Post n°7 pubblicato il 29 Settembre 2010 da avvcastellani
Sai che potresti acquistare una casa che dai registri immobiliari risulta libera da pesi ed oneri e non godertela per almeno 9 anni? Basterebbe che ti nascondessero il diritto del coniuge separato assegnatario della casa familiare non trascritto e non rintracciabile consultando i registri immobiliari. Esiste infatti un diritto di terzi non trascritto ma comunque opponibile: il diritto del coniuge separato con prole sulla ex casa coniugale. La Giurisprudenza infatti stabilisce che, in caso di separazione, al genitore affidatario del minore spetta il diritto di abitare la ex casa coniugale. Il diritto del coniuge assegnatario può essere opposto a terzi almeno per nove anni anche se la sentenza di separazione non fosse stata trascritta in Conservatoria, ma semplicemente registrata all'ufficio registro e pertanto non reperibile consultando i Registri Immobiliari. OCCHIO! CHIEDETE SEMPRE AL VENDITORE SE E' SPOSATO SEPARATO O DIVORZIATO! I fatti: Due coniugi (giovani) decidono di comprare casa. Contattato un intermediario, sottoscrivono una proposta di acquisto di una abitazione lasciando una caparra; sembra un buon affare; una casa accogliente, prezzo conveniente . Ai coniugi sembra un sogno. Il notaio controlla e conferma che tutto è in regola, si firma il rogito e contemporaneamente il mutuo. La coppia si insedia nella nuova casa. Neanche il tempo di ambientarsi e arriva una lettera minacciosa. È l'avvocato di una donna assente da due mesi, che rientrata dalle vacanze rivendica il possesso della casa che poco tempo prima le fu assegnata dal Tribunale in quanto ex casa coniugale in cui la donna ha diritto di abitarvi con il figlio piccolo in funzione della sentenza di divorzio dall'ex marito, ovvero colui che ha venduto la casa durante l'assenza della ex moglie. Si tratta di una truffa tesa ad ingannare la moglie da una parte e gli acquirenti dall'altra. I due coniugi decidono di rivolgersi ad un avvocato e iniziano così una lunga battaglia giuridica. Lo stato della giurisprudenza e della legislazione italiana costringerà i coniugi per i prossimi 9 anni a pagare contemporaneamente il mutuo per una casa che non potranno abitare ed un canone di affitto per una nuova casa da locare ove abitare , in attesa dello scadere del novennio. Morale dalla favola: i terzi di buona fede che hanno acquistato l'unità immobiliare seppure abbiano svolto le opportune verifiche alla Conservatoria dei Registri Immobiliari dovranno rilasciare l'immobile e riconsegnarlo al coniuge del venditore con figlio. La Giurisprudenza e la Legge incredibilmente concordano che l' assegnazione della casa familiare sia attribuita al coniuge affidatario; avendo l'atto per definizione data certa, è opponibile, ancorché detta assegnazione non risulti trascritta da nessuna parte. Cass. Sezione I, sentenza 10 giugno 2005 n. 12296 L'atto di separazione registrato vale a dimostrare il diritto del coniuge assegnatario con prole. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge 898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 74/1987, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni. L 'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza e una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. Resta, quindi, imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti. In sede di separazione coniugale, il diritto di proprietà, eventualmente anche esclusivo, che un coniuge abbia sulla casa coniugale, può essere sacrificato e compresso da un provvedimento di assegnazione solo qualora tale provvedimento sia giustificato dall'affidamento di figli minori e/o non economicamente autosufficienti. L'assegnazione della casa coniugale trova giustificazione nel superiore interesse, di tutela alla conservazione dell'ambiente familiare per i figli minori, che ne costituisce la ratio legis. Cass. Sezione I, sentenza 14 gennaio 2005 n. 79 (in Guida al Diritto, Edizione n. 34 del 3 settembre 2005, pagina 68) |
Post n°6 pubblicato il 19 Maggio 2010 da avvcastellani
Ad ogni avvocato prima o poi capita di dover confrontarsi con clienti che lamentano comportamenti non troppo urbani dei propri vicini. E' il caso delle così dette immissioni moleste. L'articolo 844 del codice civile recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”. Finché le immissioni sono valutabili con strumentazione scientifica, come ad esempio i rumori la cui intensità può essere misurata, sarà possibile, in sede istruttoria, dimostrare il superamento della normale tollerabilità (in genere stabilita per legge o regolamento) quale presupposto delle proprie richieste nell'eventuale contenzioso civilistico instaurato. Il problema nasce quando le immissioni non sono misurabili scientificamente come ad esempio gli odori qualora non siano rappresentati da gas tossici o da vapori percepibili da strumenti. In questo caso il concetto di “normale tollerabilità” assume una connotazione molto soggettiva: ciò che per qualcuno può essere un odore non tollerabile, per altri può essere invece una esalazione sopportabile se non addirittura piacevole. E' per questo che il professionista, nel timore di non avere strumenti per dimostrare, in sede probatoria, quelle che sono le lagnanze della parte attrice, è portato molto spesso a sconsigliare di intraprendere il giudizio (in ciò incoraggiato, molto spesso dallo scarso valore economico di tali contenziosi). Tuttavia la sfida, in molte occasioni, è stata accettata e la conseguente elaborazione giurisprudenziale ci consente di effettuare le seguenti considerazioni, soprattutto in ordine alla necessità di istruire adeguatamente le cause. In materia di immissioni moleste il Giudice può, ed in certi casi deve (data la possibile assenza di altri riscontri), affidarsi a nozioni di comune esperienza. Nella fattispecie concreta di cui si discute deve operare la presunzione secondo la quale la presenza di determinati materiali in certe condizioni oggettive, porta innegabilmente alla produzione di odori che superano la soglia della normale tollerabilità. Va qui citata la sentenza della seconda sezione della Cassazione Civile, numero 9865 del 11 maggio 2005 in un passo della quale viene riportato: “il giudizio di eccedenza rispetto alla normale tollerabilità delle immissioni risulta, altresì, corredato da richiamo a nozioni di comune esperienza (delle quali al giudice è consentito avvalersi, ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c.), sulla base della considerazione, palesemente plausibile – e comunque, nella specie, confermata da riscontro testimoniale – che [più cani rinchiusi in uno spazio limitato … possono creare problemi di natura igienico sanitaria] ...”. E' anche utile ricordare, sebbene la sopra riportata giurisprudenza di cassazione debba considerarsi esaustiva, anche la massima ricavata dalla sentenza n. 46 del 26 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Montepulciano (che peraltro si rifà alla sentenza n. 2166 del 31 gennaio 2006 della Cassazione Civile), secondo cui: “La prova dell'intollerabilità delle immissioni può essere data con ogni mezzo anche mediante prove testimoniali”. Altro indizio che può far presumere il superamento della soglia di tollerabilità, può essere la potenziale presenza di inconvenienti igienico sanitari (anche se solo supposti). La potenziale presenza di inconvenienti igienico – sanitari, non può certo desumersi da odori rientranti nella normale tollerabilità, ergo, gli odori immessi, sono certamente eccedenti la normale tollerabilità. In ordine alle conseguenze dannose del comportamento del responsabile, va detto che il danno da immissioni sussiste in re ipsa (Cassazione Civile sezione seconda, sentenza n. 5844 del 13 marzo 2007) e che il danno arrecato a terzi rientra nello schema generale di risarcimento danni di cui al combinato disposto degli articoli 2043 e 2059 c.p.c.. Andrà pertanto dato ristoro al pregiudizio patito, per l'indebita immissione di vapori maleodoranti eccedenti la soglia della normale tollerabilità, per la perdita di godimento dei propri beni o comunque per la indebita limitazione del pieno godimento degli stessi in termini di diminuita comodità, salubrità e tranquillità. Tutto ciò anche in termini di forti limitazioni ai diritti costituzionalmente garantiti concernenti i rapporti familiari, la proprietà privata e la libertà personale. Infine va evidenziato che, in presenza di pregiudizi di tale fattispecie (di difficile quantificazione monetaria) va lasciato al Giudice l'onere della valutazione secondo equità (dato il combinato disposto degli artt. 113 c.p.c., 1226 e 2056 c.c.). Sul punto si potrebbe anche citare l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che tutela il diritto dell'individuo al rispetto della vita privata, familiare e del relativo domicilio. Il rispetto del domicilio infatti va inteso non solo come diritto ad un mero spazio fisico, ma come facoltà di godimento, in tutta tranquillità, di detto spazio. Di conseguenza, le relative lesioni non si limitano a mere violazioni immateriali, come il rumore, le emissioni, gli odori, o altre forme di interferenze allorché queste impediscono alla persona di godere del proprio domicilio (vedasi la sentenza n. 59909 del 2 novembre 2006 Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo). |
Post n°5 pubblicato il 16 Maggio 2010 da avvcastellani
“Manuale pratico della transizione. Dalla dipendenza del petrolio alla forza delle comunità locali”. Autore Rob Hopkins. Arianna Editrice. EPISODIO 2 “Il picco del petrolio” La fine di quella che chiamiamo “l'era del petrolio economico” è vicinissima...perciò è urgente pensare a una serie molto ampia di interventi e ai grandi cambiamenti da apportare al nostro sistema di vita. “Qualsiasi stupido può fare cose grandi, complicate e violente, ma ci vuole un genio, e molto coraggio, per fare delle cose che vadano in una direzione opposta” (A. Einstein) Il petrolio è una sostanza straordinaria, senza il petrolio a basso costo non avrei potuto leggere il libro che sto recensendo (avere un libro sarebbe questione da ricchi) e non potrei scrivere al computer all'interno di una casa calda ed illuminata di sera. Il petrolio deriva dallo zooplancton e dalle alghe preistoriche che in 90 - 150 milioni di anni (a certe condizioni di pressione e temperatura) si sono lentameeeeente trasformate in questa sostanza. 98 tonnellate di alghe in 150 milioni di anni diventano appena un gallone (circa 4 litri) di petrolio. Si capisce allora che una volta finita, questa sostanza non si riformerà tanto presto. Il petrolio è come la pozione di Asterix: è in grado di moltiplicare per 70 – 100 volte il lavoro che un uomo è in grado di fare. 40 litri di petrolio nel serbatoio dell'auto equivalgono a 4 anni di lavoro manuale. Un cittadino statunitense consuma l'equivalente dell'energia prodotta da 50 persone che pedalano continuamente (giorno e notte). Il petrolio ci ha permesso di creare tecnologie straordinarie, di dar vita a incredibili culture, di compiere sorprendenti scoperte. E' grazie al petrolio che siamo tutti mediamente più liberi, mediamente più colti e mediamente più ricchi, rispetto ad epoche pre-petrolifere. La domanda è: - questo può continuare per sempre? Risposta: - ovviamente no! Il momento importante non sarà quello in cui useremo l'ultima goccia di petrolio, ma quello del “picco”, in cui capiremo che da quel punto in poi ogni anno ci sarà sempre meno petrolio con inevitabile aumento del costo. Vari indizi dimostrano (e il libro ci si sofferma) che il momento è giunto o è prossimo. Il tutto va però visto tenendo conto di un altro fenomeno: il “cambiamento climatico” per cui si rimanda all'EPISODIO 3. |