Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)
Post n°483 pubblicato il 13 Maggio 2025 da mohamed21
Buongiorno, a partire da questo mese è possibile beneficiare dell'agevolazione per l'assunzione di giovani con meno di 35 anni e donne disoccupate da almeno 24 mesi (6 mesi per le regioni del sud). In basso vi riporto il dettaglio dei requisiti occorrenti e in caso di necessità sentiamoci telefonicamente o scrivetemi. Grazie. ____________________ - Bonus per giovani con meno di 35 anni - Esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, nel limite massimo di 500,00 euro mensili, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con età inferiore a 35 anni. L’assunzione deve avvenire tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025 e la persona da assumere non deve aver avuto un precedente contratto a tempo indeterminato. L’azienda non deve aver licenziato dipendenti nei 6 mesi precedenti la data di assunzione (ok quindi se trattasi di dimissioni). - Bonus per donne di qualsiasi età - Esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, nel limite massimo di 650,00 euro mensili, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. L’assunzione deve avvenire tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025 ed è occorrente che la lavoratrice sia disoccupata da almeno 24 mesi. L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale dato dalla differenza tra il numero degli occupati di ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. |
Post n°482 pubblicato il 13 Maggio 2025 da mohamed21
Buongiorno, le spese sanitarie per la propria salute o di chi si ha a carico danno diritto alla detrazione fiscale in occasione della dichiarazione dei redditi. L’aliquota base relativa alla detrazione è il 19% del totale delle spese mediche sostenute nell’anno precedente. Per beneficiarne è necessaria l’indicazione delle proprie generalità sul documento attestante la prestazione, ad esempio codice fiscale per gli scontrini e nome cognome e codice fiscale sulle fatture, e il saldo della stessa mediante sistemi di pagamento tracciabili. E’ dunque occorrente che le spese per la salute vengano pagate con bancomat, bonifico, assegno, carta di credito o carta prepagata. Le eccezioni a questa regola generale sono l’acquisto di medicinali da banco, di dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private accreditate. Facendo quindi degli esempi è possibile pagare in contanti l’acquisto di un medicinale in farmacia, gli occhiali da vista o lenti a contatto dall’ottico, analisi e visite presso gli ospedali pubblici o le strutture convenzionate con il pubblico. Diversamente non è possibile pagare in contanti una visita da un privato dentista, ortopedico, cardiologo, ginecologo, psicologo ecc.. ecc.. in quanto non si avrebbe diritto alla detrazione del 19%. La raccomandazione quindi è usare sempre sistemi di pagamento tracciabili per non dover ricordare le diverse fattispecie che derogano dalla regola generale. Ulteriore peculiarità delle spese mediche, infine, riguarda la franchigia di 129,11 euro determinata dalla legge. Ciò implica che per le spese mediche è occorrente, prima dell’applicazione della percentuale di detraibilità, diminuire l’importo totale della franchigia e solo successivamente calcolare il 19%. Due brevi esempi ci chiariranno la procedura prevista dalla norma. Esempio n. 1: totale spese mediche anno precedente 400,00 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 270,89 euro (400,00 - 129,11); detrazione spettante 51,47 euro (è il 19% di 270,89). — Esempio n. 2: totale spese mediche anno precedente 952,75 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 823,64 euro (952,75 - 129,11); detrazione spettante 156,49 euro (è il 19% di 823,64). Grazie e buona giornata. |
Post n°481 pubblicato il 24 Marzo 2025 da mohamed21
Buongiorno, la giurisprudenza in materia di lavoro non consente in linea generale l’instaurazione di un contratto di lavoro dipendente tra parenti entro il terzo grado. Questo è un orientamento consolidato e giustificato dalla circostanza che in caso di parentela potrebbe venire meno il tipico conflitto di interessi di un ordinario rapporto di lavoro, e quindi potrebbe venire meno la necessaria funzione di terzietà del sostituto d’imposta (azienda) nel rapporto tra il lavoratore e l’erario. A riguardo l’interesse principale del lavoratore è ricevere lo stipendio al termine del mese a prescindere dall’andamento positivo o negativo della situazione aziendale. L’interesse dell’azienda, invece, è avere il miglior apporto professionale dal collaboratore con possibilmente il minor costo e tempo. Oltre a ciò il sostituto ha l’obbligo di trattenere mensilmente dal cedolino i contributi e le imposte previste dalle normative in materia di fisco, previdenza e assistenza. Si evince dunque che tra i due soggetti vi sono obblighi, finalità e divergenze che non sarebbero ravvisabili con certezza in caso di parentela tra gli stessi. A tal fine vige una presunzione di esclusione assoluta di divergenza nel contratto tra coniugi in quanto non è contemplabile una conflittualità di interessi, e quindi tra gli stessi non è mai possibile instaurare un contratto di lavoro dipendente. Per gli altri parenti non vi è analoga presunzione di esclusione assoluta a condizione però che non convivano tra loro, non vi sia comunanza di interessi e in caso di ispezione siano in grado di dimostrare con prove certe l’onerosità della prestazione. Se vi è modo di rispettare queste tre condizioni basilari si potrebbe in linea teorica instaurare un contratto di lavoro dipendente anche tra fratelli e sorelle e/o genitori e figli. Vi riporto in basso due delle innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione relative a questo tema: “nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell’ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti e autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari.” (Cassazione sentenza n. 3287/1986). __________ “Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, perché è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.” (Cassazione sentenza n. 9043/2011) Grazie e buona giornata |
Post n°480 pubblicato il 07 Marzo 2025 da mohamed21
Buongiorno, il lavoro a tempo parziale è una tipologia contrattuale del nostro ordinamento caratterizzata da un orario settimanale inferiore alle 40 generalmente previste (D.Lgs. 81/2015 e Ccnl di settore). Le norme che lo disciplinano prescrivono che nella lettera di assunzione venga riportata sia la durata della prestazione, come ad esempio 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì per un totale di 25 ore settimanali, che la collocazione temporale della stessa con puntuale indicazione dell’ora di inizio e dell’ora di fine (Es. dalle 08:00 alle 13:00 oppure dalle 14:00 alle 19:00). In base alla durata il lavoro a tempo parziale si suddivide normativamente in misto, verticale e orizzontale. Quest’ultima fattispecie ricorre nelle prestazioni in cui vi è un numero ridotto di ore per ogni singolo giorno come nell’esempio sopra riportato. Si ha invece part time verticale quando il lavoro è a tempo pieno ma solo per alcuni giorni come in caso di 8 ore il lunedì e martedì e zero ore il mercoledì, giovedì e venerdì. Il misto è una qualunque combinazione delle due che si dovesse verificare come nell’eventualità di 8 ore il lunedì e martedì e 4 ore il mercoledì, giovedì e venerdì. In base al principio di non discriminazione non vi può essere differente trattamento rispetto al tempo pieno in merito alla paga oraria che sarà dunque la medesima per entrambi. Vi potrà ovviamente essere rispetto alla paga mensile in quanto i full time lavorano più ore e quindi la retribuzione in questo caso sarà differente. Stesso principio ricorre in merito a ferie e permessi che per il part time misto e verticale dovranno necessariamente essere riproporzionati in base alla ridotta prestazione lavorativa. Per il part time orizzontale, invece, vige una deroga riguardo alle ferie in quanto la prestazione, pur essendo ridotta in termini assoluti, se è espletata per tutti i giorni feriali darà diritto agli stessi giorni di ferie del tempo pieno (vedi di nuovo l’esempio sopra riportato). Le norme consentono altresì di effettuare più lavori a tempo parziale a condizione che la somma delle ore settimanali dei relativi contratti non superi la media delle 48 ore; che per ogni 7 giorni siano riconosciute almeno 24 ore consecutive di riposo e, infine, per ogni 24 ore siano garantite almeno 11 ore consecutive di non lavoro. Se queste tre condizioni dovessero sussistere contemporaneamente è possibile instaurare due o più contratti a tempo parziale con differenti datori di lavoro. Grazie e buona giornata. |
Post n°479 pubblicato il 10 Febbraio 2025 da mohamed21
Buongiorno, se nel corso dell’anno 2024 hai percepito redditi per lavoro dipendente, autonomo, per disoccupazione (Naspi), cassa integrazione o altre prestazioni Inps, riceverai entro il 16 marzo dalla tua azienda o committente la Certificazione Unica 2025. Con questo documento il datore di lavoro certifica l’ammontare complessivo dei redditi erogati, le trattenute operate, detrazioni riconosciute e i contribuiti pagati. Se per caso dovessi ricevere due o più certificazioni sarai tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in quanto è necessario conguagliare la somma degli stessi. Questa fattispecie di casistica ricorre per coloro che hanno effettuato due o più lavori nel 2024 o un solo lavoro ma fruendo per una parte dell’anno, ad esempio, della Naspi o della cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell’Inps. Anche qualora dovessi avere una sola Certificazione Unica, pur non essendo tu obbligato a fare la dichiarazione dei redditi, potrebbe essere nel tuo interesse farla per recuperare gli oneri fiscalmente detraibili come le spese mediche, quelle veterinarie, la locazione dell’abitazione principale, gli interessi passivi per il mutuo, i familiari a carico ecc.. ecc.. Grazie e buona giornata. |
Post n°478 pubblicato il 23 Gennaio 2025 da mohamed21
Buongiorno, il contratto di lavoro è un accordo scritto tra due soggetti a prestazioni corrispettive. Il prestatore è colui che pone a disposizione dell’azienda il proprio tempo e competenze per avere in cambio, e quindi come corrispettivo, lo stipendio preventivamente concordato. Il termine entro cui ricevere lo stipendio non è determinato sul piano legale ed è necessario fare riferimento al contratto collettivo nazionale del proprio settore. I Ccnl attualmente in vigore sono 985 e per ognuno di essi i sindacati hanno la facoltà di determinare una diversa data entro cui pagare la retribuzione. Non vi è dunque uniformità sul piano nazionale nonostante gran parte di essi preveda come termine il 10 del mese successivo a quello lavorato. Quindi per la mensilità di febbraio l’azienda ha tempo per il pagamento al più entro il giorno 10 marzo. Questa data non è da intendersi come quella entro la quale effettuare il bonifico ma quella in cui il corrispettivo dovrà essere nelle disponibilità del prestatore. A meno che non si ricorra a dei bonifici istantanei di fatto il termine ultimo per le aziende è l’8 o il 9 del mese successivo. A tale riguardo la ricezione dello stipendio con considerevole e reiterato ritardo o, ancor di più, non riceverlo del tutto integra la condizione per la giusta causa di dimissione. Il pagamento della retribuzione è la controprestazione dell’azienda e se ciò dovesse mancare si ha un’inadempienza contrattuale che darà diritto a recedere per giusta causa. Sul piano soggettivo poi la dimissione per giusta causa consentirà al prestatore o prestatrice di richiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi). Riguardo alle modalità di pagamento della retribuzione, infine, vi è diversamente una chiara e inderogabile normativa che impone l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili, ovvero che impone sostanzialmente l’utilizzo del bonifico o dell’assegno. Non è quindi consentito pagare lo stipendio o un acconto dello stesso tramite i contanti e chi lo dovesse fare è passibile di una sanzione compresa tra un minimo di 1.000,00 e un massimo di 5.000,00 euro (Art. 1 Commi 910-913 Legge 205/2017). Unica deroga a tale previsione riguarda il settore del pubblico impiego e quello residuale delle collaborazioni familiari (Colf, babysitter, assistenza anziani ecc.. ecc.. ). Grazie e buona giornata. |
Post n°477 pubblicato il 08 Gennaio 2025 da mohamed21
Buongiorno, le norme in materia di maternità prevedono l’interdizione dal lavoro per le lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza per un arco temporale di cinque mesi (D.Lgs. 151/2001). La collocazione del periodo di interdizione è compresa tra i due mesi precedenti e i tre successivi alla data presunta del parto. In questi cinque mesi vige il divieto per la dipendente di lavorare per la propria azienda e altresì per soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro. A fronte di ciò l’Inps garantisce il riconoscimento di un importo, denominato indennità per maternità obbligatoria, equivalente all’ottanta per cento della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto se la dipendente avesse regolarmente espletato la propria prestazione lavorativa. A questo importo andrà sommata la quota a carico dell’azienda, a sua volta denominata integrazione maternità conto ditta, e che generalmente è del venti per cento della retribuzione media spettante a norma del contratto collettivo nazionale applicato. La somma di questi due importi consentirà alla lavoratrice di beneficiare di uno stipendio mensile pari a quello dei mesi di ordinaria attività lavorativa. Il medesimo criterio non ricorre in caso di maternità anticipata e l’entità complessiva dell’importo potrà dunque essere inferiore. Il pagamento dell’indennità avverrà tramite l’azienda che a sua volta si farà rimborsare la quota a carico dell’Inps mediante l’istituto della compensazione (F24). Nello stesso periodo vige anche il diritto alla maturazione integrale dei ratei e dell’anzianità di servizio in merito a ferie, permessi, scatti di anzianità, trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima per i Ccnl in cui è prevista questa ulteriore mensilità. In sostanza durante il periodo di interdizione il rapporto di lavoro viene sospeso, non avviene la normale prestazione lavorativa ma il contratto tra le parti continua ugualmente a produrre i suoi effetti sul piano legale ed economico. Grazie e buona giornata. |
Post n°476 pubblicato il 23 Dicembre 2024 da mohamed21
Buongiorno, il calendario del mese di dicembre prevede come di consueto la ricorrenza di ben tre festività: l’8 , il 25 e il 26 dicembre. La prima delle tre festività coincide quest’anno con una domenica e si avrà dunque il pagamento di un giorno in più nel relativo cedolino (festività non goduta). Per quanto riguarda il 25 e 26, invece, si ha diritto di assentarsi dal lavoro senza che venga decurtata l’ordinaria retribuzione. In sostanza sono entrambi dei giorni in cui si è retribuiti in assenza di prestazione lavorativa. Qualora invece si dovesse lavorare, oltre alla normale retribuzione, si ha diritto alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dal proprio contratto collettivo nazionale di lavoro. Ad esempio il contratto collettivo del settore Metalmeccanica Industria prevede una maggiorazione del 50 percento per le ore festive lavorate. Altri contratti possono prevedere diverse percentuali e condizioni e a tale riguardo è opportuno fare riferimento al contratto collettivo applicato nella propria azienda. Quest’ultima informazione la si può facilmente evincere dal cedolino paga o dalla lettera di assunzione.
Grazie e un caro saluto.
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Post n°475 pubblicato il 24 Ottobre 2024 da mohamed21
" Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528 del 22 ottobre 2024, informa che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore. Il Garante, intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale. Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso. L’Autorità ha appurato inoltre l’inidoneità e la carenza dell’informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l’altro, l’effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione. Nel definire il procedimento, il Garante ha affermato che la sistematica conservazione delle email – effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale. Ciò, inoltre, aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l’attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori. Per quanto riguarda infine l’uso dei dati in tribunale, il Garante ricorda che il trattamento effettuato accedendo alla posta elettronica del dipendente per finalità di tutela in ambito giudiziario si riferisce a contenziosi già in atto, non ad ipotesi di tutela astratte e indeterminate come in questo caso. Oltre alla sanzione, l’Autorità ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati attraverso il software utilizzato per il backup della posta elettronica." Fonte - Il Garante per la protezione dei dati personali |
Post n°474 pubblicato il 17 Ottobre 2024 da mohamed21
" -Reddito complessivo (cd. reddito di riferimento): il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annuo. -Carico familiare: il lavoratore deve avere fiscalmente a carico il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio a carico anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Il bonus spetta, altresì, anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio (anche adottivo, affidato o affiliato), fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cd. monogenitoriale, e cioè se l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio. -Capienza fiscale: il lavoratore deve avere capienza fiscale. In particolare, l’imposta lorda determinata sui redditi deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettanti " Fonte Agenzia delle Entrate |
Post n°473 pubblicato il 03 Ottobre 2024 da mohamed21
Buongiorno, il periodo di prova è l’intervallo temporale durante il quale il lavoratore o l’azienda possono recedere liberamente dal contratto di lavoro dipendente, ovvero senza che vi sia la necessità di rappresentare motivazioni congrue in merito alla dimissione o licenziamento. La sua durata è fissata dalla contrattazione collettiva nazionale e non può in ogni caso superare i sei mesi (Art. 2096 c.c.). Può essere determinata sul piano meramente temporale, come ad esempio per un patto di prova della durata di sessanta giorni di calendario, oppure in una combinazione tra il tempo e lo svolgimento dell’attività come in caso di prova per sessanta giorni di effettivo lavoro. In questa ultima ipotesi la durata sarà più lunga in quanto nei sessanta giorni non verranno conteggiati i sabati e le domeniche, nell’eventualità ovviamente di espletazione della prestazione in cinque giorni su sette, e dunque sul piano temporale si rivelerà essere di circa settantotto giorni di calendario. I contratti collettivi rimodulano la durata della prova in base al livello e categoria del prestatore ed è quindi possibile che due persone assunte nello stesso giorno e dalla stessa azienda abbiano differenti periodi di prova. Oltre alla retribuzione durante la prova si ha diritto alla maturazione di ferie, permessi, tredicesima, trattamento di fine rapporto ed eventuale quattordicesima. Se al termine della prova nessuna delle due parti recede il rapporto di lavoro si instaura definitivamente e il periodo precedentemente lavorato verrà conteggiato nell’anzianità di servizio. Ultima peculiarità da tenere presente, infine, è che la previsione della prova è una facoltà e non un obbligo ma qualora si dovesse farne ricorso è necessario che sia riportata per iscritto nella lettera di assunzione. Diversamente l’assunzione si considererà perfezionata sin dal primo giorno e se si intenderà successivamente recedere sarà occorrente fare riferimento alle ordinarie e più articolate procedure relative alla cessazione del contratto. Grazie e buona giornata. |
Post n°472 pubblicato il 05 Settembre 2024 da mohamed21
" Vi ricordiamo che la fruizione degli incentivi contemplati nel cd. Decreto Coesione (bonus assunzione giovani e donne svantaggiate), previsti per il periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, sono subordinati ai seguenti atti che ad oggi non sono stati ancora emanati dalle competenti Autorità: - Autorizzazione da parte della Commissione Europea; - Decreto del Ministero Lavoro con le modalità attuative dell’esonero; - Circolare dell’INPS con le modalità di effettuazione della domanda da parte del datore di lavoro. " Dal sito www.dottrinalavoro.it |
Post n°471 pubblicato il 13 Agosto 2024 da mohamed21
Buongiorno, l’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 prevede che le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali dal rapporto di lavoro vengano effettuate telematicamente. L’onere della comunicazione è del/della dipendente trattandosi di cessazioni in cui vi è una sua inequivoca volontà in tal senso. Sul piano operativo è necessario collegarsi al portale del Ministero del Lavoro al link predisposto ed accedere con le proprie credenziali spid. Successivamente si dovrà compilare le quattro sezioni previste dal modulo in cui le prime due (lavoratore e datore di lavoro) sono dei dati anagrafici, la terza è relativa al rapporto di lavoro da cui si intende recedere e la quarta, infine, in cui sarà necessario indicare il tipo di comunicazione (dimissioni volontarie, giusta causa, risoluzione consensuale) e la sua decorrenza. La procedura è molto semplice e sostanzialmente guidata tramite il portale stesso e qualora tu abbia deciso di dimetterti puoi certamente procedere con le basilari informazioni qui riportate. Se diversamente preferisci essere assistito nell’inoltro del modulo puoi rivolgerti ai soggetti a tal riguardo abilitati come i Consulenti del Lavoro, i patronati, le organizzazioni sindacali e le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro. In basso ti riporto il link del portale del Ministero del Lavoro relativo alle dimissioni volontarie. Grazie e buona giornata.
P.s.: le risoluzioni consensuali con conciliazione stragiudiziale, le lavoratrici durante il periodo della gravidanza, le lavoratrici/lavoratori con figli inferiori ai tre anni, i lavoratori in prova, i dipendenti pubblici, quelli marittimi e i domestici sono esclusi dalla procedura telematica delle dimissioni per espressa previsione normativa.
https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome |
Post n°470 pubblicato il 12 Luglio 2024 da mohamed21
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Post n°469 pubblicato il 03 Giugno 2024 da mohamed21
Buongiorno, il 17.06.2024 scadrà il termine per il pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica (Imu) relativa all’anno 2024. Questo tributo è dovuto per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale, ovvero in cui non si è anagraficamente residenti, e di cui si è proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (es. usufrutto). L’Imu è altresì dovuta sull’abitazione principale qualora sia accatastata nella categoria A/1, A/8, A/9, ovvero sia un immobile di pregio, villa o castello. Il pagamento dell’imposta è effettuato in due tempi: il primo entro il 16.06 come acconto mentre il secondo entro il 16.12 a titolo di saldo. Grazie e buona giornata.
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Post n°468 pubblicato il 26 Maggio 2024 da mohamed21
Donald Byrd, tromba Herbie Hancock, pianoforte Ron Carter, contrabbasso Grady Tate, batteria The Donald Byrd Singers - accompagnamento vocale, cori
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Post n°467 pubblicato il 23 Maggio 2024 da mohamed21
Buongiorno, le spese sanitarie per la propria salute o di chi si ha a carico danno diritto alla detrazione fiscale in occasione della dichiarazione dei redditi. L’aliquota base relativa alla detrazione è il 19% del totale delle spese mediche sostenute nell’anno precedente. Per beneficiarne è necessaria l’indicazione delle proprie generalità sul documento attestante la prestazione, ad esempio codice fiscale per gli scontrini e nome cognome e codice fiscale sulle fatture, e il saldo della stessa mediante sistemi di pagamento tracciabili. E’ dunque occorrente che le spese per la salute vengano pagate con bancomat, bonifico, assegno, carta di credito o carta prepagata. Le eccezioni a questa regola generale sono l’acquisto di medicinali da banco, di dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private accreditate. Facendo quindi degli esempi è possibile pagare in contanti l’acquisto di un medicinale in farmacia, gli occhiali da vista o lenti a contatto dall’ottico, analisi e visite presso gli ospedali pubblici o le strutture convenzionate con il pubblico. Diversamente non è possibile pagare in contanti una visita da un privato dentista, ortopedico, cardiologo, ginecologo, psicologo ecc.. ecc.. in quanto non si avrebbe diritto alla detrazione del 19%. La mia raccomandazione a riguardo è usare sempre sistemi di pagamento tracciabili per non dover ricordare le diverse fattispecie che derogano dalla regola generale. Ulteriore peculiarità delle spese mediche, infine, riguarda la franchigia di 129,11 euro determinata dalla legge. Ciò implica che per le spese mediche è occorrente, prima dell’applicazione della percentuale di detraibilità, diminuire l’importo totale della franchigia e solo successivamente calcolare il 19%. Due brevi esempi ci chiariranno la procedura prevista dalla norma. Esempio n. 1: totale spese mediche anno precedente 400,00 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 270,89 euro (400,00 - 129,11); detrazione spettante 51,47 euro (è il 19% di 270,89). — Esempio n. 2: totale spese mediche anno precedente 952,75 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 823,64 euro (952,75 - 129,11); detrazione spettante 156,49 euro (è il 19% di 823,64). Grazie e buona giornata.
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Post n°466 pubblicato il 19 Maggio 2024 da mohamed21
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Post n°465 pubblicato il 13 Maggio 2024 da mohamed21
Buongiorno, vi riporto in basso i benefici e i requisiti occorrenti per la fruizione dei nuovi bonus introdotti dal Decreto Legge 60/2024: - Bonus per giovani con meno di 35 anni - Esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, nel limite massimo di 500,00 euro mensili, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con età inferiore a 35 anni. L’assunzione deve avvenire tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025 e la persona da assumere non deve aver avuto un precedente contratto a tempo indeterminato. L’azienda non deve aver licenziato dipendenti nei 6 mesi precedenti la data di assunzione (ok quindi se trattasi di dimissioni). - Bonus per donne di qualsiasi età - Esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, nel limite massimo di 650,00 euro mensili, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. L’assunzione deve avvenire tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025 ed è occorrente che la lavoratrice sia disoccupata da almeno 24 mesi. L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale dato dalla differenza tra il numero degli occupati di ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per ulteriori dettagli scrivetemi o sentiamoci telefonicamente. Grazie.
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Post n°464 pubblicato il 06 Maggio 2024 da mohamed21
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Inviato da: maresogno67
il 30/06/2024 alle 18:38
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2023 alle 18:34
Inviato da: mohamed21
il 05/02/2023 alle 17:43
Inviato da: Mr.Loto
il 04/02/2023 alle 19:50
Inviato da: mohamed21
il 02/01/2023 alle 09:13