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LO STRANO CASO DEL DANNO NON PATRIMONIALE (storia recente del pregiudizio “morale”)

Post n°4 pubblicato il 12 Maggio 2010 da avvcastellani
 

In seguito alle così dette sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008 (nn. 26972/3/4/5) si è imposta una lettura unitaria dei danni biologico e morale che sino ad allora venivano considerati autonomamente: “le Sezioni Unite non hanno cancellato dal risarcibile aquiliano il danno morale...ne hanno solo imposto una nuova lettura alla luce dell'unitarietà del danno non patrimoniale” (Danno e Responsabilità – supplemento speciale ottobre 2009). Sulla base di tale considerazione la giurisprudenza successiva è stata altalenante nello stabilire i criteri di calcolo del non patrimoniale (almeno sino alla redazione delle nuove tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano); la maggioranza dei Giudici si è dovuta confrontare col dato relativo al mantenimento o meno dello stesso livello di risarcimento goduto dalla vittima. Tale giurisprudenza di merito, con diverse motivazioni e criteri, ha comunque sempre mantenuto gli stessi livelli risarcitori. Nel rispetto della sentenza n. 26972/08 delle Sezioni Unite, i Giudici via via stabiliscono che la stessa: “non giustifica letture abolizioniste del danno morale: la Cassazione non fa che affermare come il risarcimento del danno alla persona debba essere integrale nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre....il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del biologico, ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo tipo di pregiudizio (lesione al diritto alla salute): al di fuori di questa ipotesi si rinvengono invece, nella predetta sentenza, chiari indici della risarcibilità del c.d. danno morale (o, più esattamente, del ristoro nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale, di quel tipo di pregiudizi sino ad oggi risarciti come danno morale)” si tratta solo di “un diverso approccio alla liquidazione del danno non patrimoniale che deve prendere in considerazione, evitando duplicazioni di sorta, tutti gli aspetti della lesione” dovrà essere risarcito “ogni pregiudizio non patrimoniale...sia il patema d'animo transeunte, sia la sofferenza derivante dal [non poter più fare]” Tribunale di Torino, 27 Novembre 2008, Giudice Ciccarelli. Prima dell'uscita delle nuove tabelle, il Tribunale di Milano, con la sentenza del 16 febbraio 2009 affermava che: “gli importi attualmente previsti nelle tabelle per il risarcimento del danno biologico non appaiono idonei al risarcimento del nuovo danno biologico delineato dalle Sezioni Unite, che dovrebbe contenere (col nome più generico di danno non patrimoniale n.d.a.) anche le sofferenze fisiche e morali connesse alla lesione”. Pertanto la considerazione unitaria del non patrimoniale ed il monito ad evitare duplicazioni di risarcimenti, non integra l'abolizione del danno morale, il quale, tra l'altro, rinasce come autonoma voce di pregiudizio con l'approvazione del DPR 3 marzo 2009 n. 37 con il quale lo Stato disciplina le modalità di riparazione dei danni alla salute subiti da personale italiano impegnato in missioni militari all'estero. In questo decreto si conferma la risarcibilità del danno morale, affermandosi anche che: “la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della sofferenza e del turbamento dello stato di animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”; (pertanto non solo il riconoscimento di un pregiudizio morale da mettere accanto alla lesione della salute, ma addirittura un danno morale con una sua autonomia risarcitoria ed in misura molto elevata: 2/3 del biologico) e se ciò vale per il personale militare non si vede perché non debba valere per i semplici cittadini. In poche parole per le Sezioni Unite “la valutazione della sofferenza deve essere adeguatamente recuperata dal giudice, rimanendo legittimo il ricorso alla liquidazione in percentuale del danno morale rispetto a quello biologico, ma non le liquidazioni automatiche e immotivate” Tribunale Torino 17 marzo 2009. Al biologico quindi, deve essere aggiunto il ristoro di quel patimento interiore causato dall'illecito sia per il turbamento e per i disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la vittima. Ovviamente tale danno va presunto dalle circostanze che lo hanno determinato, e va quantificato in via equitativa, rimanendo aperta la strada per la determinazione di esso in una frazione del biologico (2/3 per il DPR 37/2009). Oltre a ciò va anche considerata la persona del soggetto che subisce le lesioni, tanto che le stesse Sezioni Unite sottolineano la necessità di una adeguata personalizzazione del danno così ottenuto. Tenendo conto di tutto ciò, dopo diversi mesi di meditazione, sono arrivate le nuove tabelle del Tribunale di Milano. Sino alle “sentenze gemelle” il Tribunale di Milano, nel calcolo del danno alla persona sommava: il danno biologico in base a tabelle uniformi (permanente e temporaneo), l'eventuale personalizzazione del danno (variazione sino al 30% in aumento del danno biologico), il danno morale (nella misura da ¼ ad ½ del biologico). Oggi pur nella considerazione della unitarietà del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano adotta una tabella di valori monetari medi (in base alla giurisprudenza) rapportati alla lesione subita e all'età del danneggiato, che andranno aumentati in base agli aspetti anatomo – funzionali e relazionali conseguenti alla lesione (maggior sforzo nel lavoro, nello sport, nel rapportarsi con il proprio aspetto etc.) ed ulteriormente aumentati in base alla c.d. personalizzazione inerente alla vera e propria sofferenza soggettiva (es. specifica penosità del fatto lesivo).

 
 
 
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