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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Post n°31 pubblicato il 18 Febbraio 2012 da patronato_caf
L’assegno per il nucleo familiare e' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto da:
Sono equiparati ai figli:
NB: i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati:
Nel caso di domanda di assegni per il nucleo familiare presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti negli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche i familiari residenti in:
N.B.:Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie. Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. REDDITI DA DICHIARARE Sono compresi tra i redditi da dichiarare quelli:
prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
REDDITI DA NON DICHIARARE Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:
Inoltre, l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, e' inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95). A tal fine, si specifica che, nella predetta categoria di redditi rientrano :
Il diritto al pagamento dell' ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "ZERO". TIPOLOGIA DEL NUCLEO FAMILIARE In presenza delle particolari condizioni di seguito specificate sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura:
DOMANDA Deve essere presentata:
N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale). DECORRENZA E VARIAZIONE Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione va richiesta, tramite presentazione del modello ANF 42 all’INPS (quando l’ANF è erogato dal datore di lavoro) o tramite presentazione della documentazione indicata nei modelli di domanda (nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS), nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:
IL PAGAMENTO L'assegno viene pagato:
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN. PAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTO A decorrere dall' 1/1/05 il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della predetta prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. |
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