Creato da ilcorrierediroma il 16/10/2012

Emozioni Vitali

Libero di Me

 

« oscurareCompagni di branco.. »

oblio..

Post n°3027 pubblicato il 12 Settembre 2024 da ilcorrierediroma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,

al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,

induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona,

o attribuendo a sé o ad altri un falso nome,

o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,

è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,

con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio

o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,

ovvero di una professione per la quale è richiesta

una speciale abilitazione dello Stato,

ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico,

è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,

titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,

ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni,

indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

L'utilizzo della Rete Internet impone il rispetto dei principi

che regolano l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.

La Rete non deve essere veicolo di messaggi

che incoraggino il compimento di reati

e, in particolare, l'incitamento all'uso della violenza

e di ogni forma di partecipazione o collaborazione ad attività delinquenziali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti al Post:
Nessun commento
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963