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MISCELANEA MIX ONLINE - VINO

Post n°92 pubblicato il 31 Gennaio 2012 da miscelaneamix

 

Legislazione comunitaria [modifica]

Nell'Unione Europea la produzione e la classificazione dei vini sono disciplinate da appositi regolamenti comunitari e dalle relative norme nazionali applicative.

La regolamentazione comunitaria divide i vini in due grandi categorie:

Vini da tavola

Vini prodotti nella Comunità Europea utilizzando le uve autorizzate, e che non sono sottoposti ad un particolare disciplinare di produzione.

Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD)

Vini prodotti nella Comunità Europea nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione che definisce i tipi di uva che si possono utilizzare, la zona di produzione, il grado alcolico, l'invecchiamento ed altri parametri.

I Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate comprendono inoltre le seguenti sottocategorie:

  • Vini Liquorosi di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VLQPRD)
  • Vini Spumanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VSQPRD)
  • Vini Frizzanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VFQPRD)
Legislazione italiana [modifica]

In Italia in esecuzione della legge n. 116 del 1963, fu emanato il D.P.R. 930/1963 che disciplina le caratteristiche produttive dei vari vini, distinguendoli in:

I vini speciali (aromatizzati, liquorosi, mistelle, spumanti) hanno trovato regolamentazione con il D.P.R. n. 162 del 1965.

Le necessarie correzioni al D.P.R. 930/1963 furono apportate con la nuova L. n. 164 del 1992, nel tentativo di creare una sorta di verticale della qualità per consentire ai V. migliori di essere più chiaramente identificati.

Vengono così identificati:

  • vini da tavola
  • vini da tavola con indicazione geografica tipica (IGT)
  • vini da tavola con denominazione d' origine protetta (DOP)
  • vini di qualità prodotti in regione determinata (VQPRD)
  • vini a denominazione semplice (DOS)
  • vini a denominazione di origine controllata (DOC)
  • vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)
  • vini di qualità prodotti in regione determinata (VQPRD, DOC, DOCG) con indicazione della sottozona (comune, frazione, fattoria, podere, vigna).

Idonei disciplinari di produzione dei V. DOC e DOCG stabiliscono le condizioni da rispettare per rientrare in quelle precise caratteristiche produttrice a garanzia del livello qualitativo:

  • la denominazione di origine
  • i terreni di produzione dell'uva
  • la resa massima per ettaro
  • il minimo titolo alcoolometrico
  • le caratteristiche fìsico-chimiche.

Tutta la produzione di tali vini è sottoposta a controllo delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche nell'arco di tutta la produzione e, per i DOCG, anche per l'imbottigliamento. Apposite commissioni di esperti giudicano poi il prodotto e lo promuovono o meno.

Attualmente le DOC sono oltre 260 (in progressivo aumento), da cui discendono oltre 1500 sottodenominazioni.

Le DOCG sono attualmente:

Nelle DOC e DOCG, inoltre, può esservi una "sottozona" che delimita, specialmente nella DOCG, la zona ristretta di produzione del vino.

 

 
 
 
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