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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Post n°31 pubblicato il 18 Febbraio 2012 da patronato_caf
 

L’assegno per il nucleo familiare e' una prestazione a sostegno  delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano  un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
N.B.:L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l' assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto da:
il  richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

Sono equiparati ai figli:

  • figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • figli nati da precedente matrimonio del coniuge;
  • minori regolarmente affidati dai competenti organi;
  • nipoti minori viventi a carico dell'ascendente. 

NB: i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati:

  • Capo Verde
  • Stati della ex Jugoslavia
  • Liechtenstein
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di San Marino
  • Svizzera
  • Tunisia (massimo 4 figli)
  • Santa Sede

Nel caso di domanda di assegni per il nucleo familiare presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti negli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche i familiari residenti in:

  • Australia
  • Canada
  • Norvegia
  • Stati Uniti
  • Uruguay

N.B.:Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie.

REDDITO PER IL CALCOLO DELL'ANF

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la  corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 1999; per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 i redditi dell'anno 2000).
Nel caso di coniugi, che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare e' quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno, mentre, in caso di decesso, reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto.
I separati escluderanno l’indicazione dei redditi del coniuge dal quale si siano legalmente ed effettivamente separati.

REDDITI DA DICHIARARE

Sono compresi tra i redditi da dichiarare quelli:  

  • assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva  (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
  • soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;

prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;

  • da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.)
    da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.

REDDITI DA NON DICHIARARE

Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:

 

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
    i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
  • l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
    l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
  • l'indennità per ciechi parziali;
  • l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
  • le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
  • le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
  • gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
  • le pensioni di guerra;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale; 
  • le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.

Inoltre, l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, e' inferiore al 70 per cento  del reddito familiare complessivo (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95).

A tal fine, si specifica che, nella predetta categoria di redditi rientrano :

  • i redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.);
  • i redditi sopra indicati conseguiti all'estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1' categoria concesse in relazione ad attività di lavoro dipendente (solo ove la somma di tali redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite di Euro 1.032,91);
  • le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtù di specifiche disposizioni;
  • le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma  dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.

 

Il diritto al pagamento dell' ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "ZERO".
N.B.:  Le quote di reddito derivanti da perdite d'esercizio connesse all'attività di lavoro autonomo o di impresa devono essere considerate uguali a zero e non possono essere sottratte dal reddito di uno o più componenti il nucleo.

TIPOLOGIA DEL NUCLEO FAMILIARE

In presenza delle particolari condizioni di seguito specificate sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura:

  • famiglie monoparentali: se il richiedente o la richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono;
  • nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro.

DOMANDA

Deve essere presentata:

  • al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.     
  • all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

DECORRENZA E VARIAZIONE

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).   Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa

AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione va richiesta, tramite presentazione del modello ANF 42 all’INPS (quando l’ANF è erogato dal datore di lavoro) o tramite presentazione della documentazione indicata nei modelli di domanda (nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS), nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:

  • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
    familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
  • familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • minori in accasamento eterofamiliare;
  • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè  nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

IL PAGAMENTO

L'assegno viene pagato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

PAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTO

A decorrere dall' 1/1/05 il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della predetta prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.

 
 
 
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