Area personale
Menu
Tag
Cerca in questo Blog
Menu
I miei Blog Amici
Ultimi commenti
Chi può scrivere sul blog
« ABITANTI DI UN MONDO CHE... | GIUDICATE VOI.............. » |
SPERO CHE NON DEBBA SERVIRE A NESSUNO MA ALLE VOLTE E' UTILE SAPERE
Post n°22 pubblicato il 12 Novembre 2008 da luigibuono56
Articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
1. Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?
2. In quali giudizi è ammesso?
3. Davanti a quali giudici?
4. Chi ne ha diritto? · Reddito
Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare €9.296,22 (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.
Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di €1.032,91 per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare €10.329,13; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare €11.362,14, ecc. · Cittadinanza
Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia. Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche. · Posizione processuale
Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale. · Esclusioni
Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti. 5. Chi può sottoscrivere la domanda?
6. Chi può presentare la domanda?
7. Quando si presenta la domanda?
8. A chi si presenta la domanda?
9. Come si scrive la domanda?
10. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
11. In quanto tempo viene decisa l'ammissione?
12. Come si sceglie il difensore?
13. Cosa si deve pagare?
14. Cosa succede se si è ammessi per errore?
15. Cosa succede se si dichiara il falso?
Consiglio finale
Con queste informazioni ognuno potrà farsi un'idea abbastanza precisa della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e capire se il suo caso specifico è escluso dalla legge. Per proporre la domanda correttamente e non incorrere in sanzioni è bene rivolgersi al proprio avvocato o, in mancanza, al consiglio dell'ordine degli avvocati della propria città.
|
Inviato da: luigibuono56
il 25/09/2008 alle 22:42
Inviato da: fante.59mo
il 24/09/2008 alle 19:14
Inviato da: luigibuono56
il 23/09/2008 alle 23:27
Inviato da: fante.59mo
il 21/09/2008 alle 15:15
Inviato da: luigibuono56
il 21/09/2008 alle 00:33