Creato da mohamed21 il 01/03/2007

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

Bonus trasporti 2023

Post n°416 pubblicato il 27 Maggio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se ti avvali dei mezzi di trasporto pubblici e il tuo reddito lordo dell’anno 2022 è inferiore a 20.000,00 euro, hai diritto anche per quest’anno a beneficiare del bonus trasporti. 

Questo bonus è una misura residuale per il sostegno al reddito e copre totalmente il costo dell’abbonamento qualora sia inferiore a 60,00 euro. Se diversamente il costo è superiore la differenza verrà integrata direttamente dal richiedente stesso. Il buono può essere utilizzato per tutte le tipologie di trasporto pubblico locale, ragionale, interregionale e anche per il servizio di trasporto ferroviario nazionale. Non è occorrente essere in possesso dell’Isee in corso di validità e la richiesta potrà essere inoltrata tramite spid al link che ti riporto in basso.   

 

Grazie e un carissimo saluto.

           

 

https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/

 
 
 

Addio Pec: ecco la nuova email certificata

Post n°415 pubblicato il 22 Maggio 2023 da mohamed21

 
 
 

Imu, prima rata 2023

Post n°414 pubblicato il 19 Maggio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

il 16.06.2023 scadrà il termine per il pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica (Imu) relativa all’anno 2023. Questo tributo è dovuto per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale, ovvero in cui non si è anagraficamente residenti, e di cui si è proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (es. usufrutto). L’Imu è altresì dovuta sull’abitazione principale qualora sia accatastata nella categoria A/1, A/8, A/9, ovvero sia un immobile di pregio, villa o castello. Il pagamento dell’imposta è effettuato in due tempi: il primo entro il 16.06 come acconto mentre il secondo entro il 16.12 a titolo di saldo. Siamo quindi a poche settimane dal termine per adempiere al pagamento e se hai necessità di predisporre la prima rata avrò certamente il piacere di fornirti l’assistenza fiscale occorrente.

 

Grazie e un caro saluto.

 
 
 

Summertime (concerto dal vivo) - Ella Fitzgerald and the Tee Carson trio, 1968, Berlino

Post n°413 pubblicato il 13 Maggio 2023 da mohamed21

Ella Fitzgerald, voce
Tee Carson, pianoforte
Keter Betts, contrabbasso
Joe Harris, batteria

 
 
 

Detrazione spese mediche

Post n°412 pubblicato il 18 Aprile 2023 da mohamed21

Buongiorno,

le spese sanitarie per la propria salute o di chi si ha a carico danno diritto alla detrazione fiscale in occasione della dichiarazione dei redditi. L’aliquota base relativa alla detrazione è il 19% del totale delle spese mediche sostenute nell’anno precedente. Per beneficiarne è necessaria l’indicazione delle proprie generalità sul documento attestante la prestazione, ad esempio codice fiscale per gli scontrini e nome cognome e codice fiscale sulle fatture, e il saldo della stessa mediante sistemi di pagamento tracciabili. E’ dunque occorrente che le spese per la salute vengano pagate con bancomat, bonifico, assegno, carta di credito o carta prepagata. Le eccezioni a questa regola generale sono l’acquisto di medicinali da banco, di dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private accreditate. Facendo quindi degli esempi è possibile pagare in contanti l’acquisto di un medicinale in farmacia, gli occhiali da vista o lenti a contatto dall’ottico, analisi e visite presso gli ospedali pubblici o le strutture convenzionate con il pubblico. Diversamente non è possibile pagare in contanti una visita da un privato dentista, ortopedico, cardiologo, ginecologo, psicologo ecc.. ecc.. in quanto non si avrebbe diritto alla detrazione del 19%. La mia raccomandazione a riguardo è usare sempre sistemi di pagamento tracciabili per non dover ricordare le diverse fattispecie che derogano dalla regola generale. Ulteriore peculiarità delle spese mediche, infine, riguarda la franchigia di 129,11 euro determinata dalla legge. Ciò implica che per le spese mediche è occorrente, prima dell’applicazione della percentuale di detraibilità, diminuire l’importo totale della franchigia e solo successivamente calcolare il 19%. Due brevi esempi ci chiariranno la procedura prevista dalla norma.
Esempio n. 1: totale spese mediche anno precedente 400,00 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 270,89 euro (400,00 - 129,11); detrazione spettante 51,47 euro (è il 19% di 270,89). — Esempio n. 2: totale spese mediche anno precedente 952,75 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 823,64 euro (952,75 - 129,11); detrazione spettante 156,49 euro (è il 19% di 823,64).

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

 

Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf

 
 
 

Totò cerca casa (scena timbri)

Post n°411 pubblicato il 16 Aprile 2023 da mohamed21

 
 
 

Dichiarazione redditi anno 2023

Post n°410 pubblicato il 06 Aprile 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se hai necessità di predisporre la tua dichiarazione dei redditi avrei certamente il piacere di fornirti l’assistenza fiscale occorrente. La mia modalità operativa è come di consueto da remoto e tutta la documentazione necessaria potrà essere inviata tramite posta elettronica. A mia volta quando avrò predisposto la dichiarazione te la rinvierò sempre tramite email unitamente alla ricevuta di trasmissione. Il tutto è pensato per venirti incontro nel migliore e più efficace dei modi possibili dal punto di vista temporale e operativo. 

Grazie come sempre e un carissimo saluto.

P.s. Se mi hai già dato l’incarico di predisposizione della dichiarazione dei redditi non è necessario rispondere a questa email (post) e sarà mia cura ricontattarti a breve. Grazie.   

 

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro

 

Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf

 
 
 

Odwalla/The Theme (Live) - Art Ensemble of Chicago (1980, Monaco)

Post n°409 pubblicato il 01 Aprile 2023 da mohamed21

Lester Bowie, tromba
Roscoe Mitchell, sassofono contralto
Joseph Jarman, sassofono tenore
Malachi Favors, basso
Don Moye, batteria

 
 
 

Contratto di lavoro tra parenti

Post n°408 pubblicato il 24 Marzo 2023 da mohamed21

Buongiorno,
la giurisprudenza in materia di lavoro non consente in linea generale l’instaurazione di un contratto di lavoro dipendente tra parenti entro il terzo grado. Questo è un orientamento consolidato e giustificato dalla circostanza che in caso di parentela potrebbe venire meno il tipico conflitto di interessi di un ordinario rapporto di lavoro, e quindi potrebbe venire meno la necessaria funzione di terzietà del sostituto d’imposta (azienda) nel rapporto tra il lavoratore e l’erario. A riguardo l’interesse principale del lavoratore è ricevere lo stipendio al termine del mese a prescindere dall’andamento positivo o negativo della situazione aziendale. L’interesse dell’azienda, invece, è avere il miglior apporto professionale dal collaboratore con possibilmente il minor costo e tempo. Oltre a ciò il sostituto ha l’obbligo di trattenere mensilmente dal cedolino i contributi e le imposte previste dalle normative in materia di fisco, previdenza e assistenza. Si evince dunque che tra i due soggetti vi sono obblighi, finalità e divergenze che non sarebbero ravvisabili con certezza in caso di parentela tra gli stessi. A tal fine vige una presunzione di esclusione assoluta di divergenza nel contratto tra coniugi in quanto non è contemplabile una conflittualità di interessi, e quindi tra gli stessi non è mai possibile instaurare un contratto di lavoro dipendente. Per gli altri parenti non vi è analoga presunzione di esclusione assoluta a condizione però che non convivano tra loro, non vi sia comunanza di interessi e in caso di ispezione siano in grado di dimostrare con prove certe l’onerosità della prestazione. Se vi è modo di rispettare queste tre condizioni basilari si potrebbe in linea teorica instaurare un contratto di lavoro dipendente anche tra fratelli e sorelle e/o genitori e figli.
Vi riporto in basso due delle innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione relative a questo tema:
“nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell’ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti e autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari.” (Cassazione sentenza n. 3287/1986).
__________
“Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, perché è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.” (Cassazione sentenza n. 9043/2011)
Grazie e buona giornata

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro

 

Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf

 
 
 

Termine e modalità di pagamento della retribuzione

Post n°407 pubblicato il 10 Marzo 2023 da mohamed21

Buongiorno,

il contratto di lavoro è un accordo scritto tra due soggetti a prestazioni corrispettive. Il prestatore è colui che pone a disposizione dell’azienda il proprio tempo e competenze per avere in cambio, e quindi come corrispettivo, lo stipendio preventivamente concordato. Il termine entro cui ricevere lo stipendio non è determinato sul piano legale ed è necessario fare riferimento al contratto collettivo nazionale del proprio settore. I Ccnl attualmente in vigore sono 985 e per ognuno di essi i sindacati hanno la facoltà di determinare una diversa data entro cui pagare la retribuzione. Non vi è dunque uniformità sul piano nazionale nonostante gran parte di essi preveda come termine il 10 del mese successivo a quello lavorato. Quindi per la mensilità di febbraio l’azienda ha tempo per il pagamento al più entro il giorno 10 marzo. Questa data non è da intendersi come quella entro la quale effettuare il bonifico ma quella in cui il corrispettivo dovrà essere nelle disponibilità del prestatore. A meno che non si ricorra a dei bonifici istantanei di fatto il termine ultimo per le aziende è l’8 o il 9 del mese successivo. A tale riguardo la ricezione dello stipendio con considerevole e reiterato ritardo o, ancor di più, non riceverlo del tutto integra la condizione per la giusta causa di dimissione. Il pagamento della retribuzione è la controprestazione dell’azienda e se ciò dovesse mancare si ha un’inadempienza contrattuale che darà diritto a recedere per giusta causa. Sul piano soggettivo poi la dimissione per giusta causa consentirà al prestatore o prestatrice di richiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Riguardo alle modalità di pagamento della retribuzione, infine, vi è diversamente una chiara e inderogabile normativa che impone l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili, ovvero che impone sostanzialmente l’utilizzo del bonifico o dell’assegno. Non è quindi consentito pagare lo stipendio o un acconto dello stesso tramite i contanti e chi lo dovesse fare è passibile di una sanzione compresa tra un minimo di 1.000,00 e un massimo di 5.000,00 euro (Art. 1 Commi 910-913 Legge 205/2017). Unica deroga a tale previsione riguarda il settore del pubblico impiego e quello residuale delle collaborazioni familiari (Colf, babysitter, assistenza anziani ecc.. ecc.. ).

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, Isee,
Dichiarazione dei redditi, Rateizzazione cartelle,

Regime Forfettario, Imu, Locazioni, Permessi L.104,
Colf, Naspi, RED, Bonus asilo nido, Assegno unico,
Maternità, Congedo parentale

 
 
 

Elijah - Donald Byrd (1963)

Post n°406 pubblicato il 25 Febbraio 2023 da mohamed21

Donald Byrd, tromba
Hank Mobley, sassofono tenore
Donald Best, vibrafono
Kenny Burrell, chitarra
Herbie Hancock, pianoforte
Butch Warren, contrabbasso
Lex Humphries, batteria
Coleridge Perkinson, direzione del coro
Duke Pearson, arrangiamenti

 
 
 

Le agevolazioni fiscali per chi ristruttura casa

Post n°405 pubblicato il 17 Febbraio 2023 da mohamed21

 
 
 

Pagamento vecchie cartelle (AER - Ex Equitalia)

Post n°404 pubblicato il 09 Febbraio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se hai delle cartelle non pagate relative al periodo 01.01.2000 - 30.06.2022, ed è tua intenzione saldare integralmente il debito risalente a quegli anni, vi è un’ottima possibilità per farlo ora tramite la cosiddetta “Definizione Agevolata” (Legge 197/2022). Si tratta di una nuova norma prevista dalla legge di Bilancio che, oltre a non far pagare gli importi relativi alle sanzioni e interessi, consente di rateizzare il residuo (quota capitale) in ben 18 rate trimestrali a partire dal 31.07.2023. E’ dunque un’opportunità da cogliere subito e se ti trovi nella condizione prospettata rispondimi a questa email (post) di modo che ti possa celermente ricontattare. Grazie e buona giornata.

P.s. Questa email (post) non è diretta a coloro che sto già assistendo per la “Definizione Agevolata”. Grazie.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Certificazione Unica 2023

Post n°403 pubblicato il 08 Febbraio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se nel corso dell’anno 2022 hai percepito redditi per lavoro dipendente, assimilato, autonomo, per disoccupazione (Naspi), cassa integrazione o altre prestazioni Inps, riceverai entro il 16 marzo dalla tua azienda (sostituto d’imposta) la Certificazione Unica 2023. Con questo documento il datore di lavoro o l’ente pubblico certifica l’ammontare complessivo dei redditi erogati, le trattenute operate, detrazioni riconosciute e i contribuiti pagati. Se per caso dovessi ricevere due o più certificazioni sarai tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in quanto è necessario conguagliare la somma degli stessi. Questa fattispecie di casistica riguarda sovente coloro che hanno effettuato due o più lavori nel 2022 o un solo lavoro ma fruendo per una parte dell’anno, ad esempio, della Naspi o della cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell’Inps. Anche qualora dovessi avere una sola Certificazione Unica, pur non essendo tu obbligato a fare la dichiarazione dei redditi, potrebbe essere nel tuo interesse farla per recuperare gli oneri fiscalmente detraibili come le spese mediche, quelle veterinarie, il contratto di locazione dell’abitazione principale, l’abbonamento dei mezzi di trasporto, familiari a carico ecc.. ecc..
In ogni caso sentiamoci come sempre per esaminare nel dettaglio la tua situazione riguardo all’opportunità o meno di predisporre la dichiarazione dei redditi 2023 per l’anno 2022.

Grazie e un caro saluto.

Mohamed H. Kalif
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Equinox - John Coltrane (1960)

Post n°402 pubblicato il 04 Febbraio 2023 da mohamed21

John Coltrane, sassofono tenore
McCoy Tyner, pianoforte
Steve Davis, contrabbasso
Elvin Jones, batteria

 
 
 

Festività gennaio

Post n°401 pubblicato il 31 Gennaio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

il calendario del mese di gennaio prevede come di consueto la ricorrenza di due festività: il 1° gennaio in cui si festeggia l’inizio del nuovo anno e il 6 gennaio in cui ricorre la festa dell’Epifania.
La prima delle due festività coincide quest’anno con una domenica e si avrà dunque il pagamento di un giorno in più nel relativo cedolino (festività non goduta). Per quanto riguarda il 6 gennaio, invece, si ha diritto di assentarsi dal lavoro senza che venga decurtata l’ordinaria retribuzione. In sostanza è un giorno in cui si è retribuiti in assenza di prestazione lavorativa. Qualora invece si dovesse lavorare, oltre alla normale retribuzione, si avrà diritto alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dal proprio Contratto collettivo nazionale di lavoro. Ad esempio il contratto collettivo del settore Metalmeccanica Industria prevede la retribuzione delle ore lavorate con una maggiorazione del 50 percento. Altri contratti possono prevedere diverse percentuali e condizioni e a tale riguardo è opportuno fare riferimento al contratto collettivo applicato nella propria azienda. Quest’ultima informazione la si può facilmente evincere dal cedolino paga mensile o dalla lettera di assunzione. Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
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Maternità, interdizione anticipata

Post n°400 pubblicato il 10 Gennaio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

la durata del congedo obbligatorio di maternità, generalmente corrispondente a cinque mesi, può essere estesa al ricorrere delle condizioni previste dal testo unico in materia di paternità e maternità (D.Lgs. 151/2001). Le condizioni richiamate dalla norma sono di natura soggettiva o oggettiva e gli organi a tale riguardo competenti sono la Asl e l’Ispettorato del Lavoro.
L’Ispettorato del Lavoro si occupa di ciò che concerne la mansione e le modalità della sua espletazione da parte della lavoratrice in stato di gravidanza. Se le condizioni di lavoro o ambientali dovessero essere ritenute pregiudizievoli per la salute della lavoratrice e del nascituro, l’Ispettorato potrà anticipare l’interdizione dal lavoro di diversi mesi rispetto all’intervallo temporale ordinariamente previsto, ovvero due mesi prima e tre mesi dopo la data presunta del parto. Unica deroga a tale previsione è qualora vi sia in azienda la possibilità di spostare temporaneamente la lavoratrice ad altra mansione non pregiudizievole per il suo stato di salute. Se ciò fosse possibile non si applicherà la norma relativa all’anticipo dell’interdizione obbligatoria.
L’Asl invece si occupa di ciò che concerne l’aspetto soggettivo e quindi lo stato di salute della lavoratrice a prescindere dalla mansione e delle sue modalità di espletazione. A riguardo in caso di gravi complicanze o persistenti forme morbose che potrebbero essere ulteriormente aggravate dallo stato di gravidanza, l’Asl potrà disporre l’interdizione anticipata dal lavoro per il periodo che riterrà congruo in base alla condizione di salute della lavoratrice. Diversamente dal precedente contesto in questo caso non è prevista la deroga relativa al temporaneo spostamento di mansione in quanto la criticità è di natura soggettiva e non oggettiva.
Per entrambe le forme di interdizione, infine, è necessario che vi sia una richiesta formale della dipendente che attesti i rischi per la sua salute in caso di ordinaria espletazione della prestazione lavorativa.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
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Isee - Giacenza media 2021 e saldo al 31.12.2021 (Poste Italiane)

Post n°399 pubblicato il 30 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

per chi ha il conto alle Poste e ha necessità di estrarre la giacenza media 2021 e il saldo al 31.12.2021 per l’Isee relativo all’anno 2023, è sufficiente collegarsi al sito delle Poste Italiane e seguire i passi di seguito riportati:

  • Andare sul sito di Poste Italiane (no app Bancoposta)
  • Effettuare il login (se non si ha un account, registrarsi)
  • Convalidare la richiesta di identità con SMS o app.
  • Una volta convalidati, e tornati sulla pag di poste italiane, scorrere in basso e trovare il menù in grigio: SERVIZI.
  • Entrare in RICHIESTA ISEE
  • Dal menù a tendina scegliere 'REPORT ISEE 2023'
  • Procedere al download istantaneo.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
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Lavoro a tempo parziale (seconda parte)

Post n°398 pubblicato il 27 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

la più significativa peculiarità del lavoro a tempo parziale è lo straordinario che in questa  fattispecie contrattuale è denominato lavoro supplementare. A tale riguardo rientrano nel concetto di lavoro supplementare le ore effettuate in più rispetto al proprio orario fino al raggiungimento del limite delle 40 ore del tempo pieno. Più specificamente quindi in caso di contratto a 30 ore settimanali le eventuali ore tra la trentunesima e quarantesima saranno considerate lavoro supplementare. La maggiorazione prevista per le supplementari è il 15% della retribuzione globale di fatto comprensiva dell’incidenza sulla retribuzione diretta, indiretta e differita. Ciò significa che sulle ore supplementari, diversamente dalle normali ore di lavoro, non si matureranno il trattamento di fine rapporto, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima qualora sia prevista dal Ccnl del proprio settore. Il 15% di maggiorazione sostituisce le tre voci sopra elencate anche qualora il ricorso al supplementare dovesse risultare ripetuto nel tempo. Le ore di lavoro eccedenti la quarantesima, invece, non saranno supplementari ma lavoro straordinario propriamente inteso. In caso di part time quindi per far sì che si abbia lavoro straordinario classico è necessario che la somma tra le ore contrattuali e quelle supplementari sia maggiore su base settimanale delle 40 unità.
Altra peculiarità del lavoro a tempo parziale è la facoltà per l’azienda di ricorrere alle clausole elastiche in merito all’espletazione della prestazione lavorativa. Per clausole elastiche si intende la variazione della collocazione temporale della prestazione, l’aumento dell’entità della stessa oppure entrambe le condizioni contemporaneamente. Ad esempio nell’eventualità di un orario di lavoro dalle 09:00 alle 13:00 si avrà clausola elastica in caso di posticipo dell’orario di ingresso, e quindi con orario dalle 10:00 alle 14:00, o se vi sarà un aumento delle ore giornaliere e dunque con ingresso sempre alle 09:00 ma con l’uscita alle 14:00 (un’ora in più di lavoro). La medesima norma sulle clausole elastiche (D.Lgs. 81/2015) prescrive che devono essere preventivamente pattuite tra le parti per iscritto, il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto a un preavviso di almeno due giorni in caso di ricorso alle stesse e, altresì, è necessario riconoscere le maggiorazioni e/o compensazioni previste dal Ccnl del proprio settore.
La trasformazione del contratto da tempo pieno in tempo parziale o viceversa, infine, è possibile anch’essa solo previo accordo scritto tra le parti. Un eventuale rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio contratto non costituisce per l’azienda giustificato motivo per il licenziamento.

Grazie e buona giornata

Mohamed H. Kalif
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Isee anno 2023

Post n°397 pubblicato il 20 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

il 31 dicembre scadranno tutti gli Isee attualmente in vigore e come di consueto sarà necessario procedere al rinnovo degli stessi possibilmente entro il mese di gennaio. Come è noto l’Isee è l’Indicatore della Situazione Economica ed è utilizzato dagli enti pubblici per valutare in modo articolato la reale condizione delle singole famiglie. A tale riguardo le prestazioni socio assistenziali che richiedono il possesso di Isee sono molteplici e di diversa natura come l’Assegno Unico per i figli, il Reddito di Cittadinanza, le agevolazioni per gli studenti e generalmente per tutti i bonus riconosciuti in funzione della situazione reddituale. Se sei dunque beneficiario di una di queste o anche di altre prestazioni necessitanti anch’esse di Isee in corso di validità, rispondimi per favore a questa email (post) di modo che ti possa poi ricontattare per la predisposizione in tempi celeri del tuo Isee dell’anno 2023. Coloro che diversamente mi hanno dato l’incarico in passato non è necessario che rispondano a questa email (post) perché sarà mia cura ricontattarli a breve.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
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