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Creato da geko1963 il 24/04/2007
Una prospettiva deviante
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ACCENNI TEORICI
Post n°7 pubblicato il 26 Giugno 2007 da geko1963
1.5 Il concetto di devianza
Il termine “devianza” è stato introdotto negli anni Cinquanta all’interno della teoria funzionalista, soprattutto grazie a Parsons che con la sua opera Il sistema sociale[1], contribuì all’affermarsi del concetto nell’ambito dei dibattiti sociologici. La devianza è stata definita e descritta in vari modi, ma i sociologi sono d’accordo su un concetto di fondo: La devianza è un comportamento e un fenomeno «di allontanamento di individui o di gruppi dalle norme condivise all’interno di ogni specifico contesto sociale»[2]. Per Berger e Berger «la devianza si riferisce sempre ad una condotta che rappresenta una violazione delle norme stabilite da una data società o da un dato gruppo. In altre parole, il concetto di devianza implica una diversità morale; esso si riferisce al rifiuto o forse all’incapacità di un individuo o di un gruppo di attenersi alle norme morali predominanti nel contesto sociale a cui è interessato»[3]. Negli ultimi trent’anni molti sociologi hanno sostenuto la tesi di una concezione relativistica della devianza. «Poiché le risposte della collettività variano considerevolmente nello spazio e nel tempo, un atto può essere considerato deviante solo in riferimento al contesto socioculturale in cui ha luogo»[4]. Per esempio, sputare per terra, mangiare con le mani o soffiarsi il naso nella tovaglia, era considerato normale nel Medioevo, mentre oggi è considerato un comportamento deviante. In secondo luogo, un comportamento deviante può essere considerato normale in un paese ma non in un altro. Ad esempio, ancora oggi in molti paesi africani l’avere più di una moglie è del tutto normale, anzi è segno di appartenenza ad un ceto sociale agiato, mentre in Italia tale comportamento è vietato dall’art. 556 del codice penale. In terzo luogo, un comportamento deviante può essere considerato tale in una certa situazione ma non in un’altra. Fare l’amore con la propria donna in una camera da letto è del tutto normale, mentre non lo è se l’atto viene consumato all’aperto, in luogo pubblico (art. 527 del codice penale). Questa concezione relativistica è stata ripresa dai sociologi del positivismo giuridico i quali hanno sostenuto che non esistono mala in sè, cioè azioni intrinsecamente cattive, ma mala prohibita, ossia atti che sono illeciti perché proibiti. A tal proposito E. Durkheim asseriva: «Un atto urta la coscienza comune non perché è criminale, ma è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo»[5]. Questa concezione relativistica, comunque, non vale allo stesso modo per tutte le forma di devianza. Infatti ci sono atti che sono stati considerati, e lo sono ancora, devianti in tutte le epoche e in tutte le società, come per esempio l’incesto, il furto, lo stupro di una donna sposata. Si possono individuare varie tipologie di devianti: a) malati: tossicodipendenti, alcolisti, affetti da patologie legate a pratiche o stili di vita considerati disdicevoli (malati di AIDS o sieropositivi ecc.), per i quali la qualifica di devianza assume la connotazione di patologia; b) diversi: omosessuali, handicappati fisici e psichici, che sono espressione della devianza come anormalità; c) traditori: eretici, transfughi, la cui devianza è definibile in termini di colpa; d) ribelli: contestatori, innovatori, rivoluzionari, anarchici, le cui scelte di vita sono connotate come ricerca di alternative; e) delinquenti: trasgressori di norme del diritto (penale in primo luogo) che impersonificano l’accezione di devianza come reato o crimine[6].
1.6 Le teorie della criminalità
La categoria dei delinquenti è quella che più ci interessa in questa sede, per cui è necessario dare uno sguardo, seppur molto limitato, alle varie teorie della criminalità attraverso le quali gli studiosi di scienze sociali hanno affrontato il problema. Mentre molti autori, come Berzano e Prina (1995), preferiscono utilizzare la terminologia kuhniana di paradigma per interpretare la criminalità o la devianza (così i principali paradigmi: utilitarista, positivista, sociale e costruzionista, nelle due versioni dell’interazionismo e delle teorie conflittuali), è preferibile uscire dallo schema classico di Kuhn soltanto perché non si vuole, in questo lavoro, fare uno studio approfondito sulle varie teorie sociologiche, ma soltanto dare una rapida lettura prima di addentrarci nella vera questione che vogliamo affrontare: la devianza tra i devianti. Sono numerose le teorie con le quali gli studiosi hanno cercato di spiegare la devianza o la criminalità, ma le principali sono sei, così come sono state classificate da Bagnasco, Barbagli e Cavalli nel loro Corso di Sociologia (1997). [1] Parsons T., (1965), Il Sistema sociale, Edizioni di Comunità, Milano [2] Berzano L., Prina F., (1995), Sociologia della devianza, Carocci Faber, Roma. [3] Berger P. L., Berger B., (1977), Sociologia. La dimensione sociale della vita quotidiana, pag. 332, Il Mulino, Bologna. [4] Bagnasco A., Barbagli M., Cavalli A., (2000), Corso di Sociologia, pag. 200, Il Mulino, Bologna. [5] Durkheim E., (1971), La divisione del lavoro sociale, in Berzano L., Prina F., (1995), Sociologia della devianza, pag. 61, Carocci Faber, Roma. [6] Ivi, pag. 10. |
HASTA SIEMPRE COMANDANTE GUEVARA
Il potere ha sempre paura delle idee e per arginare la lotta degli sfruttati comanda la mano di sudditi in divisa e la penna di cervelli sudditi. Assassinando vigliaccamente il Che lo hanno reso immortale, nel cuore e nella testa degli uomini liberi. Negli atti quotidiani di chi si ribella alle ingiustizie. Nei sogni dei giovani di ieri, di oggi, di domani!
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ART.1 L. 26 LUG 1975, N. 354
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono copnsiderati copevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reiserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
ART. 27 COSTITUZIONE
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalla legge (La pena di morte non è più prevista dal codice penale ed è stata sostituita con la pena dell'ergastolo)
TESTI CONSIGLIATI
Sociologia della devianza, L. Berzano e F. Prina, 1995, Carocci Editore.
Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, E. Goffman, Edizioni di Comunità, 2001, Torino.
Condizioni di successo delle cerimonie di degradazione, H. Garfinkel.
Perchè il carcere?, T. Mathiesen, Edizioni Gruppo Abele, 1996, Torino.
Il sistema sociale, T. Parsons, Edizioni di comunità, 1965, Milano.
Outsiders. saggi di sociologia della devianza, Edizioni Gruppo Abele, 1987,
Torino. La criminalità, O. Vidoni Guidoni, Carocci editore, 2004, Roma.
La società dei detenuti, Studio su un carcere di massima sicurezza, G.M. Sykes, 1958. Carcere e società liberale, E. Santoro, Giappichelli editore, 1997, Torino.

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