra Città ed il nome del nostro blog.
IL MEZZOGIORNO CHE DIFENDIAMO
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I consigli di bellezza
di Afrodite
RITENZIONE IDRICA? - Nella pentola più grande di cui disponete, riempita d'acqua fredda, ponete due grosse cipolle spaccate in quattro ed un bel tralcio d'edera. Ponete sul fuoco e lasciate bollire per 20 minuti. Lasciate intiepidire e riversate l'acqua in un catino capiente per procedere - a piacere - ad un maniluvio o ad un pediluvio per circa 10 minuti. Chi è ipotesa provveda alla sera, prima di coricarsi, al "bagno"; chi soffre di ipertensione potrà trovare ulteriore beneficio nel sottoporsi alla cura, al mattino. E' un rimedio davvero efficace!
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