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Creato da luigibuono56 il 31/08/2008

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LA SOCIAL CARD

Post n°25 pubblicato il 27 Novembre 2008 da luigibuono56

Dopo l'annuncio del Governo dell'introduzione della social card le famiglie meno abbienti sono ora in attesa di questa carta di pagamento elettronico che arriverà entro il mese di dicembre. Ma come funziona? Nulla di straordinario, la social card funziona come tutte le altre carte di pagamento che già conosciamo con la sola differenza che a pagare il conto delle spese fatte è direttamente lo Stato. Ecco come funziona la social card:

Il valore: la carta acquisti ha un valore di 40 euro al mese. Per le domande fatte prima del 31 dicembre ci sarà una prima carica di 120 euro. Nei mesi successivi la ricarica sarà bimestrale di 80 euro.

Utilizzo: con la carta sarà possibile fare la spesa nei negozi di alimentari abilitati ed ottenere sconti presso esercizi convenzionati che sostengono il programa della Carta Acquisti.

Chi può chiedere la Social Card: Si parla di una popolazione di circa 1,3 milioni di beneficiari. La social card servirà ad anziani, famiglie numerose e con basso reddito. In particolare gli anziani potranno beneficiare della carta se avranno un'età compresa tra i 65 e i 69 anni con trattamenti pensionistici non superiori a 6.000 euro l'anno. Il beneficio è esteso anche a chi ha un'età pari o superiore a 70 anni e trattamenti pensionistici fino a 8.000 euro l'anno e ai pensionati con redditi tali da non comportare il pagamento di alcuna imposta. Anziani e famiglie numerose, potranno avere la social card, se titolari di una sola utenza elettrica o del gas o possessori di un solo autoveicolo. Infine coloro che hanno meno 15.000 euro di risparmi in banca.

Come si ottiene la social card: Ottenere la Card è molto semplice. Bisogna solo andare in un ufficio postale abilitato, a partire dal mese di dicembre. E' anche possibile scaricare il modulo di richiesta dal sito del Ministero dell'Economia (www.mef.gov.it/carta_acquisti) che va compilato in tutte le sue parti. La carta potrebbe anche essere consegnata subito, altrimenti si può passare a ritirarla in un momento successivo o scegliere di farsela recapitare comodamente a casa. A quel punto la carta sarà utilizzabile già a partire da secondo giorno lavorativo successivo alla data della consegna.

 
 
 

ALLE VOLTE PENSO CHE: FORSE IL MIO VOTO E' SERVITO A BEN POCO

Post n°24 pubblicato il 20 Novembre 2008 da luigibuono56

Ero convinto che votando il governo attuale le cose sarebbero migliorate. Con i miei amici discutavamo e raffrontavamo, prima delle elezioni ,le due forze politiche e dopo aver vissuto l'amara esperienza di un governo (rosso) di comune accordo avevamo sentenziato che piu' giu di cosi non si poteva andare. Questa era la nostra speranza, ma naturalmente ci sbagliavamo. Questo governo per l'amore di pareggiare i conti non si rende conto delle conseguenze che si lascia alle spalle. E' come un padre di famiglia che pur di pagare un debito lascia morire di fame il figlio. A questo punto meglio diluire nel tempo il debito avendo cosi la possibilità di comprare il cibo per il proprio figlio. Il nostro governo si stà comportando nella maniera sbagliata. Aiuta le banche ma non si accorge che moltissime aziende piccole stanno chiudendo in quanto le stesse banche non gli fanno piu credito e chiedono il rientro dello scoperto. Non si accorde ( o fa finta di non accorgersi) che i prezzi aumentano giorno per giorno e le famiglie non ce' la fanno ad arrivare a fine mese. Non si accorge che le piazze sono diventate luoghi di scontri e non più di incontri. Non si accorge che gli scioperi bianchi...Alitalia stanno creando un mare di probblemi. Non si accorge che in molte città e altrettanti paesi la sera non si può uscire per non trovarsi coinvolti in risse di extracomunitari ubriachi (evviva il pacchetto sicurezza). Tutto questo mi fa pensare che il mio voto è servito a ben poco e la cosa più triste è che sia a destra che a sinistra non intravedo nessuno guerriero pronto a combattere per i nostri diritti. 

 
 
 

GIUDICATE VOI..................................

Post n°23 pubblicato il 18 Novembre 2008 da luigibuono56
 

lEGGENDO IL GIORNALE LEGGO:

"SCONTO DI PENA AGLI ASSASSINI DI LORENA"

Lorena era una ragazza di NISCEMI. Aveva appena 14 anni e tre mascalzoni l'hanno prima uccisa e poi gettata in un pozzo.

Al processo i tre si sono riconosciuti colpevoli usufruendo cosi di uno sconto di pena.

La giustizia ha deciso che 20 anno erano sufficienti per pagare una vita spezzata.

La giustizia quindi ha dato uno sconto a questi mascalzoni ma a Lorena nessuno ha fatto lo sconto. Lorena è stata uccisa barbaramente e poi gettata in un pozzo come se fosse un animale. Prersonalmente sono contro la pena di morte ma chi toglie la vita ad un suo simile deve finire i suoi giorni in carcere SENZA SCONTO.

 
 
 

SPERO CHE NON DEBBA SERVIRE A NESSUNO MA ALLE VOLTE E' UTILE SAPERE

Post n°22 pubblicato il 12 Novembre 2008 da luigibuono56

www.giuristidemocratici.it

Articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana:

"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

 

 

1. Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?
E' un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.

 

2. In quali giudizi è ammesso?
Nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione.
Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico. L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

 

3. Davanti a quali giudici?
Innanzi ai tribunali, alle corti d'appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

 

 

4. Chi ne ha diritto?
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni:

 

 

·        Reddito

Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.

Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare €9.296,22 (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.

Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di €1.032,91 per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare €10.329,13; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare €11.362,14, ecc.

 

 

·        Cittadinanza

Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia. Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

 

 

·        Posizione processuale

Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

 

 

·        Esclusioni

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

 

 

5. Chi può sottoscrivere la domanda?
Esclusivamente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

 

6. Chi può presentare la domanda?
L'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

 

7. Quando si presenta la domanda?
Prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono della domanda.

 

8. A chi si presenta la domanda?
Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza; al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Negli altri giudizi: al consiglio dell'ordine degli avvocati.

 

9. Come si scrive la domanda?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero. La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

 

10. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell'ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

 

11. In quanto tempo viene decisa l'ammissione?
Nei processi penali: immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi. Negli altri giudizi: entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.

 

12. Come si sceglie il difensore?
Si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all'albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

 

 

13. Cosa si deve pagare?
Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l'avvocato, né il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

 

14. Cosa succede se si è ammessi per errore?
Si devono pagare tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato.

 

 

15. Cosa succede se si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da €309,87 a €1.549,37, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

 

 

Consiglio finale

 

 

Con queste informazioni ognuno potrà farsi un'idea abbastanza precisa della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e capire se il suo caso specifico è escluso dalla legge. Per proporre la domanda correttamente e non incorrere in sanzioni è bene rivolgersi al proprio avvocato o, in mancanza, al consiglio dell'ordine degli avvocati della propria città.

 

 

 
 
 

ABITANTI DI UN MONDO CHE NON C'E'

Post n°21 pubblicato il 12 Novembre 2008 da luigibuono56
 

NOTIZIA RACCOLTA DAL SITO WWW.RISTRETTI.IT

Nel mondo sono circa 8.750.000: sono molto diversi e soprattutto vivono in condizioni spesso così lontane da lasciare intendere che anche nel loro universo vi siano delle categorie. Dipende dal paese in cui si trovano. Sono i carcerati che, in ogni paese del mondo, scontano le loro pene. Nella grande maggioranza dei casi sono visti come una massa unitaria, simile, una massa per la quale non conta il colore della pelle o la lingua parlata.


Per chi li guarda da fuori perdono soprattutto la loro identità di uomini e finiscono per essere cittadini di un mondo altro, un mondo che non c'è, un non luogo di cui, all'esterno, non giungono che tenui echi. In Italia la popolazione carceraria è composta da circa 56.000 individui che anno dopo anno aumentano, seguendo una progressione difficile da monitorare e forse comprendere. Sorprende sapere che circa il 47% di loro non ha alle spalle una sentenza passata in giudicato; così come costringe a pensare il fatto che in Italia sono circa 13.000 i posti letti in meno sul totale dei detenuti.

Freddi dati  e percentuali che si alimentano con tragedie grandi e piccole, ma soprattutto con una quotidianità difficile da immaginare solo attraverso la razionalità del linguaggio burocratico e legislativo, oppure seguendo le tesi della sociologia, o le teorie della psicologia. Perché, come dicono giustamente i più realisti, certe realtà non si possono conoscere e risolvere se poi alla sera si va dormire a casa propria, e ci si appoggia solo su piattaforme fatte di numeri e dati.
Sempre nel nostro paese, quasi un terzo del totale dei detenuti è costituito da stranieri: una percentuale che negli ultimi anni ha subito un notevole incremento e che non accenna a stabilizzarsi. Circa il 72% dei detenuti, al momento dell'arresto, era disoccupato: anche questo un dato pesante che impone a tutti, non solo agli esperti, una profonda riflessione su una questione di tanto in tanto rilanciata dai mass media ma che, come sappiamo, è in gran parte sconosciuta alla maggioranza.

L'amministrazione carceraria costa qualcosa come 4000 miliardi di vecchie lire, i costi sono destinati a levitare se si guarda in prospettiva la notevole quantità di interventi strutturali di cui necessitano le carceri del nostro paese. Ma anche dalle altre parti del mondo la situazione non è per niente positiva. Basti pensare che, in solo dieci anni, la popolazione carceraria spagnola è aumentata del 50%; mentre seguono a breve distanza Olanda, Belgio, Spagna e Portogallo.
Ma sono gli Stati Uniti i detentori del record di incremento: negli States ogni settimana il ritmo di crescita raggiunge le 1500 unità, al punto che oggi per ogni

100.000 abitanti vi sono circa settecento detenuti. Il sovraffollamento è spesso il catalizzatore di violenza e di azioni che determinano lo sconvolgimento dei fragili equilibri del carcere dove, naturalmente, la convivenza forzata e la limitazione degli spazi sono motivi sufficienti ad alterare comportamenti singoli e collettivi. Nel 1991 sono stati registrati oltre 6500 casi di autolesionismo e 900 tentativi di suicidio, alcuni dei quali andati a segno, 1800 i ferimenti e oltre 5000 gli scioperi della fame a cui bisogna sommare una cifra di poco inferiore di casi di rifiuto di terapie e farmaci.

Il panorama generale è quindi sconsolante, ma soprattutto, tra i tanti difetti, ha quello di proporre un'immagine in continua trasformazione e condizionata dalla conoscenza limitata che accompagna gli osservatori esterni. I dati da soli sono in grado di rendere giustizia all'effettiva situazione carceraria?

Siamo certi di no. Numeri e percentuali suggeriscono una valutazione quantitativa in cui però si innestano molteplici variabili che nessuno può intravedere oltre la griglia delle cifre. Il dato principale, imprescindibile, riguarda l'aumento, negli ultimi dieci anni, della popolazione carceraria. Il problema, ancora una volta, va ricercato fuori, a priori. Nella collettività.

 

 

 
 
 
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