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L’importanza dell’elemento psicologico nei reati ambientali Ogni reato si compone di due elementi fondamentali: l’elemento soggettivo e oggettivo. Ovviamente, nel campo penale non vi può essere responsabilità se a carico del soggetto attivo non si ravvisi la sussistenza degli elementi soggettivi: il dolo e la colpa. è ovvio che questi elementi devono essere individuati,al pari dell’elemento oggettivo, già nelle prime fasi investigative, dalla polizia giudiziaria e,successivamente, in fase dibattimentale, dal pubblico ministero. Una importante differenza tra i reati contravvenzionali e i reati delittuosi è caratterizzata dal fatto che i primi sono configurabili anche a titolo di colpa mentre i secondi sono configurabili solo a titolo di dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo previsti dalla legge. Buonaparte dei reati in campo ambientale sono costituiti da contravvenzioni ma, vi sono molti reati sanzionati con misure maggiormente inflittive che sono sanzionati con pene delittuose. Si agisce condolo, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso pericoloso, che è ilrisultato dell’azione o dell’omissionee da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente previsto e voluto come conseguenzadella propria azione od omissione. Nel dolo si possono distinguere alcune ipotesi di meritevole attenzione anche in campo ambientale. Ad esempio si distingue il dolo generico especifico. è generico quando non entra nella valutazione giuridica il fine che l’autore del reato persegue ed è sufficiente lamera intenzionalità. è specifico quando la legge richiede che il soggetto abbia agito per un determinato fineo scopo (classico esempio è il reato di furto in cui è necessario l’elementodel profitto). Altra distinzione rilevante è quella tra dolo diretto e dolo eventuale. Il primo si ha quando la realizzazione d iun determinato evento, previsto come conseguenza certa o probabile della propria condotta, è voluta dall’agente. Il dolo eventuale, invece, si ha quando l’agente, avendo previsto l’evento come conseguenza soltanto possibile di un suo comportamento, tuttavia accetta il rischio del suoverificarsi. Un esempio classico può essere quello di Tizio che spara in una piazza di città per festeggiare l’arrivo del nuovo anno pur prevedendo le possibilità di colpire un passante. Ebbene, nella disciplina penalistica si sta rivalutando e riscoprendo questo particolare principio giuridico, incorrelazione a specifici crimini: ildolo eventuale. Penso ad alcuni casi recenti di cronaca come, ad esempio, l’episodio del pirata della stradaubriaco e drogato, analizzato dal Gup del Tribunale di Roma, che ha determinatola condanna per omicidio volontario a 10 anni di reclusione. Ebbene, anche in campo ambientale potrebbe essere riconsiderato questo particolare elemento soggettivo del reato a particolari ipotesi delittuose. Il reato di delittuoso di danneggiamento ex art.635 del c.p. riveste una diversa oggettività giuridica (il bene protetto è costituito dalla inviolabilità del patrimonio), e non attiene neppure indirettamente alla disciplina degli scarichi e del conseguente inquinamento (Cassazione penale, sez. II, 30.6.1988 (18.12.1987), n. 7555). Questo reato è configurabile, secondo la giurisprudenza, ad esempio laddove un corso d’acqua sia stato durevolmente deteriorato dagli scarichi di uno stabilimento industriale, rinvenendo il danno nella ridotta possibilità di utilizzazione del corso d’acqua e nella necessità di affrontare spese di bonifica e depurazione. Di seguito alcune massime giurisprudenziali: Cassazione penale, sez. II, 30.6.1988 (18.12.1987), n. 7555. L’abrogazione stabilita dall’articolo 26 legge 10 maggio 1976, n. 319 di tutte le norme sugli scarichi previste da altre leggi non si estende al reato di danneggiamento, avendo questi una diversa oggettività giuridica (inviolabilità del patrimonio) e non attinendo, neppure in direttamente alla disciplina degli scarichi e del conseguente inquinamento.In relazione al reato di danneggiamento di acque di cui all’art. 635, comma 2, n.3) del c.p., commesso dagli amministratori di una società, il ricorso all’art. 2932 c.c. è corretto, in quanto il testo della disposizione impone agli amministratori di adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo e di vigilare sul generale andamento della gestione, facendo quanto possibile per evitare il compimento di atti pregiudizievoli di cui siano a conoscenza; in tema di causalità infatti l’obbligo giuridico rilevante a norma dell’art. 40 c.p.v. c.p. può nascere da qualsiasi ramo del diritto,anche privato. Accertata la materialità della compromissione qualitativa dei corsi d’acqua superficiali,nei quali recapitalo scarico di un impianto di depurazione, conseguente alle reiterate e volontarieomissioni dei gestori,agli stessi deve essere ascritto a titolo di dolo eventuale il delitto di danneggiamento aggravato. Non sussiste incompatibilità logica tra la contestazione di cooperazione colposa,con riferimento a fattispecie contravvenzionali per le quali sia accertata la sussistenza del dolo - nella specie l’addebito di inquinamento - e la contestuale imputazione di concorso nel delitto didanneggiamento. App.Milano, 3.5.1999 Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) richiede, quale elemento costitutivo,il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato inquestione, ma eventualmente il semplice danneggiamento, nell’ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali, che da esso non possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che,nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare nè un incendio nè il pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto epunito dall’art. 635 c.p.Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto controil patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazionerispettivamente gli art.424 e 423 c.p. (Nella specie l’agente aveva dato fuoco a cassette di legno sitesul balcone di ca-saaltrui, al solo scopo di danneggiare, e la S.C. ha qualificato danneggiamento exart. 635 c.p. il fatto,imputatoquale violazione dell’art. 424 c.p.). Cass. pen.,sez. III, 26.11.1998, n. 1731 tratto da una parte di relazione del dott. Gaetano Noe, Comandante PM Albenga |
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