Creato da martedipizza il 04/01/2005

Martedi

Divagazioni del martedi, mangiando la pizza dopo una partita a tennis

 

 

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I DUBBI DELLA SETTIMANA

Post n°76 pubblicato il 01 Agosto 2005 da martedipizza
Foto di martedipizza

Esistono i fantastici 5?

Ecco la prova……… 

http://www.ifantastici5.it/

 Per quanto riguarda la posizione geopolitica della Russia leggere:

http://www.italiasociale.org/Geopolitica_articoli/geopolitica%20e%20lotta%20di%20liberazione.htm

 

Responsabilità sulle strade! Leggere:

http://www.asaps.it/articoli/Art_2003/A0144.html

 

“Il pedone non ha ragione per statuto anche se, a suo vantaggio, gioca una presunzione di colpa del guidatore: quest’ultimo, infatti, non dovrà risarcire il danno se dagli accertamenti sul sinistro emerga chiara la responsabilità della vittima la quale attraversando pericolosamente la strada ha peraltro impedito ogni possibilità di evitare l’investimento (Cass. 27.4.1990, n. 3554). Si giunge a pretendere (Cass. 30.8.1984, n. 4737) che per evitare il danno l’automobilista metta in atto manovre acrobatiche, che si cimenti in queste manovre con la massima perizia e diligenza ma, se non c’è tempo e spazio per abbozzare anche il minimo colpo di sterzo, quale rimprovero si potrebbe muovere al conducente? Chi guida deve fare attenzione quando sorpassa un tram alla fermata perché un passeggero potrebbe attraversare la strada sbucando all’improvviso (Cass. 20.7 1993, n. 8066). Non ha ragione anche se prova che il pedone ha attraversato col semaforo rosso, perché anche in questo caso deve dimostrare che il soggetto, debitamente avvistato, non avesse fatto intuire, con nessun gesto, l’intenzione di attraversare seppure abusivamente (Cass. 7.7.1994, n. 6395). E’ tenuto a procedere a velocità ancora più moderata quando in prossimità dell’attraversamento sia collocato un ostacolo (tipo un camion o un cartello pubblicitario). Deve fare tutto questo, però non si può pretendere una superdiligenza tale da prevedere ciò che non è possibile ipotizzare. L’automobilista, cioè, non deve dimostrare di aver tenuto una prudenza eccezionale, essendo sufficiente provare di avere osservato tutte le cautele dell’uomo di normale diligenza (Cass. 17.2.1987, n. 1724). Ecco il valore dell’ultima decisione della Cassazione: oggetto della prova liberatoria diviene allora, non la condotta del conducente come improntata a criteri di particolare diligenza e prudenza, quanto il collegamento causale con l’evento dannoso. In sostanza la responsabilità del conducente viene esclusa ogni volta che si accerti che l’investimento del pedone era imprevedibile ed inevitabile anche se la vittima attraversava sulle strisce pedonali (vedi anche Cass. 2.12.1986, n. 7113; Cass. 14.2.1987, n. 1633; Cass. 13.5.1987, n. 4370; Cass. 16.6.1993, n. 6707; Cass. 29.7.1993, n. 8451; Cass. 2.12.1993, n. 11928; Cass. 7.8.2000, n. 10352). Cade il mito delle strisce pedonali, zona franca per il pedone utente debole della strada”

 

 

Antonella

 
 
 
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